Confapindustria: accordo territoriale regionale Emilia Romagna in materia di detassazione
TESTO DELL’ACCORDO
Addì 21 maggio 2013 in Bologna
Tra
Associazione Confapindustria Emilia Romagna
e
CGIL Emilia Romagna
CISL Emilia Romagna
UIL Emilia Romagna
Premesso che
il comma 481 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo uno speciale agevolazione fiscale;
il DPCM 22 gennaio 2013, emanato in attuazione di tale norma, ha definito le modalità per applicare correttamente l’agevolazione fiscale;
è stata successivamente emanata la circolare n. 15 del 3 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: “art. 1, comma 481, L. n. 228/2012 – misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro – DPCM 22 gennaio 2013”;
le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
si conviene quanto segue
1. Fermo il contenuto dell’Accordo Interconfederale del 20 aprile 2012, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l’efficacia delle intese modificative, per l’anno 2013, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI o comunque che applicano uno dei CCNL sottoscritti dalle federazioni di categoria delle organizzazioni sindacali in epigrafe e dalla Confapi nel territorio dell’Emilia Romagna, potranno applicare l’agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 – erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
2. Salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori dal territorio dell’Emilia Romagna, che svolgono prestazioni lavorative di cui al precedente punto 1, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell’articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013.
3. L’agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
4. La stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù del contratto di somministrazione.
5. Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
6. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.