Confcommercio: accordo quadro per la regione Lombardia in materia di detassazione e servizi di welfare
Addì, 28 novembre 2016, presso la sede di Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia, in Milano, si sono incontrati:
CONFCOMMERCIO LOMBARDIA – IMPRESE PER L’ITALIA
C.G.I.L. LOMBARDIA
C.I.S.L. LOMBARDIA
U.I.L. LOMBARDIA
Le Parti, come sopra rappresentate,
VISTI
– la L. 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito Legge di Stabilità 2016);
– l’art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016 il quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
– l’art. 1, comma 186, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione, a euro 50.000;
– il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 182-190, della Legge di Stabilità 2016;
– la circolare dell’Agenzia delle Entrate redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E “Premi di risultato e welfare aziendale – art. 1, commi 182-190, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)”;
– l’art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
– l’art. 51, del D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, qui integralmente richiamati;
– l’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra CONFCOMMERCIO e CGIL, CISL e UIL il 26 novembre 2015, il quale prevede che, “….ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, CONFCOMMERCIO e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell’ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi.”;
– l’Accordo Interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale sottoscritto fra CONFCOMMERCIO e CGIL, CISL e UIL il 24 novembre 2016;
– gli artt. 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR”;
CONCORDANO QUANTO SEGUE
1. PRINCIPI GENERALI
Per l’applicazione della tassazione agevolata prevista dalla Legge di Stabilità 2016 alle somme la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, il presente Accordo Quadro Regionale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell’incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici od altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).
2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Il presente Accordo Quadro Regionale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro:
– che siano associati ad Associazioni territoriali aderenti a Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia;
– che applichino e rispettino integralmente — sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria — il CCNL applicato ai propri dipendenti, sottoscritto da OOSS di categoria aderenti a CGIL, CISL e UIL, nonché al rispetto delle norme su salute e Sicurezza.
– che, al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per partecipazione agli utili, oggetto della tassazione agevolata;
e nei confronti:
– dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro sopra individuati, con sede legale in Lombardia, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della Lombardia;
– dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro sopra individuati, con sede legale in altre Regioni, occupati presso unità produttive o operative situate in Lombardia, fatti salvi accordi aziendali o accordi territoriali siglati o che verranno siglati nei territori ove si trova la sede legale.
Il presente Accordo Quadro Regionale ha carattere cedevole rispetto alle intese già siglate o che verranno siglate a livello aziendale ed alle intese che le Associazioni territoriali aderenti a Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia ovvero le Associazioni di categoria aderenti al sistema Confcommercio, hanno già siglato o sigleranno con le Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti a CGIL, CISL e UIL.
| datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui al successivo articolo 3 anche alle RSA/RSU, ove costituite.
In coerenza con le previsioni dell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e dell’Accordo Interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24 novembre 2016, sottoscritti da Confcommercio — Imprese per l’Italia e CGIL, CISL, UIL nelle imprese ove siano costituite RSA/RSU, il confronto, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, avverrà presso la sede dell’Associazione territoriale aderente a Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia e con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori.
3. ADESIONE DEI DATORI DI LAVORO ALL’ACCORDO QUADRO REGIONALE
I datori di lavoro che intendono aderire all’Accordo Quadro Regionale dovranno, prima dell’attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:
– la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Regionale;
– di essere associati ad Associazioni territoriali lombarde aderenti a Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia;
– di rispettare integralmente il CCNL applicato, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
– il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3;
– l’indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;
– il valore dell’effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori di cui al precedente alinea;
– la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui all’art. 4, comma 3;
– la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6.
La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all’allegato 1 – parte integrante dell’accordo – da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente via PEC all’Associazione territoriale di appartenenza, all’indirizzo che l’Associazione stessa indicherà sul proprio sito.
La stessa dichiarazione sarà trasmessa anche via e-mail o mediante affissione ai lavoratori interessati a cura dei datori di lavoro.
La validità dell’adesione al presente Accordo Quadro Regionale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento.
4. INDICATORI E INDICI DI MISURAZIONE DEGLI INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA ED INNOVAZIONE
Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, con l’aggiunta dell’indicatore “Differenze inventariali”. Gli indicatori utilizzabili sono i seguenti:
1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
6. Riduzione degli scarti di lavorazione
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9.Modifiche organizzazione del lavoro
10. Lavoro agile (smart working)
11. Modifiche ai regimi di orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Riduzione assenteismo
14. Numero brevetti depositati
15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
16. Riduzione dei consumi energetici
17. Riduzione numero infortuni
18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
19. Riduzione tempi di commessa
20. Differenze inventariali
21. Eventuali indicatori già previsti da specifici CCNL di riferimento
L’utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento agli indicatori numero 9, 10 e 11.
Il periodo congruo preso a riferimento per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi, raffrontato ad un uguale periodo precedente.
Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’Associazione territoriale competente.
Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro – LUL, denunce infortunio ecc.
Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all’art. 3 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (Partecipazione agli utili di impresa), erogate ai sensi dell’art. 2102 c.c.
