AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 200 dell’ 11 ottobre 2024
Conferimenti di partecipazioni – Art. 177, commi 2 e 2–bis del Tuir – Fusione per incorporazione delle conferitarie – Art. 172 del Tuir– Valutazione antiabuso – Fattispecie di abuso del diritto – Condizioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Con istanza presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, ALFA s.r.l. (di seguito, anche ”Società”) chiede un parere in ordine alla sussistenza di una fattispecie abuso del diritto, di cui all’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, in relazione a un’operazione di fusione preceduta da due distinte operazioni di conferimento di partecipazioni avvenute nei termini di cui si dirà, nell’ambito del settore delle imposte dirette (IRES/IRPEF).
La Società afferma di essere una holding di partecipazioni e di gestione immobiliare, e che il proprio capitale sociale è detenuto da TIZIO per il 51,xx% e da CAIA (di seguito, congiuntamente a TIZIO, ”Soci”) per il 48,xx%.
La Società, inoltre, rappresenta di detenere il 100% delle partecipazioni in BETA e che tali partecipazioni sono le state conferite da TIZIO in data xx/xxxx/(n+2) (di seguito, ”Conferimento N+2”).
La Società sottolinea che, precedentemente a detto conferimento, sempre TIZIO aveva costituito, in data xx/xxxx/(n), BETA mediante il conferimento (di seguito, ”Conferimento N” e, unitamente al Conferimento N+2, i ”Conferimenti”), delle partecipazioni dallo stesso detenute in:
– GAMMA s.r.l. per una quota pari al 49% del suo capitale sociale;
– DELTA s.r.l. [per il] 49% del suo capitale sociale.
In proposito, la Società evidenzia che il Conferimento N+2 è stato effettuato utilizzando, da parte di TIZIO, il regime cd. a realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”), analogamente al Conferimento N effettuato utilizzando il medesimo regime alle condizioni richieste dal comma 2bis del medesimo articolo 177.
A fronte di tale situazione, la Società manifesta l’intenzione di procedere alla fusione per incorporazione di BETA, società interamente posseduta (di seguito, ”Fusione”) che permetterà secondo la stessa Società ”[…] una semplificazione della catena partecipativa, nonché un’ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economicofinanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società […]”.
Alla luce di quanto sopra, la Società chiede un parere in merito alla fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000 in relazione alla rappresentata Fusione, anche in relazione a un eventuale disconoscimento del regime cd. a realizzo controllato di cui al citato articolo 177 con la conseguente applicazione del criterio del cd. valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir.
Con nota del […], la Scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. In data […], la Società ha prodotto la documentazione e le informazioni richieste (di seguito, ”documentazione integrativa”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che in relazione al cd. holding period di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir in relazione ai conferimenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 2bis dell’articolo 177 del medesimo Tuir, come rilevato nella risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 70 del 2019 e nella circolare n. 36/E del 2004, il soggetto avente causa nell’operazione straordinaria (la Società) valuterà il periodo di possesso delle partecipazioni ricevute (GAMMA e DELTA) a seguito della Fusione tenendo conto del periodo di iscrizione nel bilancio del dante causa (ossia, di BETA).
Relativamente, invece, alla valutazione in termini di abuso del diritto, a parere dell’istante, le operazioni delineate non risulterebbero abusive in quanto nessun vantaggio indebito viene perseguito dall’istante, stante il fatto che eventuali plusvalori latenti emergerebbero al momento di futuro realizzo.
In particolare, la Società rileva che per effetto della riorganizzazione societaria proposta (i.e., la Fusione) otterrà una semplificazione della struttura della catena partecipativa, nonché un’ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economicofinanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.
A tali finalità operative della Fusione, si assocerebbero alcune ”non trascurabili sinergie” derivanti dall’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale per mezzo di un’unica società in luogo delle due attuali.
La Fusione, dunque, si configurerebbe come un’operazione neutrale, non suscettibile di generare componenti positivi o negativi di reddito:
– né in capo alla società incorporata (articolo 172, comma 1, del Tuir);
– né in capo alla società incorporante (articolo 172, comma 2, del Tuir);
– né in capo ai soci delle società che partecipano alla fusione (articolo 172, comma 3, del Tuir).
Conseguentemente, a seguito dell’operazione di Fusione, la Società rappresenterà l’unico contenitore, o cassaforte, per detenere le partecipazioni delle società operative del gruppo, nel quale far confluire i dividendi provenienti dalle partecipate, assoggettarli, una sola volta (rispetto all’attuale situazione), alla tassazione dell’1,2% e differire la tassazione del 26% sui dividendi distribuiti ai soci persone fisiche a quando effettivamente i soldi entreranno nelle casse personali dei medesimi.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, va evidenziato che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell’istanza nei termini ivi descritti, sia singolarmente considerate che nel loro complesso.
