Con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, il legislatore ha delineato la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), strumento volto a incentivare l’adempimento spontaneo e programmato degli obblighi tributari da parte dei contribuenti di minori dimensioni, soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).
Le successive modifiche normative, intervenute con il D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, hanno ampliato l’elenco delle cause di esclusione e cessazione dall’istituto, introducendo specifiche disposizioni in materia di studi professionali associati e soggetti partecipanti con partita IVA individuale. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate, con le FAQ del 25 settembre 2025, ha offerto importanti chiarimenti interpretativi che meritano un’attenta analisi.
Le nuove cause di esclusione: le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’art. 11, comma 1
Il D. Lgs. n. 81/2025, in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma fiscale, ha introdotto all’art. 11, comma 1, del decreto istitutivo del CPB, due ulteriori cause di esclusione, riferibili a professionisti associati e società tra professionisti:
Lettera b-quinquies): esclude dal CPB il contribuente che, nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della proposta, ha:
dichiarato redditi di lavoro autonomo ex art. 54, comma 1, TUIR;
partecipato a un’associazione professionale o a una società tra professionisti;
salvo che vi sia congiunta adesione al CPB, per i medesimi periodi, sia da parte del contribuente che dell’associazione o società.
Lettera b-sexies): preclude l’adesione al CPB all’associazione o società tra professionisti qualora non tutti i soci o associati (che dichiarano redditi ex art. 54, comma 1, TUIR) aderiscano al CPB per gli stessi periodi d’imposta.
Tali disposizioni mirano a evitare che vengano aggirate le finalità del CPB tramite una frammentazione soggettiva delle adesioni, garantendo la coerenza tra posizione individuale e posizione associativa.
Coordinamento delle adesioni tra studio associato e professionisti: flessibilità e sincronizzazione
Un aspetto di rilievo emerso dalle FAQ del 25 settembre 2025 riguarda la flessibilità nella gestione temporale delle adesioni. L’Agenzia chiarisce che:
se lo studio ha aderito al CPB per il biennio 2024–2025, i singoli associati (con partita IVA autonoma) possono aderire nel biennio successivo (2025–2026), purché lo studio rinnovi l’adesione per il 2026;
specularmente, se i professionisti hanno aderito nel biennio 2024–2025, lo studio può aderire nel biennio 2025–2026, purché gli associati rinnovino l’adesione nel 2026.
In entrambi i casi, il mancato rinnovo dell’adesione da parte di uno dei soggetti (associato o associazione) comporta la cessazione del concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies).
Il principio affermato è quello della necessaria sincronia tra l’adesione individuale e quella collettiva per evitare effetti pregiudizievoli.
Adesione anche in presenza di associati esclusi dagli ISA
Altro chiarimento rilevante fornito dall’Agenzia riguarda la possibilità di adesione al CPB da parte dello studio associato e degli associati titolari di partita IVA, anche se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli ISA (ad esempio, perché in regime forfettario).
La presenza di un associato escluso non pregiudica l’adesione dell’intero studio né quella degli altri associati. L’unico limite è rappresentato dall’impossibilità, per il singolo soggetto non applicante gli ISA, di aderire al CPB per propria posizione individuale.
Cessione di ramo d’azienda da parte di ditta individuale: nessuna cessazione
Tra le situazioni analizzate vi è anche il caso della cessione di un ramo d’azienda da parte di una ditta individuale che aveva aderito al CPB per il biennio 2024–2025.
L’art. 21, lett. b-ter), prevede la cessazione del CPB in caso di conferimento d’azienda da parte di società o enti. Tuttavia, la cessione operata da un’impresa individuale:
non rientra tra le ipotesi di cessazione espressamente previste dalla norma;
non produce effetto estintivo del CPB, poiché la disposizione richiama solo società ed enti, escludendo implicitamente le persone fisiche.
Calcolo dell’acconto e redditi concordati
In relazione al calcolo dell’acconto per il 2025, per chi ha aderito al CPB per il biennio 2024–2025, la FAQ del 28 maggio 2025 precisa che il metodo storico deve fare riferimento all’imposta dovuta per il 2024 al netto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva.
In sostanza, il reddito CPB concordato per il 2024 rileva per la determinazione dell’acconto 2025, ma non nella parte che è stata oggetto di imposta sostitutiva.
Modifiche ATECO: non sempre rilevanti
Altro chiarimento di rilievo è contenuto nella risposta relativa al cambio di codice ATECO nel 2025, in seguito all’aggiornamento della classificazione economica.
L’art. 21, lett. a) prevede la cessazione in caso di modifica dell’attività svolta. Tuttavia, secondo l’Agenzia, la variazione del codice ATECO non implica cessazione se:
il contribuente continua a svolgere la medesima attività;
si applica ancora lo stesso ISA o, in caso contrario, la modifica deriva da un aggiornamento tecnico della classificazione, non da un mutamento sostanziale dell’attività economica.
Operazioni straordinarie e trasformazione societaria
Una società in nome collettivo trasformata in società a responsabilità limitata nel 2024 non decade dal CPB, in quanto la trasformazione societaria non rientra tra le cause di esclusione o cessazione previste dalla normativa.
Tuttavia, occorre adottare criteri proporzionali nella compilazione delle dichiarazioni fiscali (modelli Redditi e IRAP), suddividendo il reddito e il valore della produzione concordati in base ai giorni antecedenti e successivi alla trasformazione.
Conclusioni
Il regime del Concordato Preventivo Biennale si conferma uno strumento utile per garantire certezza al contribuente e semplificazione al sistema fiscale. Tuttavia, la sua applicazione coordinata negli studi associati richiede attenzione:
è necessario allineare le adesioni tra studio e associati;
non è richiesta l’unanimità per l’adesione, ma è essenziale che chi intende accedere non ricada in cause di esclusione soggettive (es. mancata applicazione ISA);
l’interpretazione estensiva delle cause di cessazione, per analogia, non trova riscontro nella prassi amministrativa, che si mantiene fedele al dato testuale.