La Corte di Cassazione sez. civile con la sentenza n. 21650 depositata il 20 settembre 2013 intervenendo in tema di condominio ha statuito che la deliberazione assembleare del condominio di approvazione del bilancio preventivo relativamente a un dato esercizio annuale non può desumersi, per implicito, dalla successiva deliberazione dell’assemblea di differimento dell’approvazione del bilancio consuntivo dello stesso esercizio. Per cui il condominio non può agire contro i condomini morosi se manca l’espressa e regolare approvazione del bilancio preventivo.
Gli Ermellini hanno salvato il condomino moroso che non ha pagato gli oneri condominiali se l’assemblea non ha ancora approvato il bilancio preventivo ove viene indicata la relativa voce di spesa non saldata.
Pertanto alla luce di quanto chiarito dai giudici della Corte Suprema non si può notificare un decreto ingiuntivo confronti di condomini inadempienti alle bollette del condominio per spese indicate nel bilancio preventivo se quest’ultimo non è stato mai approvato espressamente dall’assemblea.
Il bilancio preventivo contiene una stima delle spese condominiali previste per l’anno in corso. Per cui qualora lo stesso non venisse approvato con delibera assembleare non può produrrebbe alcun effetto giuridico. Inoltre il voto dei condomini deve essere espresso, non è possibile parlare di approvazione “implicita” del bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo è il documento che indica le entrate e le uscite effettive del condominio durante l’esercizio annuale e necessita anch’esso di regolare approvazione assembleare per poter produrre i suoi effetti.
Per cui l’amministratore non deve necessariamente attendere l’approvazione del consuntivo per agire (con decreto ingiuntivo) nei confronti dei condomini morosi; può già farlo basandosi sulle spese indicate nel bilancio preventivo, ma solo se esso è stato espressamente approvato dall’assemblea condominiale.
La Cassazione ha confermato che l’amministratore di condominio è libero di riscuotere le quote di spesa prospettate nel bilancio preventivo purché espressamente approvato e, comunque, fino a quando quest’ultimo non venga sostituito dal bilancio consuntivo (vedasi Cassa. sent. 24299/2008).