Inoltre, si fa presente che in questa sede non viene espresso alcun giudizio o fornita alcuna valutazione in merito ai valori contabili, economici e fiscali indicati dall’istanza in relazione alle operazioni rappresentate, nonché alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni fiscali ai Conferimenti per i quali la Società ha già presentato separate istanze di interpello. Resta, pertanto, fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.
Va aggiunto che la Fusione (che ”potrebbe essere realizzata nel (n+3)” così la documentazione integrativa) è ancora in fase embrionale e che non sono stati ancora realizzati i relativi adempimenti civilisti e contabili. Trattandosi, dunque, di un’operazione in itinere le considerazioni qui svolte saranno effettuate considerando gli elementi così come forniti nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa.
Secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modifiche, recante la ”Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, affinché un’operazione o una serie di operazioni possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
b) l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in ”fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
c) l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.
Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
Attraverso il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Per richiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/ E del 1° aprile 2016, debbono fra l’altro indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
Ciò posto, qui di seguito si procederà prioritariamente alla verifica della sussistenza del primo elemento costitutivo dell’abuso del diritto (i.e., l’indebito vantaggio fiscale), in assenza del quale l’analisi in discorso dovrà considerarsi conclusa.
Laddove dovesse ravvisarsi, al contrario, un indebito vantaggio fiscale, si procederà a verificare le ulteriori condizioni applicative della disciplina antiabuso (ovverosia l’assenza della sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del vantaggio indebito). Solo in presenza di tutti gli elementi richiamati sub a), b) e c), si affronterà l’analisi circa la fondatezza e la non marginalità delle ragioni extrafiscali dedotte.
Prima di procedere alla richiesta analisi antiabuso, occorre tener presente che:
(1) BETA, prospettando già la sequenza delle operazioni descritta nell’istanza in esame (i.e., i Conferimenti e la Fusione), aveva presentato […] alla Direzione Regionale […] (di seguito, ”DR […]”), un’istanza di interpello cd. ordinario (di seguito, ”interpello ordinario n. YYY”) con il quale, tra gli altri quesiti, domandava in relazione al Conferimento N ”per quanto tempo tale condizione [ossia, quello della partecipazione integrale nella conferitaria per i conferimenti ex comma 2bis, n.d.r.] debba essere rispettata e se sia possibile procedere al trasferimento del 100% del capitale della BETA nella ALFA senza pregiudicare i conferimenti avvenuti lo scorso (n) ai sensi dell’art. 177 comma 2bis del Tuir e non incorrere in eventuale abuso del diritto” (così pag. x dell’istanza presentata in relazione all’interpello ordinario n. YYY). Con la risposta all’interpello ordinario n. YYY, la DR […] aveva ritenuto che il comma 2bis ”[…] prevede la sussistenza del presupposto [partecipazione integrale nella conferitaria] alla data di efficacia giuridica del conferimento. In merito, deve essere rilevato inoltre che il Legislatore non ha previsto che il suddetto presupposto debba permanere per un certo lasso temporale prestabilito. Ne consegue che quanto asserito dall’Istante, ”che sia possibile trasferire il 100% del capitale della BETA nella ALFA senza pregiudicare i conferimenti avvenuti lo scorso (n) ai sensi dell’art. 177 comma 2bis del Tuir (…)”, risulta astrattamente condivisibile […]” (così la risposta all’interpello n. YYY);
(2) TIZIO aveva presentato […] alla DR […] un’ulteriore istanza di interpello, questa volta, antiabuso (di seguito, ”interpello antiabuso n. ZZZ”) chiedendo una valutazione antiabuso in merito alla sequenza dei Conferimenti sopra indicati e posti in essere utilizzando il regime cd. ”a realizzo controllato” di cui rispettivamente ai commi 2 e 2bis del citato articolo 177 (di seguito, solo ”comma 2” e ”comma 2bis”). Con la risposta all’interpello antiabuso n. ZZZ, la DR […] aveva escluso, limitatamente alla combinazione dei Conferimenti e alle condizioni ivi rappresentate, la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto.
Relativamente al comparto delle imposte dirette, con l’interpello in esame, la Società chiede sostanzialmente se la Fusione costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche alla luce dei precedenti Conferimenti eseguiti a favore, prima, di BETA e, poi, della stessa Società (ossia, rispettivamente il Conferimento N e il Conferimento N+2).
Al riguardo, la scrivente ritiene che l’intero disegno riorganizzativo rappresentato in istanza costituisca una fattispecie di abuso nei termini di seguito indicati.
