CONFERENZA UNIFICATA – Intesa 11 aprile 2013, n. 46/CU
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna seduta dell’11 aprile 2013.
Visto l’art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante la disciplina relativa all’impresa in un giorno e, in particolare, il comma 4, che prevede che con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e della semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione e previo parere della Conferenza Unificata, siano stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento delle “Agenzie per le imprese”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese”, emanato in attuazione di quanto previsto dal citato art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sul quale è stato acquisito il parere della Conferenza nella Seduta del 26 novembre 2009;
Visto il Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 15 marzo 2012 in merito alle funzioni, alle procedure di accreditamento e alla valutazione dei requisiti delle Agenzie per le imprese, nel quale si segnala che alcune questioni, relative all’attuazione delle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.159/2010 non sono compiutamente definite e chiarite dal regolamento stesso e si rileva la necessità di proseguire su alcuni temi il confronto con il Governo e con l’ANCI, anche al fine di concludere un apposito accordo o una intesa in sede di Conferenza;
Considerata la necessità comune di individuare, con un apposito atto definito in sede di Conferenza, strumenti e procedure condivise tra tutte le amministrazioni interessate, volte a consentire una interpretazione univoca e chiara delle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.159/2010 in materia di funzioni, accreditamento, valutazione dei requisiti e vigilanza delle Agenzie per le imprese, come segnalato anche dalle associazioni di categoria con una nota trasmessa in data 15 maggio 2012, prot. CSR 2468 P-4.23.2.12;
Visto l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131 che, al comma 6, prevede che il Governo possa promuovere con le Regioni e gli Enti locali la stipula di intese in sede di Conferenza, volte a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, recante la disciplina relativa alla Segnalazione certificata di inizio attività – Scia;
Visto lo schema di intesa predisposto ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003 dal Ministero dello sviluppo economico in esito al confronto intercorso con le Associazioni di categoria e condiviso con i rappresentanti delle Regioni e, in linea di massima, con l’ANCI in alcuni incontri informali svolti in via preliminare, suddiviso in tre Sezioni contenenti, rispettivamente, le disposizioni relative alle Funzioni delle Agenzie, all’Accreditamento delle stesse e alla Vigilanza, diramato con nota del 15 febbraio 2013, prot. CSR 1113 P-4.23.2.12;
Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 5 marzo 2013, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa, mentre l’ANCI ha discusso alcune richieste di modifica, già segnalate al Ministero dello sviluppo economico nel corso delle riunioni informali svolte in precedenza, riservandosi di formulare tali richieste in modo puntuale in un documento da trasmettere in tempi rapidi;
Visto il documento di emendamenti al testo in esame, trasmesso dall’ANCI, secondo l’impegno assunto nel corso della riunione sopra indicata, in data 8 marzo 2013, contenente in particolare le richieste di modifica alla prima Sezione dell’intesa, relativa alle Funzioni delle Agenzie, diramato in pari data con nota prot. CSR 1434 P-4.23.2.12;
Visto il nuovo schema di intesa predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, modificato e integrato a seguito delle richieste formulate dall’ANCI nonché, per le vie brevi, dal Dipartimento per la funzione pubblica, trasmesso con nota del 20 marzo 2013, prot CSR 1644 P-4.23.2.12;
Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 28 marzo 2013, per concludere l’iter istruttorio sull’atto in esame, nel corso della quale sono state discusse alcune ulteriori richieste di modifica e integrazione proposte dalle Regioni, che sono state ritenute in gran parte accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dall’ANCI, che hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa;
Visto il nuovo testo di intesa, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico ad esito della riunione tecnica citata, che recepisce tutte le modifiche concordate nel corso dell’incontro, diramato con nota del 3 aprile 2013, prot. CSR 1757 P-4.23.2.12;
Visti gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale il Governo, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l’avviso favorevole all’acquisizione dell’intesa sul testo sopra indicato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)
Sancisce intesa
ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159.
