Per le caldaie individuali e centralizzate il D.L. n. 63/2013 convertito con modifiche dalla legge n.90/2013 ha finalmente eliminati ogni dubbio e perplessità sulla problematica della canna fumaria esterna, intervenendo anche sulla questione del “distacco”.
La riforma del condominio (legge 220/2012) ha modificato l’articolo 1118, comma 4 del Codice civileconfermando che : «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Il legislatore ha dato, quindi, la possibilità del distacco dall’impianto di riscaldamento centrale, recependo le indicazioni della Cassazione.
La riforma dimenticava quanto statuito dall’articolo 5, comma 9, del Dpr 412/93, come modificato dal Dpr 551/99 che prescriveva in ogni caso lo scarico dei prodotti della combustione sopra il tetto dell’edificio, obbligo concretamente possibile da rispettare soltanto per gli utenti dell’ultimo piano. L’obbligo di cui all’art. 5 comma 9 è stato abrogato con il Dl 179/2012, coordinato con la legge di conversione 221/2012, che ha infatti sostituito quell’articolo del Dpr 412/93 con una norma più permissiva che consentiva lo scarico a parete a condizione di installare generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.
Queste disposizioni e la possibilità di scaricare a parete i prodotti della combustione hanno generato lo sconcerto di molti operatori. In particolare gli amministratori di stabili sono sommersi da richieste di distacco che non sanno come contrastare, in considerazione del fatto che la legge non richiede il loro consenso, né il consenso dell’assemblea del condominio. D’altra parte sono molti i tecnici che sostengono che, se è incerto dimostrare i “gravi squilibri” , è invece certo che vi è sempre un aggravio di spesa per gli altri condomini, se non altro perché è uno in meno a pagare le spese fisse, quali conduzione, manutenzione e dispersioni delle parti comuni. Erano intense anche le proteste dei condomini sovrastanti, sinora costretti a respirare i fumi di quelli sottostanti.
La protesta di condomini e aziende portatrici di interesse è stata raccolta dal legislatore che, con la legge 90/2013 di conversione del Dl 63/2013, ha introdotto l’articolo 17 bis, che ha di nuovo sostituito l’articolo 5 comma 9 del Dpr 412/93 con un nuovo testo: ora è sempre consentito lo scarico a parete ma solo per gli impianti termici esistenti prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.
Per tutti gli altri diventa obbligatorio «lo sbocco sopra il tetto», tranne, appunto, che si tratti di sostituzione di impianti individuali già esistenti in «stabili plurifamiliari» (qualora non esistano già canne fumarie individuali idonee da sfruttare), oppure quando si tratti di stabili soggetti a interventi solo «conservativi» (case storiche o con vincoli di vario genere), sempre che non abbiano già canne fumarie idonee. Gli scaldacqua unifamiliari non sono considerati «impianti termici».
Restano quindi pochissimi giorni per installare ex novo impianti individuali «puliti» che non impongano la canna fumaria sino al tetto. Dal 1° settembre il “distacco”, anche con generatori “verdi”, diventerà di fatto impossibile, dato che installare la propria canna fumaria sino al tetto comporta problemi davvero enormi nella maggior parte dei casi. Solo in caso di «impossibilità tecnica» la relazione asseverata di un tecnico consentirà comunque di evitare la canna fumaria sino al tetto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25870 depositata il 25 giugno 2019 - E' penalmente responsabile il costruttore del condominio per l’incendio colposo del condominio qualora trascuri di accertare la corretta installazione di un camino…
- Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3621 del 6 maggio 2022 - I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, prevedendo l'art. 63 comma…
- Superbonus - sostituzione delle pareti esterne dell'immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - Risposta 03 novembre 2020, n. 521 dell'Agenzia…
- In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 4079 depositata l' 11 aprile 2022 - Il Condominio è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia in applicazione dell'art. 1460 c.c. perché - a fronte della mancata o, comunque,…
- INPS - Messaggio 08 ottobre 2019, n. 3634 - Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello per l’anno 2013 (decreto interministeriale 14 febbraio 2014). Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…