Innanzitutto, non sorge alcun dubbio sul fatto che nel caso in esame l’analisi antiabuso richiesta riguardi il complesso disegno riorganizzativo riconducibile a TIZIO (dominus e referente dello stesso) attraverso operazioni da lui stesso realizzate e che trova la sua conclusione con la Fusione.
Difatti, i passaggi posti in essere [il Conferimento N, seguito dal Conferimento N+2 e dalla programmata la Fusione] rispondono a un unico e articolato disegno già, peraltro, delineato chiaramente nell’istanza relativa all’interpello ordinario n. YYY
volto a consentire a TIZIO di trasferire (in sostanziale neutralità fiscale come si dirà infra) le quote di partecipazione direttamente detenute in GAMMA e DELTA nella Società, partecipata dallo stesso TIZIO e CAIA.
Al riguardo, va evidenziato che i vari passaggi del disegno riorganizzativo sono stati posti in essere, nel formale rispetto delle previsioni fiscali applicate, esclusivamente al fine di ultimo di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con la ratio delle previsioni invocate. La circostanza che TIZIO abbia ottenuto una precedente risposta dalla […] all’interpello antiabuso n. ZZZ, in merito ai (soli) Conferimenti nel senso dell’insussistenza di una fattispecie di abuso del diritto, non esclude che una valutazione del complessivo disegno riorganizzativo descritto in istanza ossia, i Conferimenti unitamente alla Fusione possa condurre ad una diversa soluzione, ossia a configurare una fattispecie di abuso.
Più nello specifico, innanzitutto, con il Conferimento N, TIZIO ha conferito in neutralità fiscale indotta (secondo quanto previsto dall’articolo 177, comma 2bis, del Tuir, sussistendo i relativi presupposti) le proprie quote del 49% in GAMMA e in DELTA nella neocostituita BETA totalmente posseduta dallo stesso TIZIO. Successivamente, con il Conferimento N+2, TIZIO ha conferito (sempre) in neutralità fiscale indotta (ai sensi del comma 2 del citato articolo 177 in presenza dei relativi presupposti) la propria quota del 100% in BETA nella Società.
Attraverso i detti Conferimenti e utilizzando il regime fiscale previsto dell’articolo 177 del Tuir (e, dunque, usufruendo della neutralità fiscale indotta) TIZIO è passato da una partecipazione diretta in GAMMA e in DELTA a una indiretta, non solo attraverso la costituzione di una holding unipersonale (BETA) ma facendo anche diventare quest’ultima un soggetto controllato dalla Società.
Tale ”allungamento” della catena della partecipazione di TIZIO in GAMMA e in DELTA non comporta (come evidenziato nella risposta all’interpello antiabuso n. ZZZ) ex se il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale rinvenibile nell’utilizzo della neutralità fiscale indotta nell’ambito dei due Conferimenti. Ma il successivo passaggio, quello della Fusione per incorporazione di BETA da parte della Società (posseduta al 51,xx% da TIZIO e per il restante 48,xx% da CAIA), dimostra inequivocabilmente come la riorganizzazione prospettata sia esclusivamente preordinata all’attuazione di un disegno complessivo volto a far trasferire dette partecipazioni nella Società (incorporante) di TIZIOCAIA.
Orbene, i regimi cd. a realizzo controllato di cui all’articolo 177 del Tuir, consentono, anche alle persone fisiche non in regime d’impresa, l’effettuazione di conferimenti ”neutrali”, in un’ottica riorganizzativa. In particolare, il regime di cui al comma 2bis consente al soggetto conferente di costituire una holding (uni)personale tramite il conferimento di partecipazioni ”qualificate” [ossia, che possiedono i requisiti di cui alla lettera a) dello stesso comma 2bis], e, il regime di cui al comma 2, consente alla società conferitaria di acquisire il controllo della società ”scambiata”. I conferimenti in esame hanno permesso, infatti, a TIZIO:
– prima, una concentrazione delle sue partecipazioni dirette in GAMMA e in DELTA nella holding BETA (dallo stesso TIZIO partecipata) e
– dopo, un allungamento della catena partecipativa riconducibile a TIZIO ponendo il controllo di BETA sotto la Società.
Ciò posto, la successiva combinazione dei conferimenti ”neutrali” con la programmata Fusione (destinata a eliminare in neutralità fiscale un anello di detta catena, BETA) porta a realizzare un risultato in contrasto con la ratio dei regimi di neutralità fiscali di cui agli articoli 177, comma 2 e 2bis, e 172 del Tuir.
