AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 179 del 7 luglio 2025

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Artt. 25-sexies e 25-septies del d.lgs. n. 14 del 2019 – Regime fiscale – Sopravvenienza attiva da esdebitazione – Art. 88, co. 4-ter, del Tuir – Non applicabilità

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA S.R.L. in liquidazione (già, BETA S.P.A., di seguito, ”Società”) presenta un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”) nell’ambito di una procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, prevista dagli articoli 25sexies e 25septies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, rispettivamente, ”Concordato semplificato” e ”Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” o ”CCII”).

La Società riferisce:

di aver esperito, tra la fine del 2021 e la fine del 2022, un tentativo di composizione negoziata della crisi (di cui agli articoli 12 e ss. del CCII), al termine del quale non sono risultate praticabili le soluzioni individuate dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), del CCII, in quanto come confermato nella relazione redatta dall’esperto incaricato le trattative, pur essendosi svolte secondo correttezza e buona fede, hanno avuto esito negativo;

di avere, pertanto, avviato delle trattative funzionali alla ricerca di una soluzione che assicurasse la continuità aziendale indiretta, attraverso il trasferimento a terzi dell’azienda o di rami della medesima, nell’ambito del Concordato semplificato;

di avere ricevuto in data […] 2023 un’offerta di acquisto formulata da OMEGA S.p.a., avente ad oggetto il ramo di azienda esercitato presso lo stabilimento di […] (di seguito, ”Ramo di Azienda […]”);

di avere depositato, in data […] 2023, presso il Tribunale di […], ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato semplificato ai sensi degli articoli 25sexies e 40 del CCII, con richiesta di applicazione di misure protettive ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo periodo, del CCII;

che, con provvedimento depositato in data […] 2023, il Tribunale di […] ha autorizzato, ”[…] in esecuzione del Piano di liquidazione di BETA Spa, come integrato con l’istanza […], il trasferimento prima dell’omologa del Ramo di Azienda […] di OMEGA alle condizioni di cui all’offerta ”[…]”;

che, in data […] 2023, si è perfezionata la cessione del Ramo di Azienda […] alle condizioni di cui all’offerta […] e, coerentemente alle obbligazioni assunte nell’ambito di tale cessione, la Società ha modificato la propria denominazione sociale affinché l’acquirente riconducibile ad un fondo di investimento e del tutto terzo rispetto alla compagine sociale della Società potesse acquisire la denominazione ”BETA” (avendo acquisito anche […]);

che, con la pubblicazione del decreto di omologa avvenuta il […] 2023 (di seguito, ”Decreto di Omologa”), il Tribunale di […], dopo aver rigettato le opposizioni presentate dai creditori e verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 25sexies, comma 5, del CCII, ha omologato il Concordato semplificato di cui al ricorso depositato dalla Società in data […] 2023;

il predetto Decreto di Omologa, tuttavia, non è diventato definitivo nel corso dell’esercizio 2023, in quanto il […] 2023 due creditori hanno depositato reclamo dinanzi alla Corte di Appello di […] ex articolo 25sexies, comma 6, del CCII, in relazione ai quali è stata fissata udienza di comparizione avanti al Collegio per il giorno […] 2024;

che, dopo la chiusura dell’esercizio 2023, all’esito dell’udienza del […] 2024, con sentenza del […] 2024 (depositata e comunicata alle parti […]), la Corte di Appello di […] ha respinto i reclami in punto di omologa, confermandola;

che conseguentemente l’omologazione è poi divenuta definitiva in data […] 2024, per avvenuto decorso del termine per il ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di […];

che successivamente, con delibera dell’assemblea dei soci del […] 2024, la Società è stata messa in liquidazione, nonché trasformata da società per azioni (S.p.a.) in società a responsabilità limitata (S.r.l.) con effetti dall’iscrizione di tali delibere nel Registro delle Imprese, avvenuta il […] 2024.

