L’accordo interconfederale, firmato da CONFAPI e CGIL, CISL, UIL il 22 dicembre 2016, definisce gli aspetti relativi all’inquadramento e alla retribuzione degli apprendisti a partire dalle indicazioni contenute nel Decreto ministeriale del 12/10/2015, con cui sono stati fissati gli standard formativi dell’apprendistato e gli schemi di protocollo formativo e di piano formativo individuale (Pfi).
Nello specifico specifica che:
– per entrambi gli apprendistati, il piano formativo individuale ed il protocollo di formazione devono comprendere anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento;
– all’apprendista assunto con il contratto di I livello deve essere attribuito un livello di inquadramento contrattuale – coerente con il percorso formativo al fine della determinazione della retribuzione di riferimento. La retribuzione, di conseguenza, deve essere stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento come da tabella che segue:
1°anno | non inferiore al 45% |
2°anno | non inferiore al 55% |
3°anno | non inferiore al 65% |
4°anno | non inferiore al 70% |
– l’apprendista assunto con il contratto di III livello, invece, sarà inquadrato ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
Per i percorsi di durata superiore all’anno | |
per la prima metà del periodo di apprendistato | due livelli sotto quello di destinazione finale; |
per la seconda metà del periodo di apprendistato | un livello sotto quello di destinazione finale. |
Per i percorsi di durata non superiore all’anno. | |
per il periodo di apprendistato | un livello sotto quello di destinazione finale |
Le Parti si danno, altresì, atto che l’accordo è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 10 aprile 2019, n. 1478 - Rapporti di apprendistato - Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015 -…
- Artigianato: Accordo interconfederale sull’apprendistato (artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015)
- CONFERENZA STATO, REGIONI E PROVINCE - Protocollo di intesa 30 ottobre 2020, n. 177/CSR - Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti…
- Assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.Lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato…
- Accordo interconfederale 09-06-2004 recepimento dell’Accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEPe CES
- INPS - Comunicato 04 settembre 2019 - Parte anche nel sistema delle piccole e medie aziende confapi la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Per le aziende aderenti a confindustria la firma della convenzione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…