Infatti, il complessivo disegno riorganizzativo di TIZIO è semplicemente quello di trasferire partecipazioni detenute personalmente dallo stesso, nella Società. Tale risultato viene raggiunto ”combinando” i regimi di neutralità previsti per i Conferimenti (articolo 177 del Tuir) e per la Fusione (articolo 172 del Tuir), destinati invece a ben diverse operazioni riorganizzative, al posto del più lineare conferimento diretto da parte di TIZIO delle sue quote di partecipazione in GAMMA e in DELTA nella società destinata ad essere la holding di TIZIOCAIA (cfr. quanto si dirà infra in materia di assenza di sostanza economica).
Quest’ultima operazione (il conferimento diretto), in mancanza dei requisiti richiesti dai commi 2 e 2bis, sarebbe stato soggetta alle previsioni dell’articolo 9, comma 5, del Tuir secondo il quale ”ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”. Per effetto di tale disposizione, laddove un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione a una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza) costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (”corrispettivo”, poi, da quantificarsi tenendo conto dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del Tuir, ossia, in base al suo valore normale).
Pertanto, per tutto quanto sopra argomentato, si ritiene che dalla combinazione delle sopra indicate operazioni consegua un indebito vantaggio fiscale, non realizzato dalla Società, ma da TIZIO.
Nel caso in esame, dunque, il vantaggio fiscale indebito è rinvenibile nel risparmio derivante dalla combinata fruizione dei regimi cd. a realizzo controllato di cui all’articolo 177 del Tuir (in ordine di tempo, rispettivamente, di cui al comma 2bis e al comma 2 con i Conferimenti), e del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 172 del Tuir (con la fusione per incorporazione di BETA nella Società), in luogo dell’applicazione della regola generale per cui il conferimento effettuato da persone fisichenon in regime d’impresa è operazione cd. realizzativa (come disposto dall’articolo 9 del Tuir, al di fuori delle ipotesi regolate dall’articolo 177 del Tuir).
L’eventuale diretto conferimento avrebbe, infatti, determinato l’assoggettamento a tassazione in capo a TIZIO della plusvalenza derivante dalla differenza (positiva) tra il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento (ossia, la quota del 49% di GAMMA e del 49% di DELTA) e il loro costo fiscalmente riconosciuto secondo quanto previsto per la cessione di partecipazioni cd. ”qualificate” ai sensi del combinato degli articoli 9, 67, comma 1, lettera c), e 68, comma 5, del Tuir, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 267. Anche sotto il profilo dell’assenza di sostanza economica, si deve ritenere che la sequenza di operazioni prospettata nell’istanza sia inidonea a produrre effetti economici significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Come sopra anticipato, i due conferimenti (il Conferimento N e il Conferimento N+2) e la Fusione sono diretti a trasferire (in sostanziale neutralità fiscale) alla Società le partecipazioni in GAMMA e in DELTA già detenute direttamente da TIZIO.
Tale risultato, come sopra anticipato, si sarebbe potuto raggiungere attraverso un’unica operazione più lineare e coerente rispetto all’obiettivo prefissato, ossia, il conferimento diretto da parte di TIZIO delle predette quote di partecipazioni a favore della Società.
La sequenza delle operazioni poste in essere non appare rispondere a logiche di mercato ma verrebbe realizzata solo al fine di sottrarsi al regime del realizzo (pieno) che caratterizza ordinariamente le operazioni di conferimento da parte di persone fisiche non in regime d’impresa (ossia, in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 177 del Tuir). In particolare, la costituzione di un nuovo soggetto giuridico (BETA), i Conferimenti e la Fusione appaiono nel loro complesso rispondere unicamente all’esigenza personale di TIZIO di traghettare in neutralità fiscale le partecipazioni in GAMMA e in DELTA nella Società.
Ebbene, le descritte operazioni comportano, nel loro concatenarsi, un non genuino utilizzo degli istituti invocati finalizzato a perseguire un obiettivo (il trasferimento delle partecipazioni detenute da TIZIO) che poteva essere raggiunto più linearmente da TIZIO, mediante conferimento diretto a favore della Società, non ravvisandosi alcuna causa ostativa a tale (fisiologica) soluzione.
Si deve ritenere che sussista anche l’ultimo requisito richiesto dall’articolo 10bis citato per la configurazione di una fattispecie di abuso, ossia l’essenzialità del vantaggio fiscale. Infatti, il complesso delle operazioni sopra descritto appare destinato unicamente a ridurre il carico fiscale nei confronti di TIZIO, non ravvisandosi altre ragioni alla base della sequenza dei negozi ivi indicati.
