Una recente ordinanza del Tribunale di Milano(ruolo generale 72656/13, sexione XIII civile) interviene, dopo la riforma del condominio, in un caso di condomino moroso nel pagamento delle quote condominiali da oltre sei mesi. L’Amministratore, fermo restando la possibilità di agire con decreto ingiuntivo, secondo la riforma (articolo 63, comma terzo delle disposizioni attuative del Codice civile) può sospendere al condomino moroso l’erogazione di quei servizi comuni che possono essere separatamente goduti.
Tuttavia, l’amministratore deve utilizzare questo potere con molta prudenza e diligenza del buon padre di famiglia solo in situazioni talmente gravi da non consentirgli diversa soluzione. In ogni caso rimane salva la possibilità per il condomino di ricorrere al giudice affinché valuti se l’amministratore abbia leso o meno un diritto fondamentale.
In particolare l’ordinanza del Tribunale di Milano ha puntualizzato che la privazione di una fornitura essenziale per la vita, quale per esempio il riscaldamento in periodo invernale, finisce per ledere il diritto costituzionale alla salute tutelato dalla Costituzione con l’art. 32. Per cui tale esclusione risulta, in ogni caso, vietata. Poichè, si legge nell’ordinanza del Tribunale, il diritto di natura economica relativo al recupero della morosità va subordinato al fondamentale diritto alla salute: specie nel caso in cui la lesione di quest’ultimo possa essere grave e irreparabile (è l’ipotesi, per esempio, in cui il riscaldamento venga interrotto in pieno inverno).
La vicenda scaturisce da una contestazione circa l’ammontare del debito dell’una verso l’altra proprio in relazione al riscaldamento erogato e così all’amministratore del condominio erogante non era parso vero di dare esecuzione al nuovo disposto dell’articolo 63, terzo comma, delle disposizioni attuative del Codice civile che lo autorizza, pur in difetto di qualsivoglia autorizzazione contenuta nel regolamento (invece richiesta nel vecchio testo pre riforma) a sospendere il condominio moroso dalla fruizione dei servizi suscettibili di godimento separato e di quello del riscaldamento. Detto e fatto e un elevato numero di famiglie si è trovata all’improvviso al freddo, senza alcun preavviso e/o avvertimento.
Altrettanto vero è, però, che il terzo comma dell’articolo 63 delle disposizione attuative del Codice civile va applicato con estrema prudenza da parte dell’amministratore e in situazioni talmente gravi da non consentirgli diversa soluzione, proprio per il rispetto dovuto verso coloro che invece adempiono con regolarità i propri obblighi pecuniari verso il condominio.
Rimane dunque preferibile che il regolamento, o in ultima analisi l’assemblea, continui a indicare le modalità ed i casi in presenza dei quali l’amministratore può avvalersi del rimedio in esame, ad esempio individuando una soglia minima di mora in presenza della quale scatta la sospensione dal servizio. Nel silenzio, è chiaro però che il nuovo potere discrezionale conferito all’amministratore dal nuovo terzo comma dell’articolo 63 deve essere da lui dosato con la diligenza del buon padre di famiglia, rimanendo comunque salvo il sindacato dell’autorità giudiziaria sul suo operato e dunque sulla sua personale responsabilità.
Resta poi da stabilire, nel silenzio della legge, da quando decorre il semestre scaduto il quale si possa procedere alla sospensione della fruizione dei servizi comuni.
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