Confcommercio-Confesercenti: accordo regionale Emilia Romagna in materia di detassazione
TESTO DELL’ACCORDO
ACCORDO REGIONALE
Bologna, 28 giugno 2013
Confcommercio Imprese per l’Italia Emilia Romagna, nella persona del Direttore Regionale
Confesercenti Regionale Emilia Romagna, nella persona del Direttore Regionale
e
CGIL, Emilia Romagna,
CISL Emilia Romagna,
UIL Emilia Romagna,
Premesso che
Il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1 comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
Confcommercio Imprese per L’Italia ha sottoscritto il 20 giugno 2013 a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività (Allegato 1); Confesercenti ha sottoscritto analogo accordo a livello nazionale in data 06 giugno 2013 (Allegato 2);
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda.
È volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese
si conviene quanto segue
1) Per l’attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio nella Regione Emilia Romagna e le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confesercenti nella Regione Emilia Romagna prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono – con l’assistenza di strutture riconducibili a Confcommercio e Confesercenti aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell’impresa – con le organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
2) Fermo restando il rispetto dei ceni applicati in azienda, le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l’Italia della Regione Emilia Romagna e le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confesercenti della Regione Emilia Romagna prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda e che non si avvalgano della procedura di cui al punto precedente, potranno applicare l’imposta sostitutiva del 10%, nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, alle voci retributive relative a prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda. Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
Le parti si danno reciprocamente atto che – in base a quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013 e specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013 – per gli accordi sottoscritti in regime della disciplina precedente a quella del corrente anno è possibile l’applicazione dell’agevolazione fiscale a partire dal 1 gennaio 2013 a fronte dell’autocertificazione di conformità dei contenuti di tali accordi rispetto alle attuali normative.
Il presente accordo verrà depositato a cura delle associazioni datoriali firmatarie ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l’Italia della Regione Emilia Romagna e le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confesercenti della Regione Emilia Romagna che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.
Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione ai lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
ALLEGATO 1
Le Parti
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
e
CGIL CISL UIL
Premesso che
le parti considerano la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività;
il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
le parti, presa visione delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 ritengono necessario favorire la definizione di accordi sottoscritti a livello territoriale o aziendale che incentivino l’attuazione degli istituti che consentono il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;
convengono
che l’accordo quadro territoriale allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello, costituisce un modello per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici peri lavoratori.
È volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale, anche nelle realtà prive di rappresentanza sindacale, quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.
Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
ACCORDO TIPO
Data,
Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di ……….
e
CGIL territoriali di ………
CISL territoriali di ………
UIL territoriali di ………
Premesso che
il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda.
È volontà delle parti favorire lo sviluppo e le diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.
si conviene quanto segue
1) per l’attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di ……… Confcommercio nella provincia o nel territorio di ……… prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono – con l’assistenza delle strutture riconducibili a Confcommercio aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell’impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
2) Fermo restando il rispetto dei ccnl applicati in azienda, le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di………, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda e che non si avvalgano della procedura di cui al punto precedente, potranno applicare l’imposta sostitutiva del 10%, nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle voci retributive relative a prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda. Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal ccnl applicato in azienda.
Le parti si danno reciprocamente atto che – in base a quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013 e specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013 – per gli accordi sottoscritti in regime della disciplina precedente a quella del corrente anno è possibile l’applicazione dell’agevolazione fiscale a partire dal 1 gennaio 2013 a fronte dell’autocertificazione di conformità dei contenuti di tali accordi rispetto alle attuali normative.
Il presente accordo verrà depositato a cura dell’associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di ……… che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.
Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
ALLEGATO 2
Le Parti
CONFESERCENTI
e
CGIL
CISL
UIL
Premesso che
le parti considerano la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività;
il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013} prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
le parti, presa visione delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 ritengono necessario favorire la definizione di accordi sottoscritti a livello territoriale o aziendale che incentivino l’attuazione degli istituti che consentono il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;
convengono
che l’accordo quadro territoriale allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello, costituisce un modello per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
È volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale, anche nelle realtà prive di rappresentanza sindacale, quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.
Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
ACCORDO TIPO
Data, ………
Confesercenti della Provincia di ………
CGIL territoriali di ………
CISL territoriali di ………
UIL territoriali di ………
Premesso che
i DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività dei lavoro;
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda.
È volontà delle parti favorire lo sviluppo e le diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.
si conviene quanto segue
1) per l’attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Confesercenti nella provincia o nel territorio di ……… prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono – con l’assistenza delle strutture riconducibili a Confesercenti aventi competenza sindacale – stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell’impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
2) Fermo restando il rispetto dei ccnl applicati in azienda, le aziende aderenti al sistema Confesercenti della Provincia di ……… prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda e che non si avvalgano della procedura di cui al punto precedente, potranno applicare l’imposta sostitutiva del 10%, nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle voci retributive relative a prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda. Dovranno in ogni caso essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal ccnl applicato in azienda.
Le parti si danno reciprocamente atto che – in base a quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013 e specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013 – per gli accordi sottoscritti in regime della disciplina precedente a quella del corrente anno è possibile l’applicazione dell’agevolazione fiscale a partire dal 1 gennaio 2S13 a fronte dell’autocertificazione di conformità dei contenuti di tali accordi rispetto alle attuali normative.
Il presente accordo verrà depositato a cura dell’associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confesercenti della Provincia di ………che ad essa si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttiva situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.
Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivati dalla contrattazione aziendale di cui al sistemi contrattuali di riferimento.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
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