Ciò posto, ritenendo integrati nell’ambito della fattispecie in esame gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto, si rende necessario procedere alla valutazione di sussistenza o meno di valide ragioni extrafiscali non marginali indicate dall’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000.
Al riguardo, occorre rilevare che, tra l’altro, nell’istanza la Società evidenzia che la Fusione perseguirebbe, tenuto conto dell’attività di gestione di partecipazioni e immobiliare svolta dalla Società, l’obiettivo di ”[…] perseguire economie di scala, razionalizzare l’organigramma, ridurre i costi e concentrare le risorse e migliorare le condizioni di negoziazione sul mercato del credito e verso gli istituti finanziari, la scrivente, a conclusione del processo di riorganizzazione già intrapreso […]”; inoltre, la Società sostiene che tale riorganizzazione permetterebbe una semplificazione della catena partecipativa, un’ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economici e finanziari, i quali sarebbe altrimenti ripartite tra due società.
Si ritiene che le complessive argomentazioni addotte dalla Società non siano pertinenti né afferenti alla situazione concreta rappresentata nell’istanza ove la Fusione diviene l’ultimo passaggio di una più complessa riorganizzazione non volta a ”perseguire economie di scala” a fronte di una situazione in cui vi è una catena partecipativa, ma a eliminare sostanzialmente strutture create ad hoc per ottenere il vantaggio fiscale sopra indicato.
Nel caso in esame, infatti, la Società fornisce generiche e astratte motivazioni idonee a giustificare in via astratta un’operazione di fusione, senza indicare alcun concreto argomento idoneo a superare la valutazione di abuso compiuta nei confronti della fattispecie in esame. Più in particolare, la Società non evidenzia alcun fondato elemento che supporti la scelta di effettuare le operazioni descritte in istanza e giustifichi il mancato compimento della condotta più lineare e logica (i.e., il conferimento diretto), tenuto conto che con l’inoptata condotta non si sarebbero verificate a monte quelle situazioni (costi, pluralità di soggetti, etc.) che la stessa intenderebbe risolvere con la descritta operazione di Fusione.
Da ultimo e per completezza, per quanto concernete il dubbio sollevato dalla Società in merito ”[…] a come rileva la diversa durata dell’holding period pex considerando l’applicazione, prima dell’art. 177, comma 2bis (60 mesi) per il conferimento nella BETA e, poi, dell’art. 177, comma 2 (12 mesi) per il conferimento nella ALFA, nell’ambito della medesima riorganizzazione e conseguentemente nell’ipotesi di fusione per incorporazione […]” e sul presupposto che la Società non intenda cedere alcuna delle partecipazioni oggetto dei Conferimenti (circostanza questa un’eventuale cessione di partecipazioni mai prospettata né nell’istanza né nella documentazione integrativa), si fa presente che (come rilevato, tra l’altro, nella risposta a interpello pubblicata sub n. 160 del 2024), solo in caso di conferimento eseguito ai sensi del comma 2bis dell’articolo 177 del Tuir viene in rilievo la disposizione di cui all’ultimo periodo del comma stesso, per cui, all’esito di detto conferimento, ”il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma”.
In base a tale disposizione, dunque, nei confronti della società unipersonale conferitaria viene esteso a 60 mesi il periodo di minimo possesso delle partecipazioni societarie, previsto in 12 mesi dall’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir (il cd. holding period), ai fini dell’applicazione della participation exemption (di seguito, ”regime pex”), ovvero dell’esenzione al 95 per cento, ai fini Ires, delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie.
Ciò comporta che la società, che ha ricevuto una partecipazione societaria all’esito di un conferimento effettuato ai sensi dell’articolo 177, comma 2bis, del Tuir può cedere, usufruendo del regime pex, la partecipazione dopo 60 mesi dal conferimento medesimo. La cessione effettuata prima del decorso di 60 mesi, pertanto, genera per la società cedente una plusvalenza interamente imponibile (ovvero una minusvalenza totalmente deducibile).
La disposizione appare volta a evitare possibili impieghi strumentali del regime di cui al citato comma 2bis, contrastanti con le finalità riorganizzative dei conferimenti ivi previsti e finalizzati, nel caso in cui il conferente sia una persona fisica non in regime d’impresa (considerata anche l’assenza di un’analoga previsione per i regimi di cui all’articolo 177, commi 1 e 2, del Tuir), a evitare che simili conferimenti vengano posti in essere per far transitare le partecipazioni, oggetto di conferimento, ”in neutralità fiscale” dal regime di tassazione Irpef a quello più favorevole dell’Ires, esclusivamente al fine di cedere le stesse, nell’immediatezza del conferimento, fruendo del regime pex. Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario dell’operazione descritto nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.