Gli amministratori di condominio devono trasmettere alle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016, entro il 28 febbraio, per

  • ristrutturazione,
  • riqualificazione energetica
  • acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’arredo di parti comuni.

Le spese di cui sopra vanno ripartite per singoli condomini.

Nel convegno del 2 febbraio è stato chiesto all’Agenzia come vanno indicate nella comunicazione le situazioni in cui il soggetto sia proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario, anche perchè a tali detrazioni hanno diritto anche i familiari conviventi (a determinate condizioni).

L’Agenzia delle Entrate hanno precisato che nella comunicazione telematica deve essere indicato il codice fiscale del soggetto al quale è attribuito l’importo della spesa. “Pertanto, sulla base delle informazioni contenute nel registro dell’anagrafe condominiale riguardanti le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori indicano, pertanto, per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell’appartamento individuati dalla prima tipologia di soggetti (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario). Qualora la spesa vada attribuita a un soggetto diverso dai precedenti, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice residuale che individua «altre tipologie di soggetti». Le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali qualora siano imputate alla prima tipologia di soggetti (proprietario, locatario, ecc.) vengono esposte direttamente nella dichiarazione precompilata. Diversamente, qualora tali spese siano state imputate a soggetti individuati con il codice residuale (altre tipologie di soggetti), tenuto conto che la sussistenza delle condizioni soggettive di detraibilità è verificabile solo da parte del contribuente, le stesse vengono riportate esclusivamente nel foglio informativo allegato alla dichiarazione. In tale ultimo caso sarà il contribuente ad aggiungere il dato nella dichiarazione dei redditi se possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente.”