Allegato 1
CONFERENZA UNIFICATA
(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
(Art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
Intesa sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per
le Imprese, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159
Visto l’art. 38 commi 3 e 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112” e, in particolare, gli artt. 6 e 7;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 recante il “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, di seguito il Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;
Visti, in particolare, gli articoli 3 “Requisiti generali per l’accreditamento”, l’allegato di cui all’art. 3, comma 1, “Modalità di presentazione dell’istanza di accreditamento” e l’art. 5, “Attività di vigilanza e controllo”, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;
Visto l’art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il quale dispone che “La Conferenza-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. con la Conferenza Stato-regioni”;
Visto l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale dispone che “Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Visto l’art. 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dall’art. 1. comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese nonché le relative Linee Guida adottate mediante Intesa sancita, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14, in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2013;
Considerata la necessità di favorire l’avvio delle attività delle Agenzie per le Imprese quali nuovi soggetti economici che erogano servizi tecnico amministrativi al fine di agevolare il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione;
Considerata la necessità di condividere l’interpretazione delle disposizioni che prevedono e disciplinano le funzioni delle Agenzie, le procedure di accreditamento e la valutazione dei requisiti, nonché la vigilanza sulle stesse;
Considerata la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell’applicazione dei suddetti criteri, desunti dai citati articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e dagli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;
Considerato che l’allegato di cui all’art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 individua la norma UNI EN ISO 9001 quale riferimento normativo cui deve esserecertificato conforme il sistema di gestione per la qualità dei soggetti che intendono ottenere l’accreditamento per svolgere attività di attestazione – di seguito Agenzie per le Imprese di tipo a) – e la norma UNI CEI EN 45011 quale riferimento normativo cui deve essere certificata conforme la struttura dei soggetti che intendono ottenere l’accreditamento per svolgere attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell’Amministrazione – di seguito Agenzie per le Imprese di tipo b);
Considerato che la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 di cui devono essere in possesso i soggetti richiedenti l’accreditamento del sistema di gestione per la qualità occorrente per svolgere attività di attestazione riservate alle Agenzie di tipo a) deve essere rilasciato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
Considerato che la certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura, di cui sono dotati i soggetti richiedenti l’accreditamento occorrente per svolgere attività istruttoria riservata alle Agenzie di tipo b), deve essere rilasciata da Accredia o da altro Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
Viste le Istruzioni concernenti l’istruttoria della richiesta di accreditamento delle Agenzie per le Imprese di cui all’art. 38 della legge n. 133 del 2008 predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in applicazione del Regolamento 159 del 2010 e pubblicate nel portale www. impresainungiorno.gov.it;
Acquisito l’assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali;
Sancisce intesa
nei seguenti termini:
1. Funzioni delle Agenzie
1.1 Le Agenzie per le Imprese, in possesso di accreditamento per l’esercizio dell’attività di attestazione, di cui al punto 4, lettera a) dell’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, di seguito Agenzie di tipo a), erogano i propri servizi esclusivamente nel caso del procedimento automatizzato di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 dcl 2010, secondo quanto specificato ai punti successivi e fatto salvo l’eventuale svolgimento di altre attività non incompatibili.
1.2 Le Agenzie per le Imprese di tipo a), accertano preventivamente che all’avvio, trasformazione, trasferimento o cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa o alla modificazione (ristrutturazione, riattivazione, ecc.) dell’impianto produttivo di beni e servizi cui si riferisce il procedimento sia applicabile l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ove non sia sufficiente una mera comunicazione.
1.3 Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le Agenzie per le Imprese di tipo a), verificano, per ciascun procedimento relativo alla specifica attività di impresa rientrante nel settore ed ambito territoriale per cui sono accreditate:
a) che sussistono tutti i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa statale, regionale e locale per Ia modificazione (ristrutturazione, riattivazione, ecc.) dell’impianto produttivo di beni e servizi o per l’inizio, la trasformazione, il trasferimento o la cessazione dell’esercizio della specifica attività di impresa nella sede indicata dal soggetto richiedente la dichiarazione di conformità e quindi intestatario titolare della SCIA o della comunicazione;
b) che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, nonché, ove richiesti, di professionalità;
c) che, ove sia necessaria la produzione di documentazione a corredo della SCIA per dimostrare la sussistenza dei requisiti e presupposti prescritti, la medesima sia completa, formalmente ed oggettivamente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente a livello nazionale, regionale e locale, nonché, nei casi previsti, asseverata da professionisti iscritti negli albi professionali, secondo la specifica competenza richiesta.
1.4 In caso di esito positivo dell’istruttoria svolta come descritto al punto 1.3. lettere a), b) e c), le Agenzie per le Imprese di tipo a) rilasciano la dichiarazione di conformità di cui all’art. 38, comma 3, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008, che consente l’avvio immediato dell’attività, e la trasmettono al SUAP competente per territorio. In tal caso, si considera effettuato dall’agenzia il controllo di mera regolarità formale della segnalazione e dei relativi allegati. Si applicano i criteri generali previsti nelle Linee Guida in materia di controlli adottate ai sensi del comma 5, dell’art. 14 del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2013. In tale contesto particolare rilievo assume il principio di proporzionalità al rischio, tenuto conto anche delle attività di attestazione svolte dalle Agenzie per le imprese.
1.5 Le Agenzie per le Imprese in possesso di accreditamento per l’esercizio dell’attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, di cui alla lettera b) del punto 4 dell’allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, di seguito Agenzie per le Imprese di tipo b), erogano i propri servizi, in luogo ed a supporto del SUAP, relativamente ai procedimenti ordinari, nei modi e limiti previsti dall’art. 38, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 112 del 2008 e dall’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.