Ciò posto, per effetto dell’iscrizione della liquidazione e di quanto previsto dall’articolo 182, comma 1, del Tuir, la Società rappresenta:

di aver determinato ”il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione […] in base ad apposito conto economico, relativo al periodo 1° gennaio 2024-9 giugno 2024;

nel predetto conto economico infrannuale è stata registrata una sopravvenienza attiva da esdebitazione pari a euro […];

successivamente, nel corso del 2024, il liquidatore giudiziale ha proseguito le attività di liquidazione del patrimonio previste dalla proposta di Concordato Semplificato;

dalla dichiarazione dei redditi della Società, relativa al periodo di imposta 2023, risultano perdite riportabili negli esercizi successivi, ai sensi dell’articolo 84 del Tuir, per euro […].

Tanto premesso, con l’istanza in esame, la Società chiede se la disposizione di cui all’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir (il quale prevede un regime di detassazione piena per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo liquidatorio o fallimentare) sia applicabile alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite, per effetto della riduzione dei debiti registrata nel periodo antecedente all’apertura della liquidazione, nell’ambito della procedura di Concordato semplificato prevista dagli articoli 25sexies e 25septies del CCII.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società ritiene che la disciplina prevista dall’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir sia applicabile anche alle sopravvenienze attive da stralcio conseguite nell’ambito della procedura di Concordato semplificato di cui agli articoli 25sexies e 25septies del CCII.

A sostegno di tale conclusione, innanzitutto, la Società evidenzia che ”il concordato semplificato, essendo stato concepito quale ulteriore procedura concorsuale utilizzabile dall’imprenditore, esclusivamente di sua iniziativa, come sbocco della composizione negoziata della crisi quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni, ha una finalità puramente liquidatoria, al pari del concordato fallimentare e del concordato preventivo liquidatorio”.

Inoltre, secondo la Società, ”l’applicazione della detassazione integrale delle sopravvenienze attive da esdebitazione anche alle ”procedure estere equivalenti” previste dagli ordinamenti stranieri, porta a dedurre che tale disciplina debba ritenersi applicabile ancor prima, in via necessariamente prioritaria, alle procedure interne dell’ordinamento italiano che siano assimilabili, per le finalità cui tendono, a quelle liquidatorie citate dalla norma de qua”.

Al riguardo, la Società rammenta che l’istituto del Concordato semplificato è stato originariamente introdotto dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e, pertanto, in epoca successiva rispetto alle modifiche apportate all’articolo 88 del Tuir dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e, in particolare, in epoca successiva rispetto all’introduzione del comma 4ter del citato articolo 88.

La Società sottolinea come da tale circostanza derivi l’inevitabile mancato coordinamento tra le disposizioni di cui agli articoli 25sexies e 25septies del CCII e l’articolo 88, comma 4ter, del Tuir e la conseguente assenza di un richiamo in tale ultima disposizione alla procedura del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Tuttavia, a giudizio della Società, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir alla sopravvenienza attiva da stralcio conseguita nel caso di specie, è ininfluente il mancato richiamo, all’interno della norma in parola, alla procedura del Concordato semplificato, in quanto ”tale istituto è del tutto analogo ed equivalente agli istituti espressamente citati nella disposizione in esame (ovvero previsti da altri ordinamenti), assolvendo alla medesima finalità liquidatoria del patrimonio”.

Sul punto, la Società rileva come la stessa definizione del Concordato semplificato quale ”concordato per cessione di beni”, attribuitagli dall’articolo 25sexies, comma 1, del CCII, sottintenda una significativa analogia con il concordato preventivo con cessio bonorum e, conseguentemente, anche con la tipologia di concordato che l’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir, definisce quale ”concordato […] preventivo liquidatorio”.

Dunque, la Società sostiene che il Concordato semplificato, presentando una connotazione puramente liquidatoria, possa essere annoverato pacificamente tra gli istituti concorsuali liquidatori e che, quindi, possa essere compreso, come il concordato preventivo liquidatorio, nel più ampio genus di concordato con cessio bonorum, cui si ricollega la ratio della norma in esame.

A tal proposito, la Società sottolinea come la procedura di cui all’articolo 25sexies del CCII sia strutturata sul modello del concordato preventivo richiamato dall’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir, differenziandosi da quest’ultimo per alcune peculiarità che attengono esclusivamente ai presupposti per l’accesso e alla articolazione più semplificata della fase procedimentale che conduce all’omologazione.

