AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 176 del 7 luglio 2025

Concordato preventivo biennale – Decadenza – Effetti prodotti dalla riammissione alla Rottamazione quater ex articolo 3-bis del D.L. n. 202 del 2024

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

[Alfa], di seguito istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.

L’istante riferisce di aver aderito al concordato preventivo biennale (d’ora in poi ”CPB”), con riferimento agli anni di imposta 2024/2025, mediante opzione esercitata con il ”Modello Redditi SC 2024”.

Ciò premesso, dichiara che «alla data del 31/12/2023 è titolare di un ruolo il cui importo, nonostante sia superiore ad euro 5.000,00, è regolarmente stato oggetto di rateazione attraverso l’adesione alla Rottamazione QUATER ex L. 197/2022.

Nel corso del 2024 il contribuente decade dalla Rottamazione QUATER avendo tardivamente (oltre 5 giorni) versato una delle rate del piano».

Con l’intento di aderire, entro il 30 aprile 2025, alla cd. ”Riammissione alla Rottamazione QUATER” prevista dall’articolo 3bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2025, n. 15 l’istante chiede di sapere se sia o meno definitivamente decaduto dal CPB 2024/2025.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, l’istante ritiene che, con l’adesione alla ”Riammissione alla Rottamazione QUATER”, il ”CPB 2024/2025” possa continuare a produrre i suoi effetti.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, si osserva che il presente parere viene reso sulla scorta degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta, dunque, impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione dei principi contenuti nell’articolo 17, lett. g), n. 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega di riforma del sistema fiscale, ha introdotto il concordato preventivo biennale, in favore dei «contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato» (articolo 1).

Limitatamente ai fini che qui interessano, sono ammessi al regime concordatario i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (d’ora in poi ”ISA”).

Al riguardo, l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede che «[p]ossono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 [ovvero i cd. soggetti ISA, ndr.] che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.».

Ai sensi del successivo articolo 22 «[i]l concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: […] d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2; […]».

Le disposizioni appena richiamate, quindi, annoverano tra le ”condizioni ostative” all’accesso al CPB, ovvero che ne determinano la decadenza, la presenza di debiti tributari scaduti accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in essere.

In proposito, la circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, al punto 2.1.1, ha chiarito che «[r]iguardo alla condizione relativa all’assenza di debiti tributari o debiti contributivi d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000,00 euro, si fa presente che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. […] Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione), purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta […]».

Tanto premesso, la società istante ha riferito di aver aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e, nel contempo, ha precisato di essere incorsa nella decadenza dalla ”Rottamazione QUATER” disciplinata dall’articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 avendo versato tardivamente, ossia oltre il limite di cinque giorni, una delle rate del piano di rateazione.

Al riguardo il comma 244 del predetto articolo 1 stabilisce che «[i]n caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore, a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti […]» (enfasi aggiunta).

Di conseguenza, nel caso oggetto di interpello, la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro in relazione ai quali la ”Rottamazione QUATER” non si è perfezionata e conclusa, per intervenuta decadenza dal piano di rateazione preclude l’adesione al CPB.

Nello specifico, laddove la decadenza dal piano di rateazione sia intervenuta prima dell’accettazione della proposta di CPB (elemento su cui l’istante non ha fornito alcuna informazione), in base all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, tale circostanza rappresenta ”condizione ostativa” all’accesso al CPB.

Qualora, invece, tale decadenza sia intervenuta successivamente all’accettazione della proposta di CPB, in base all’articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.

È esclusa, altresì, la possibilità di ”conservare” gli effetti del CPB mediante adesione alla cd. ”Riammissione alla Rottamazione QUATER”, procedura disciplinata dall’articolo 3bis del decreto-legge n. 202 del 2024, che nel prevedere che, «[l]imitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022» non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.

In conclusione, la soluzione proposta dall’istante non è condivisibile.