1.6 Ai sensi del comma 5 del citato art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, le Agenzie svolgono – su richiesta del soggetto interessato – tutta l’attività istruttoria di cui al comma 1 del medesimo articolo relativa al procedimento concernente la realizzazione di un intervento e lo svolgimento di attività rientranti in un settore ed ambito territoriale per cui sono accreditate. Al termine dell’istruttoria trasmettono telematicamente l’istanza al responsabile del SUAP corredata di tutti gli allegati e della certificazione di conformità del progetto, nonché dell’indicazione motivata sulla sussistenza della necessità o della richiesta di indire la Conferenza dei servizi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010.
1.7 Nei casi in cui il responsabile del SUAP indice la Conferenza dei servizi, il SUAP medesimo può consentire all’Agenzia per le Imprese di tipo b), che ha trasmesso telematicamente l’istanza. di fornire supporto organizzativo e gestionale alla Conferenza dei servizi con oneri a carico del soggetto interessato all’adozione del provvedimento finale, secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010.
1.8 Nel caso di procedimenti ordinari, il SUAP e le amministrazioni e gli uffici competenti, nell’ambito delle attività di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre n. 160 del 2010, si attengono ai criteri generali previsti dalle Linee Guida in materia di controlli adottate ai sensi del comma 5, dell’art. 14 del D.L n. 5 del 2012 e in particolare al principio di proporzionalità al rischio, tenuto conto anche delle attività istruttorie svolte dalle Agenzie per le imprese.
Della segnalazione di non conformità riscontrate si tiene conto nell’ambito dell’attività di vigilanza sull’operato delle Agenzie per le imprese ed. a tal fine, viene informato Accredia o l’altro Organismo nazionale di accreditamento conforme al regolamento (CE) n. 765/2008 che ha rilasciato la certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura dell’Agenzia di tipo b) interessata.
2. Accreditamento delle Agenzie per le imprese
2.1 Prima di avviare l’istruttoria delle richieste di accreditamento pervenute esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello interattivo disponibile nel portale www.impresainungiorno.gov.it il Ministero dello Sviluppo Economico verifica la completezza e correttezza sotto il profilo tecnico amministrativo delle istanze e degli allegati, prodotti a corredo delle stesse per dimostrare ed attestare il possesso dei requisiti generali prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. l59 del 2010 in relazione alle attività, ai settori ed ambiti territoriali per cui l’accreditamento è richiesto. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico accerta:
a) la completezza, correttezza e coerenza del modello interattivo compilato e della relativa Tabella a) o b) contenente le “Informazioni da fornire” [Punto 4, dell’Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, lettera a) o b)] in relazione allo specifico accreditamento richiesto;
b) la presenza di tutti gli allegati e la loro corrispondenza e conformità a quanto prescritto per accedere allo specifico accreditamento richiesto;
c) la rispondenza della personalità giuridica dell’Organismo richiedente l’accreditamento ai requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;
d) l’insussistenza, deducibile dall’Atto costitutivo, dallo Statuto o dalla documentazione prodotta per individuare i soggetti componenti la struttura dell’Organismo richiedente l’accreditamento, i suoi alti dirigenti ed il personale addetto alla valutazione della conformità, di palesi motivi ostativi all’esercizio delle attività di attestazione che il decreto legge n. 112 del 2008 riserva alle Agenzie per le imprese accreditate, in relazione alle prescrizioni di cui al punto 5 dell’allegato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;
e) l’esistenza, coerenza e validità della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità di cui è dotato l’Organismo che ha presentato l’istanza in caso di richiesta di accreditamento definitivo di tipo a) ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio di attività di tipo b);
f) l’esistenza, coerenza e validità della certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN 45011 della struttura dell’Organismo che ha presentato l’istanza in caso di richiesta di accreditamento definitivo di tipo b);
g) l’esistenza, coerenza, completezza e corrispondenza alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 della documentazione prodotta per dimostrare il possesso dei requisiti strutturali di cui al punto 3 del relativo allegato;
h) l’esistenza. validità e conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010 della polizza assicurativa e, nel caso di richiesta di accreditamento provvisorio, della polizza fideiussoria.
i) Il Ministero dello sviluppo economico, nella sua funzione di coordinamento, inoltra le istanze riconosciute complete, ove rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle Regioni o Province autonome, alle altre Amministrazioni che provvedono alla relativa istruttoria.
