AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 aprile 2020, n. 114
Concorsi e operazioni a premio – esclusione articolo 6, d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società istante è un’azienda operante nel settore energetico che si occupa, in particolare, di produzione e di commercializzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed alternative.
La società istante intende “diffondere il Programma d’Azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” promuovendo un’iniziativa rivolta a tutte le scuole pubbliche d’Italia del primo grado d’istruzione.
Per partecipare al “concorso”, le scuole dovranno:
– iscriversi online sull’apposita pagina web che verrà creata per tale evento sul sito dell’Azienda;
– inviare un elaborato entro la data che sarà indicata nel regolamento.
A seguito del caricamento degli elaborati sul sito indicato, gli utenti potranno procedere alla votazione online.
Per le prime tre scuole che riceveranno più voti, saranno previsti, in ordine di classifica, i seguenti premi:
– un impianto fotovoltaico;
– una somma in denaro pari a euro xxx;
– la somma di euro yyy.
La Società specifica che il “concorso” che intende porre in essere sarà rivolto esclusivamente alle scuole pubbliche (incluse le scuole paritarie, con esclusione delle scuole private) e i premi non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente alle scuole.
Per la promozione di tale manifestazione, la Società provvederà a redigere un apposito regolamento nel quale verranno spiegate tutte le fasi del concorso; in tale sede la Società avrebbe intenzione di specificare che l’iniziativa non è assoggettabile alla disciplina prevista in materia di concorsi e di operazioni a premio.
A tal fine, pertanto, l’istante chiede di confermare se una simile tipologia di manifestazione rientri tra i concorsi a premio o tra le operazioni a premio o se, invece, trovi applicazione l’ipotesi di esclusione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. Qualora si ritenesse, invece, applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta prevista dall’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la Società chiede di conoscere quale sia l’aliquota da applicare e su quale base imponibile (prezzo d’acquisto sostenuto dal promotore ovvero prezzo al pubblico).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che sui premi, che verranno riconosciuti alle scuole pubbliche che risulteranno vincitrici del “concorso” che intende organizzare, non deve essere applicata la ritenuta prevista dall’articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), sono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Il successivo articolo 69, stabilisce, al comma 1, che “i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”.
L’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui suddetti premi e vincite, differenziando l’aliquota in relazione alle diverse tipologie di premio.
In particolare, il primo periodo del primo comma del citato articolo 30 prevede che “i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte”.
Il secondo comma del medesimo articolo 30 stabilisce che l’aliquota della ritenuta deve essere applicata nella misura del “dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso”.
La descritta disciplina fiscale va coordinata con le disposizioni, a carattere non tributario, contenute nel “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” approvato con d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
L’articolo 6 del citato d.P.R. n. 430 del 2001 prevede le fattispecie che non si considerano concorsi o operazioni a premio. In particolare, ai sensi del comma 1, lettera e) sono escluse “le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che la manifestazione in oggetto rientri tra quelle escluse ai sensi della citata lettera e), la cui valutazione, tuttavia, esula dalla competenza della scrivente, si è dell’avviso che sui premi che saranno erogati alle scuole che risulteranno vincitrici dell’iniziativa proposta dalla Società Istante, non andrà applicata la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, prevista dall’articolo 30 del d.P.R. 600 del 1973.
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