Con il Decreto Legislativo n. 81 del 12 giugno 2025, il governo ha introdotto importanti novità per il Concordato Preventivo Biennale (CPB), uno strumento che permette a liberi professionisti e società di concordare in anticipo con l’Agenzia delle Entrate il reddito da dichiarare per due anni.

L’obiettivo principale delle nuove regole è creare uniformità fiscale tra il singolo professionista e le strutture di cui fa parte, come studi associati, Società tra Professionisti (STP) e Società tra Avvocati (STA). In pratica, non è più possibile che solo uno dei soggetti aderisca al CPB, mentre l’altro no. La scelta deve essere condivisa da tutti per evitare incoerenze nel sistema.

Ratio dell’intervento normativo

Le nuove regole mirano a impedire che un singolo professionista aderisca al CPB senza che lo faccia anche l’associazione o la società professionale a cui partecipa (come le STP o le società tra avvocati). E viceversa da parte di soggetti che operano all’interno di un contesto professionale condiviso, ove i redditi siano fortemente interrelati. Il sistema del concordato, fondato su un meccanismo di determinazione presuntiva del reddito, richiede coerenza e omogeneità tra tutti i soggetti coinvolti nella medesima filiera economica.

In altri termini, la scelta di aderire al CPB non può più essere concepita come decisione isolata, ma deve essere concertata tra tutti i soggetti che compongono la struttura (associazione o società) e i rispettivi professionisti associati o soci. In mancanza di tale uniformità, l’adesione o la permanenza nel regime viene compromessa.

È necessaria una scelta coordinata tra tutti i soggetti coinvolti e questo significa che:

  • Un commercialista che lavora sia in proprio che come socio in una STP, non potrà aderire al CPB da solo se la STP non aderisce a sua volta.

  • Una STP o associazione professionale non potrà aderire al CPB se anche uno solo dei suoi soci decide di non farlo.

Se questa uniformità non viene rispettata, l’adesione o la permanenza nel regime del CPB viene compromessa.

Le nuove cause di esclusione dal CPB

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 è stato modificato con l’introduzione delle lettere b-quinquies e b-sexies, che delineano due nuove fattispecie di esclusione.

a) Esclusione per disallineamento tra professionista e struttura

È escluso dal CPB il contribuente che:

  • dichiara redditi di lavoro autonomo individuali (ex art. 54 TUIR), e

  • contemporaneamente partecipa a una associazione professionale (art. 5, c. 3, lett. c, TUIR), a una STP (art. 10, L. 183/2011) o a una società tra avvocati (art. 4-bis, L. 247/2012),

se tali enti non aderiscono anch’essi al CPB per gli stessi periodi d’imposta.

b) Esclusione dell’ente per disallineamento con i soci/associati

Parimenti, l’ente associativo non può aderire al CPB se tutti i soci o associati che dichiarano redditi individuali non aderiscono per i medesimi periodi. In altre parole, è necessaria un’adesione corale all’interno della struttura, pena l’inammissibilità dell’opzione.

È fatto salvo, in entrambi i casi, il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività svolta (ulteriore elemento critico, come si vedrà infra).

Le disposizioni trovano applicazione dalle opzioni esercitate a decorrere dal 13 giugno 2025. Restano invece salvi i soggetti che abbiano validamente aderito al CPB nel periodo 30 aprile – 12 giugno 2025, durante il quale il software era disponibile ma il decreto correttivo non ancora in vigore.

Le nuove cause di cessazione dal CPB

Analogamente, l’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 è stato integrato con due ulteriori ipotesi di cessazione dal CPB, anch’esse legate alla perdita del requisito della coerenza tra professionista e struttura.

a) Cessazione per mancata adesione dell’ente

Il contribuente che ha aderito al CPB cessa di farne parte se, nel corso del biennio, l’associazione, STP o STA non determina il proprio reddito su base concordataria per i medesimi periodi.

b) Cessazione dell’ente per mancata adesione del socio

Simmetricamente, cessa l’efficacia del CPB per l’ente qualora uno dei soci o associati, che producono redditi individuali di lavoro autonomo, non determini il proprio reddito secondo la proposta di concordato.

