Per le caldaie individuali e centralizzate il D.L. n. 63/2013 convertito con modifiche dalla legge n.90/2013 ha finalmente eliminati ogni dubbio e perplessità sulla problematica della canna fumaria esterna, intervenendo anche sulla questione del “distacco”.
La riforma del condominio (legge 220/2012) ha modificato l’articolo 1118, comma 4 del Codice civileconfermando che : «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Il legislatore ha dato, quindi, la possibilità del distacco dall’impianto di riscaldamento centrale, recependo le indicazioni della Cassazione.
La riforma dimenticava quanto statuito dall’articolo 5, comma 9, del Dpr 412/93, come modificato dal Dpr 551/99 che prescriveva in ogni caso lo scarico dei prodotti della combustione sopra il tetto dell’edificio, obbligo concretamente possibile da rispettare soltanto per gli utenti dell’ultimo piano. L’obbligo di cui all’art. 5 comma 9 è stato abrogato con il Dl 179/2012, coordinato con la legge di conversione 221/2012, che ha infatti sostituito quell’articolo del Dpr 412/93 con una norma più permissiva che consentiva lo scarico a parete a condizione di installare generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.
Queste disposizioni e la possibilità di scaricare a parete i prodotti della combustione hanno generato lo sconcerto di molti operatori. In particolare gli amministratori di stabili sono sommersi da richieste di distacco che non sanno come contrastare, in considerazione del fatto che la legge non richiede il loro consenso, né il consenso dell’assemblea del condominio. D’altra parte sono molti i tecnici che sostengono che, se è incerto dimostrare i “gravi squilibri” , è invece certo che vi è sempre un aggravio di spesa per gli altri condomini, se non altro perché è uno in meno a pagare le spese fisse, quali conduzione, manutenzione e dispersioni delle parti comuni. Erano intense anche le proteste dei condomini sovrastanti, sinora costretti a respirare i fumi di quelli sottostanti.
La protesta di condomini e aziende portatrici di interesse è stata raccolta dal legislatore che, con la legge 90/2013 di conversione del Dl 63/2013, ha introdotto l’articolo 17 bis, che ha di nuovo sostituito l’articolo 5 comma 9 del Dpr 412/93 con un nuovo testo: ora è sempre consentito lo scarico a parete ma solo per gli impianti termici esistenti prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.
Per tutti gli altri diventa obbligatorio «lo sbocco sopra il tetto», tranne, appunto, che si tratti di sostituzione di impianti individuali già esistenti in «stabili plurifamiliari» (qualora non esistano già canne fumarie individuali idonee da sfruttare), oppure quando si tratti di stabili soggetti a interventi solo «conservativi» (case storiche o con vincoli di vario genere), sempre che non abbiano già canne fumarie idonee. Gli scaldacqua unifamiliari non sono considerati «impianti termici».
Restano quindi pochissimi giorni per installare ex novo impianti individuali «puliti» che non impongano la canna fumaria sino al tetto. Dal 1° settembre il “distacco”, anche con generatori “verdi”, diventerà di fatto impossibile, dato che installare la propria canna fumaria sino al tetto comporta problemi davvero enormi nella maggior parte dei casi. Solo in caso di «impossibilità tecnica» la relazione asseverata di un tecnico consentirà comunque di evitare la canna fumaria sino al tetto.
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