2.2 Le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province Autonome effettuano l’istruttoria verificando la rispondenza dei requisiti strutturali di cui l’Organismo richiedente l’accreditamento ha dichiarato e documentato il possesso alle esigenze derivanti dalla specifica normativa statale, regionale o locale concernente l’espletamento di procedure e formalità per prestatori di servizi, per la realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi, per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’esercizio, nell’ambito territoriale di propria competenza, di attività di impresa ricomprese nei settori per cui è richiesto l’accreditamento. A tal fine le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome accerteranno che le dotazioni strutturali, le procedure di cui l’Organismo si è dotato per lo svolgimento delle attività di attestazione ovvero gli schemi di unificazione adottati, le basi di dati disponibili o altrimenti accessibili da parte del personale responsabile dell’esecuzione delle attività di verifica, i requisiti di selezione, competenza e professionalità del personale, offrano adeguata fiducia nella correttezza delle attestazioni rese dall’Organismo riguardo a procedimenti istruiti nell’ambito dei settori di attività e dei territori di competenza.
2.3 Nella verifica degli aspetti e profili di competenza le altre Amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome esaminano la documentazione allegata alle istanze attenendosi ai seguenti principi generali:
a) per soddisfare i requisiti strutturali previsti al punto 3 lettera a) dell’allegato al decreto, la dotazione di personale dell’Agenzia deve comprendere ed individuare, tra ì soggetti cui sono assegnate responsabilità, autorità e funzioni per l’esecuzione delle verifiche e lo svolgimento e certificazione delle attività per cui è richiesto l’accreditamento, sia figure con qualifiche e competenze di natura giuridico – amministrativa, sia figure con qualifiche e competenze tecniche, di carattere e livello generale ovvero specifico in relazione al tipo ed ai settori ed ambiti territoriali per cui è richiesto l’accreditamento. E’ comunque fatta salva la facoltà accordata ai richiedenti l’accreditamento dal Decreto del Presidente della Repubblica n.159 del 2010 di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che eroghino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità: di tali accordi e convenzioni, delle prestazioni che ne formano oggetto e delle condizioni stabilite per l’affidamento, la registrazione ed il controllo – anche ai fini della salvaguardia del soddisfacimento dei requisiti di indipendenza e terzietà – deve essere fornita adeguata descrizione nella documentazione relativa ai requisiti strutturali allegata all’istanza.
b) per soddisfare i requisiti strutturali previsti al punto 3 lettere b) e c) e d) dell’allegato al decreto, l’Agenzia richiedente l’accreditamento deve produrre documentazione, comprendente copia integrale o per estratto del Manuale della qualità redatto ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 (punto 4.2.2) ovvero UNI CEI EN 45011 (punto 4.5.3) atta a dimostrare che:
l’elenco delle descrizioni delle procedure in relazione alle quali l’Agenzia richiedente l’accreditamento esegue la valutazione della conformità (ovvero la certificazione) è completo e coerente con il tipo di accreditamento. i settori di attività e gli ambiti territoriali di validità richiesti;
le descrizioni delle procedure sono corrette;
le procedure interne messe a punto per assicurare la trasparenza, il controllo, la registrazione e tracciabilità delle prestazioni erogate sotto accreditamento sono adeguate in rapporto alle disposizioni statali e regionali di settore;
2.4 l’Agenzia dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato in rapporto agli specifici settori di attività ed ambiti territoriali di validità dell’accreditamento richiesto, nonché dell’accesso, anche a livello settoriale, regionale o locale, a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti;
2.5 All’esito dell’istruttoria le Regioni e le Province autonome inoltrano la propria proposta di accreditamento al Ministero dello sviluppo economico.
3 Vigilanza sull’attività delle Agenzie per le imprese
3.1 ln ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, relativamente all’attività di vigilanza e controllo, in sede di intesa con la Conferenza Unificata, dovranno essere definite le linee di indirizzo per l’esercizio della stessa con eventuale coinvolgimento dell’Organismo unico di accreditamento Accredia. Nelle more, nell’ottica di tenere conto delle ripartizioni di funzioni previste nella fase di accreditamento delle Agenzie per le Imprese, ciascuna Amministrazione effettuerà controlli a campione sull’attività delle Agenzie accreditate, verificando, per ciascuna tipologia di procedimento, la correttezza delle dichiarazioni di conformità ovvero delle certificazioni di progetto rilasciate, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico effettuerà il controllo e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di carattere generale di cui al punto 1 della presente intesa. Eventuali irregolarità riscontrate dalle altre Amministrazioni, a seguito dei controlli a campione saranno segnalate al Ministero dello sviluppo economico.
4 Revisione periodica dell’Intesa
4.1 I contenuti della presente intesa, sulla base del monitoraggio della sua attuazione e della valutazione del suo impatto, sono soggetti a revisione periodica, di cui la prima, indicativamente, entro un anno dalla data dell’intesa stessa.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 maggio 2013, n. 118.
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