Anche tali cause si applicano solo alle opzioni esercitate dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo (13 giugno 2025).

Profili critici

I nodi critici da tenere d’occhio

Adesioni disallineate nel tempo

Chi ha già aderito al CPB per il biennio 2024-2025 (ad esempio una STP) non può cambiare partner a metà strada: i soci che non avevano aderito allora, non potranno entrare nel CPB 2025-2026, creando un blocco reciproco. Serve quindi pianificare tutto prima, a livello di gruppo.

La scelta di adesione deve essere preventivamente coordinata tra tutti i soggetti coinvolti. Laddove anche un solo soggetto non sia in grado o non voglia aderire (per motivazioni economiche o fiscali), l’intera struttura rischia di essere esclusa o di decadere dal CPB. Ciò impone un significativo onere organizzativo e strategico, soprattutto nei contesti multidisciplinari o con elevata eterogeneità di interessi.

Scelta condivisa e coordinata

Serve un vero e proprio “piano di adesione collettivo”: i professionisti e le strutture a cui partecipano devono decidere insieme se entrare nel CPB, valutando vantaggi e svantaggi per tutti. Senza una linea comune, l’intero gruppo rischia di restare fuori.

La scelta di adesione deve essere preventivamente coordinata tra tutti i soggetti coinvolti. Laddove anche un solo soggetto non sia in grado o non voglia aderire (per motivazioni economiche o fiscali), l’intera struttura rischia di essere esclusa o di decadere dal CPB. Ciò impone un significativo onere organizzativo e strategico, soprattutto nei contesti multidisciplinari o con elevata eterogeneità di interessi.

Problema degli ISA approvati ma non applicabili

Un altro punto delicato riguarda gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Se l’attività esercitata è soggetta a un ISA approvato ma non applicabile (ad esempio, per attività troppo specifiche), l’accesso al CPB potrebbe comunque essere precluso. Questo succede, ad esempio, con l’ISA DK05U per i commercialisti: anche se il modello è approvato, molti non possono usarlo e rischiano di restare esclusi.

Uno dei punti più controversi riguarda i casi in cui l’ISA risulti approvato ma non applicabile all’attività svolta. Il legislatore ha previsto l’esclusione dal CPB solo in caso di mancata approvazione degli ISA, ma non si esprime chiaramente nelle ipotesi in cui:

  • l’ISA sia approvato ma non applicabile, oppure

  • il contribuente sia tenuto alla compilazione ai soli fini statistici.

È il caso, ad esempio, dell’ISA DK05U per i commercialisti, ove l’adesione al CPB per il 2025/2026 potrebbe risultare preclusa anche in assenza di concreta applicabilità dell’indice. La mancanza di chiarezza normativa potrebbe dar luogo a esclusioni ingiustificate.

Considerazioni conclusive e raccomandazioni operative

Le modifiche introdotte rappresentano un passo deciso verso la razionalizzazione del regime del CPB, fondato ora su un principio di allineamento sistemico tra professionisti e strutture di appartenenza. Tuttavia, la rigidità delle nuove regole comporta criticità applicative non trascurabili.

Si raccomanda quindi che:

  • Ogni professionista verifichi tempestivamente la posizione degli enti cui partecipa;

  • Ogni ente associativo o STP effettui un coordinamento interno con tutti i soci o associati;

  • Venga eseguita una valutazione tecnica degli ISA, sia in termini di approvazione che di applicabilità.

L’adozione disorganizzata o frettolosa del CPB può comportare conseguenze fiscali rilevanti, inclusa l’esclusione dal regime o la cessazione in corso di periodo. In attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali, appare auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate – eventualmente tramite circolare interpretativa – volto a dirimere i dubbi, soprattutto in merito al ruolo degli ISA e alle fattispecie di disallineamento involontario.