AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 108 del 16 aprile 2025
Concordato preventivo biennale – Superamento soglia 40% redditi non concorrenti alla base imponibile – Nuovo Patent Box – Maggiorazione di determinati costi – Causa di esclusione ex art. 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (di seguito ”Istante”) presenta un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettera bbis), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, concernente il cd. concordato preventivo biennale (di seguito, ”Concordato” o ”CPB”), nel caso in cui il soggetto interessato fruisce dell’agevolazione cd. Nuovo Patent Box di cui all’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di seguito, solo ”Nuovo Patent Box”). L’Istante dichiara di essere un’azienda informatica e di aver ideato e sviluppato un […]. I costi di ricerca e sviluppo di tale progetto risultano agevolabili ai sensi del Nuovo Patent Box e hanno permesso all’Istante di ”rilevare all’interno del modello REDDITI SC 2024 per l’anno 2023, al rigo RF55/86, e del modello IRAP 2024 per l’anno 2023, al rigo IC57/16, una deduzione fiscale maggiorata del 110%”, dalla quale è derivata ”una ripresa in diminuzione ammontante ad euro […]”.
Tenuto conto che tale importo ”ha avuto un impatto significativo, superiore al 50% nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES e IRAP dell’anno 2023”, l’Istante chiede se, pur in presenza di tutti gli ulteriori requisiti, detta variazione rappresenti una causa di esclusione dall’istituto del Concordato, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera bbis), del decreto legislativo n. 13 del 2024 (di seguito, breviter, ”lettera bbis)”), a norma del quale ”non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti [che] bbis) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni”. In particolare, l’Istante chiede chiarimenti in merito a quali siano i ”redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile”, che debbano essere ricompresi nel calcolo della predetta soglia in relazione all’agevolazione cd. Nuovo Patent Box.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante osserva come le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 146 del 2021 preveda una maggior deduzione dei costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo e come la stessa non dia luogo, dunque, ”né [a] un reddito né [ad] una quota di reddito esente esclusa o non concorrente alla base imponibile ma una mera maggiorazione riconosciuta ad una determinata categoria di costi al fine di determinare una indiretta riduzione della fiscalità diretta”.
Tali considerazioni troverebbero, secondo l’Istante, altresì conferma nelle indicazioni fornite nella FAQ n. 8 del 8 ottobre 2024, pubblicata sul sito istituzionale della scrivente; in particolare, richiamando detta FAQ, l’Istante ritiene che le fattispecie ivi richiamate avrebbero ”un comune tratto distintivo: in ambo i casi si tratta di discipline che prevedono un specifico regime di esenzione da tassazione del reddito complessivo e che sono cosa ben diversa dalle pur molte casistiche di singoli componenti di reddito detassati […]” (cfr., pag. 3 dell’istanza).
A parere dell’Istante, tale circostanza sembrerebbe confermare che la stessa Amministrazione finanziaria ritenga che l’ambito applicativo della lettera bbis) debba essere ricondotto al suo puntuale tenore letterale e che, quindi, concorrano al computo della soglia del 40 per cento i soli redditi sottoposti a specifici regimi di detassazione ”complessiva” e non a qualsiasi disposizione a contenuto agevolativo da cui possano conseguire, in misura più o meno mediata, i medesimi effetti ”distorsivi” sul meccanismo applicativo dell’istituto e, quindi, al calcolo della ”proposta”.
Alla luce di quanto sopra, l’Istante ritiene:
1. che la deduzione prevista dal Nuovo Patent Box non abbia le caratteristiche per poter essere ricompresa nell’ambito di quei ”redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile” che concorrono al superamento della soglia del 40 per cento, determinando così la conseguente esclusione dalla applicabilità del Concordato;
2. di poter accedere conseguentemente al Concordato in presenza degli altri presupposti richiesti dal decreto legislativo n. 13 del 2024.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per accedere al CPB e delle relative cause di esclusione. Il presente parere è, dunque, limitato al solo quesito prospettato dall’Istante e, nello specifico, all’applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera bbis) in relazione alla disciplina agevolativa del Nuovo Patent Box.
Nel quesito in esame, occorre in primo luogo rilevare che l’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 146 del 2021 (concernente il Nuovo Patent Box) che stabilisce ”ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento […]”; tale norma qualifica il Nuovo Patent Box come una maggiorazione delle deduzioni di determinati costi (cfr., la circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023).
Al riguardo, occorre rilevare che nell’ambito delle cause di esclusione dal CPB e, nello specifico, della lettera bbis) quest’ultima prevede che ”con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni”.
In relazione all’interpretazione di tale disposizione, va ricordato che, con la risposta alla FAQ (frequently asked question) n. 8 dell’8 ottobre 2024, è chiarito che la ratio delle cause di esclusione dal CPB risiede nell’evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto. In particolare, nella predetta risposta, è evidenziato che la causa di esclusione ricorre nei riguardi dei seguenti soggetti ”[…] imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari [giacché] il reddito d’impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36% […]”. Inoltre, nella successiva risposta alla FAQ n. 5 del 9 dicembre 2024, viene specificato che ”[…] ai fini del raggiungimento della soglia indicata all’art. 11, comma 1, lettera bbis) del decreto CPB, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività, non rilevando, invece, le componenti di reddito, come, ad esempio, le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d’impresa oppure i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, citati nel quesito”.
Nel caso in esame (ossia, in relazione all’agevolazione Nuovo Patent Box), la ”riduzione” del reddito imponibile IRES dell’Istante è determinata da una maggiorazione di determinati costi deducibili, a fronte di un reddito che comunque ab origine avrebbe concorso pienamente alla determinazione dell’imponibile dell’Istante stesso.
Pertanto, si ritiene che tale circostanza non rientri tra le fattispecie di esclusione dal Concordato previste dell’articolo 11, comma 1, lettera bbis), del decreto legislativo n. 13 del 2024. Di conseguenza, fermo restando il ricorrere di tutti gli altri requisiti previsti (non oggetto come sopra evidenziato di esame in questa sede), l’Istante potrà aderire al CPB per gli esercizi 2024-2025, barrando l’apposita casella P10 del modello Redditi SC 2024, per il periodo d’imposta 2023.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.