Sul sito del garante della Privacy è stato pubblicato un vademecum sull’applicazione in ambito condominiale della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Il contenuto del vademecum è costituito prevalentemente da FAQ tra cui quella concernente la pubblicazione, sul sito web del condominio, da parte degli amministratori di informazioni esclusivamente inerenti alla gestione dei beni e dei servizi comuni, alle quali possono avere accesso solo i condomini tramite la predisposizione e l’utilizzo di apposite credenziali di autenticazione (username e password). Dunque anche la privacy, prende atto del fatto che la Legge n. 220/2012, abbia confermato le indicazioni a suo tempo fornite con il provvedimento generale del 18 maggio 2006.
Nel vademecum il garante alla tutela dei dati personali ha posta particolare attenzione sul tema tema di accesso alla documentazione detenuta dall’amministratore per la gestione dei beni e dei servizi comuni e al conto corrente condominiale. Spesso negli anni passati gli amministratori trovavano stratagemmi per impedire ai condomini di fare copia dei documenti relativi alla gestione condominiale nascondendosi dietro a non specificate esigenze di privacy, ma di fatto operando un’applicazione del tutto distorta dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003. La riforma ha chiarito invece, che i condomini hanno un vero e proprio diritto di visionare e fare copia della documentazione condominiale detenuta dall’amministratore (nei giorni e negli orari che questi ha l’obbligo di comunicare preventivamente) e che tale diritto si estende anche alla consultazione del conto corrente condominiale, sempre per il tramite di quest’ultimo.
Con la recente riforma, legge 220/2012, delle norme che regolano il condominio è stata introdotta la possibilità di attivare un sito internet condominiale (art. 71-ter disp. att. c.c.) per rendere più agevole ed immediato l’accesso alla documentazione condominiale in formato elettronico, rendendo quindi più trasparente ed economica la gestione dei beni e dei servizi comuni. Il Garante della privacy su questa questione ha prescritto che sul sito internet tenuto dall’amministratore debbano essere pubblicate soltanto le informazioni relative alla gestione del condominio e che l’accesso dei condomini vada protetto mediante l’utilizzo di specifiche username e password personali, evitando che soggetti estranei possano accedere a informazioni riservate solo ai condomini.
Il documento emanato dal garante esamina anche l’aspetto inerente alla videosorveglianza nel condominio. Infatti la crescente esigenza di sicurezza nelle aree condominiali o nei singoli appartamenti ha determinato l’installazione massiccia di sistemi videosorveglianza, ritenuti strumenti utili per la protezione da ingressi di terzi malintenzionati. È necessario però che tali installazioni avvengano nel rispetto dell’esigenza dei condomini o di terzi di muoversi, non controllati, nel proprio domicilio e/o all’interno delle aree comuni.
Per cui secondo le disposizioni del garante alla riservatezza nell’ipotesi di installazione di un sistema di videosorveglianza effettuato dal singolo condomino per fini esclusivamente personali la disciplina del D.Lgs. n. 196/2003 non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di indispensabili cautele. In questo caso non trova applicazione la disciplina del c.d. Codice della privacy, ma per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, l’angolo visuale delle riprese ad esempio, deve essere comunque limitato ai soli spazi della propria abitazione. In sintesi il sistema di videosorveglianza deve essere installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio antistante l’accesso alla propria abitazione e non tutto il pianerottolo o l’atrio, oppure il proprio posto auto e non tutto il garage.
Per quanto concerne la video sorveglianza delle parti comuni dei condomini la nuova normativa prescrive che la delibera condominiale che autorizzi l’installazione di impianti di videosorveglianza, debba essere approvata dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
La delibera condominiale che approvi l’installazione dell’impianto di videosorveglianza da adottare a maggioranza, deve rispettare tutte le misure e le precauzioni previste dal codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Per cui l’adozione di un sistema di videosorveglianza condominiale è consentita, in presenza di concrete situazioni di pericolo, quando altri mezzi di difesa meno invasivi siano risultati inutili e riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali.
Gli adempimenti previsti consistono:
- nell’apposizione di un cartello informativo,
- tempi di conservazione delle immagini per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore,
anche in relazione a specifiche esigenze come la chiusura di esercizi e uffici che abbiano sede nel condominio o a periodi di festività, individuazione del personale che possa visionare le immagini con la nomina del responsabile e incaricato del trattamento dei dati, limitazione rigorosa dell’angolo visuale delle riprese ai soli spazi di esclusiva pertinenza del condominio, senza possibilità di invasione visiva o di registrazione di aree e di unità immobiliari estranee al condominio stesso.
Il mancato rispetto di queste prescrizioni può determinare l’inutilizzabilità dei dati personali trattati, l’adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante e l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali collegate alle singole violazioni di legge, naturalmente bisogna tenere in considerazione anche eventuali richieste di risarcimento da parte di possibili soggetti danneggiati.
Allegati
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Nota 03 dicembre 2021, n. 484 - Tabulati: Tim nega l'accesso a un cliente e scatta la sanzione del Garante privacy - Customer care: Garante privacy, no al controllo a distanza dei lavoratori - Sanità: sì del Garante privacy…
- Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3621 del 6 maggio 2022 - I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, prevedendo l'art. 63 comma 2 disp.…
- GARANTE PROTEZIONE dei DATI PERSONALI - Nota n. 503 del 26 maggio 2023 - Enti locali: indagine del Garante Privacy sui Responsabili protezione dati - Videosorveglianza: sanzionata un’azienda di abbigliamento - Antiriciclaggio: no a limitazione diritto accesso…
- GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Nota n. 505 del 28 giugno 2023 - Fidelity card: il Garante privacy sanziona il Gruppo Benetton - Garante: stop al web scraping per formare elenchi telefonici - Garante privacy: illecite le email pubblicitarie senza consenso…
- GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Nota 30 maggio 2022, n. 490 - Newsletter del 30/05/2022 - Revenge porn: primi interventi del Garante privacy a tutela di potenziali vittime - Data breach: Garante privacy, sanziona Inail per 50mila euro - Piattaforma per il…
- Processo amministrativo telematico: via libera del Garante privacy - Conservazione documenti digitali: il Garante privacy chiede maggiori tutele - Il ruolo degli Organismi di Vigilanza dopo il Gdpr - Registro dei tumori della provincia di Trento: le…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…
- Per la cartella di pagamento notificata attraverso
Per la cartella di pagamento notificata attraverso la pec non è necessario appor…