Tali tratti differenziali, a parere della Società, sono del tutto irrilevanti ai fini della qualifica giuridica della procedura del Concordato semplificato, che si presta ugualmente ad essere considerata un istituto concorsuale tanto quanto il concordato preventivo e dunque deve essere soggetta alle medesime disposizioni.

Richiamando il contenuto della relazione illustrativa al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (in cui la procedura in esame viene qualificata come ”nuova tipologia di concordato preventivo”), la Società fa presente che, al pari del concordato preventivo liquidatorio e delle altre procedure liquidatorie, il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio soggiace alla medesima ratio di condurre l’impresa che vi aderisce alla propria estinzione, attraverso la liquidazione del patrimonio, destinato integralmente a soddisfare le pretese dei creditori.

Dunque, la Società ritiene che la disposizione di cui all’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir, debba trovare applicazione in via estensiva anche nell’ambito del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, in quanto trattasi di istituti assolutamente equivalenti circa la destinazione integrale del patrimonio alla soddisfazione dei creditori.

Inoltre, l’espressa estensione applicativa della disciplina in esame alle ”procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni” comporta, a parere della Società, la logica e prioritaria applicabilità della medesima disciplina alle procedure equivalenti previste dall’ordinamento interno, tra le quali la Società annovera la procedura del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Inoltre, a conferma della posizione sopra riportata, la Società richiama la Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, in cui seppure con riguardo alla possibilità di emettere nota di variazione ai fini dell’IVA nell’ambito delle procedure concorsuali è stato precisato che sono qualificabili come ”procedure concorsuali in senso stretto” quelle che non difettano dei requisiti della ”concorsualità” e dell”’ufficialità”, intendendosi per ”concorsualità” ”la partecipazione di tutti i creditori agli accordi” e per ”ufficialità” ”il coinvolgimento dell’autorità pubblica già a partire dalla fase di apertura della procedura.

In secondo luogo, la Società, a sostegno della soluzione proposta, sottolinea come il Concordato semplificato rappresenti un possibile esito della composizione negoziata, che ne costituisce il necessario antecedente logico e sostanziale e alla quale per espressa previsione normativa si applicano le misure premiali di cui all’articolo 25bis, comma 5, del CCII, e dunque, l’articolo 88, comma 4ter, del Tuir.

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, la Società ritiene che, nel caso di specie, la sopravvenienza attiva, pari a euro […], conseguita nell’ambito del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 25sexies e 25septies del CCII, per effetto della riduzione dei debiti registrata nel periodo antecedente all’apertura della liquidazione, ”non debba concorrere a formare il reddito ai sensi dell’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir, con conseguente ”ripresa in diminuzione” da effettuarsi nel rigo RF55 del Modello Redditi SC, da presentare entro il termine del 31 marzo 2025”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare si rileva che il presente parere viene reso sulla base degli elementi dichiarati dalla Società e assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Si evidenzia, altresì, che esula dall’analisi condotta nel presente parere ogni valutazione o apprezzamento in merito ai valori (contabili, economici e fiscali) riportati nell’istanza, all’esatta determinazione e quantificazione della sopravvenienza ivi indicata e al corretto periodo d’imposta di imputazione della stessa.

Sugli aspetti sopra richiamati resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ciò posto, occorre preliminarmente ricordare che il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 ottobre 2021, n. 147, ha introdotto la composizione negoziata della crisi di impresa (di seguito, ”Composizione Negoziata”), che rappresenta uno ”strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, […] con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa” (cfr. AS n. 2371, XVIII Legislatura).

Il Concordato semplificato è stato parimenti introdotto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 118 del 2021 ”come possibile esito della composizione negoziata, in via alternativa rispetto agli strumenti già esistenti e disciplinati da regio decreto n. 267 del 1942” (cfr. AS n. 2371, XVIII Legislatura). Si tratta di una procedura utilizzabile dal solo imprenditore che ha seguito il percorso proprio della Composizione Negoziata ”senza che le trattative abbiano portato ad una soluzione di tipo negoziale” (cfr. AS n. 2371, XVIII Legislatura).