5. COINVOLGIMENTO PARITETICO DEI LAVORATORI NEI PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Ai sensi dell’art. 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016 il limite di 2.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:
– la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
– strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
– la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. GA- Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
6. OPZIONE WELFARE
I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Regionale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall’art. 51 del TUIR, in sostituzione dell’erogazione delle somme di cui all’art.1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016.
In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili che verranno concordati qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, ultimo comma, del presente accordo.
I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato art. 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, informato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.
7. MONITORAGGIO
Le Associazioni territoriali imprenditoriali comunicheranno tempestivamente alle OO.SS. territoriali aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo i dati relativi alle dichiarazioni ricevute di cui agli artt. 3 e 4.
Le Associazioni territoriali imprenditoriali comunicheranno altresì a Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia, con cadenza trimestrale, i dati relativi alle dichiarazioni ricevute di cui agli artt. 3 e 4.
Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia, con la medesima cadenza, fornirà alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo tali dati.
Con cadenza quadrimestrale le Parti territoriali si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l’andamento e gli effetti dell’attuazione del presente Accordo Quadro Regionale.
Le Parti si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per effettuare una valutazione dell’applicazione dello stesso sui territori anche con riguardo agli indicatori utilizzati dalle imprese, al fine di fornire possibili linee guida e di indirizzo alle Organizzazioni Territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo.
8. DEPOSITO
Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall’art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il presente Accordo Quadro Regionale.
I datori di lavoro, prima dell’erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.
9. VALIDITÀ
Il presente Accordo, che ha natura sperimentale, scadrà al 31 dicembre 2018. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima.
Se disdettato, saranno fatte salve le somme erogate nell’anno successivo alla Scadenza, ma riferite ad incrementi determinatisi nell’anno precedente.
Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell’anno precedente (€ 50.000,00), il limite massimo dell’importo detassabile (€ 2.000,00), l’aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (€ 2.500,00) nonché gli indicatori, le predette somme e gli indicatori richiamati nel presente Accordo Quadro Regionale devono intendersi automaticamente adeguati.
Allegato 1 COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO REGIONALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE Sottoscritto il 28 novembre 2016 da Confcommercio Lombardia e CGIL Lombardia, CISL Lombardia e UIL Lombardia | |||
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… in qualità di legale rappresentante della Società …………………………………………………… Numero dipendenti ………………………………. CCNL applicato ……………………………………. Codice Fiscale …………………………………………….. Partita IVA …………………………………… Matricola INPS ……………………………………….. Codice ATECO …………………………………… con sede legale in ……………………………………………………………….. Prov. ………………….. Indirizzo …………………………………… CAP …………………. Tel. …………………………………… con sede operativa in………………………………………….. Prov. …………………………………… e-mail …………………………………… @…………………………………… Preso atto di quanto contenuto nell’Accordo Quadro Regionale sottoscritto il 28 novembre 2016 da Confcommercio Lombardia e CGIL Lombardia, CISL Lombardia e UIL Lombardia dichiara sotto la propria responsabilità: – la volontà di aderire all’Accordo Quadro Regionale; – di essere associato ad Associazioni territoriali lombarde aderenti a Confcommercio Lombardia; – di rispettare integralmenteil CCNLapplicato sia per la parte c.d. economica/normativasia per la parte c.d. obbligatoria; – periodo congruo preso a riferimento …………………………………… (minimo quattro mesi); – l’indicatore/i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, e il valore dell’effettivo miglioramento: | |||
INDICATORI | VALORE | INDICATORI | VALORE |
[] Volume della produzione/n. dipendenti | [] Modifiche organizzazione del lavoro | ||
[] Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti | [] Rapporto costi effettivi/costi previsti | ||
[] MOL/VA di bilancio | [] Riduzione assenteismo | ||
[] Indici di soddisfazione del cliente | [] N. brevetti depositati | ||
[] Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni | [] Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti | ||
[] Riduzione degli scarti di lavorazione | [] Riduzione dei consumi energetici | ||
[] % di rispetto dei tempi di consegna | [] Riduzione numero infortuni | ||
[] Rispetto previsioni di avanzamento lavori | [] Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione | ||
[] Modifiche organizzazione del lavoro | [] Riduzione tempi di commessa | ||
[] Lavoro agile (smart working) | [] Differenze inventariali | ||
[] Indicatori previsti dal CCNL di riferimento | |||
– L’utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a “Modifiche organizzazione del lavoro”,” Lavoro agile (smart working)” e “Modifiche ai regimi di orario”. – la previsione del valore medio pro capite della sommarelativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro – la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) [] SI [] NO | |||
FORMULA DI CONSENSO – Il Sottoscritto …………………………………… C.F. ……………………………. nella sua qualità di legale rappresentante dell’azienda, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente a Confcommercio ………… e a Confcommercio Lombardia il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all’analisi e al monitoraggio previste dall’AQR del 28 novembre 2016. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AOR. | |||
La validità dell’adesione all’Accordo Quadro Regionale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento. |