Successivamente sia la Composizione Negoziata sia il Concordato semplificato sono stati trasposti nel CCII dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (”[l]’articolo 6, comma 1, sostituisce il Titolo II trasponendo al suo interno, con gli articoli da 12 a 25undecies, la composizione negoziata introdotta con il decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 […]” cfr. atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 374, XVIII Legislatura).

In tale trasposizione, per quanto qui di interesse, gli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 118 del 2021, che contenevano la disciplina del Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, sono stati trasfusi negli articoli 25sexies e 25septies del CCII e collocati nel nuovo Titolo II, Capo II, del CCII, che disciplina, appunto, il ”Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata”.

Ciò posto, va ricordato che l’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir, dispone che ”[n]on si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione”.

Dunque, la disposizione in parola sancisce la (totale) irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitazione in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti.

In merito al quesito oggetto dell’istanza in esame, occorre sottolineare come la disciplina prevista dal citato comma 4ter, primo periodo, non sia stata successivamente estesa dal legislatore (anche) alla procedura del Concordato semplificato di cui agli articoli 25sexies e 25septies del CCII, diversamente da quanto è stato, invece, previsto per l’ipotesi in cui le trattative avviate nell’ambito della Composizione Negoziata siano andate a buon fine e siano stati conclusi accordi.

Al riguardo, va rilevato che, per incentivare il ricorso alla Composizione Negoziata, il legislatore aveva introdotto nell’articolo 14 del decreto-legge n. 118 del 2021 alcune misure premiali che sono state riproposte, salvo alcuni aggiornamenti, nell’attuale formulazione del comma 5 dell’articolo 25bis del CCII (il quale stabilisce che ”[d]alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 […]” enfasi aggiunta).

Stante il chiaro intento da parte del legislatore di limitare agli accordi specificamente richiamati nell’articolo 25bis, comma 5, del CCII le misure premiali ivi indicate (tra le quali è compreso il rinvio all’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir), si ritiene che il citato comma 4ter non trovi applicazione nell’ambito della procedura di Concordato semplificato.

A parere della scrivente, il fatto che il legislatore nella relazione illustrativa al decreto-legge n. 118 del 2021 abbia qualificato il Concordato semplificato come ”nuova tipologia di concordato preventivo” non può ritenersi sufficiente per applicare ”in via estensiva” a tale procedura la disciplina fiscale che l’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir prevede specificatamente per il concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (ovvero per le corrispondenti procedura estere).

A ciò va aggiunto che solo con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, rubricata ”Delega al Governo per la riforma fiscale”, il legislatore ha previsto di introdurre un regime di tassazione del reddito delle imprese che fanno ricorso agli istituti disciplinati dal CCII; infatti, l’articolo 9, comma 1, lettera a) n. 1, prevede che ”[n]ell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell’ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra:

1.1) istituti liquidatori, da cui discende l’estinzione dell’impresa debitrice, per i quali il reddito d’impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico;

1.2) istituti di risanamento, che non determinano l’estinzione dell’impresa, per i quali si applica l’ordinaria disciplina del reddito d’impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d’imposta precedente”.

Con tale previsione, dunque, le Camere hanno espressamente attribuito al Governo la delega all’emanazione di una disciplina che preveda un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che hanno accesso agli istituti previsti dal CCII (compreso, dunque, il Concordato semplificato); pertanto, in mancanza di specifiche disposizioni normative e in attesa dell’attuazione del citato articolo 9, non può essere ammessa alcuna interpretazione ”in via estensiva” del contenuto dell’articolo 88, comma 4ter, citato.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che, nel caso in esame, alla sopravvenienza attiva da esdebitazione conseguita dalla Società nell’ambito della procedura di Concordato semplificato di cui agli articoli 25sexies e 25septies del CCII, non sia applicabile la disposizione di cui all’articolo 88, comma 4ter, primo periodo, del Tuir e che, pertanto, la sopravvenienza in parola concorra interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi dichiarati dalla Società, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

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