Agenzia delle Entrate – Risposta n. 203 del 21 aprile 2022
Conferimenti di partecipazioni ex art. 177, commi 2 e 2bis, del Tuir – riorganizzazione del patrimonio societario familiare.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante (unitamente ai quattro figli) intende porre in essere un’operazione di riorganizzazione aziendale avente ad oggetto quattro società appartenenti agli stessi membri della famiglia e articolata nelle seguenti fasi:
- conferimento “congiunto” di tutte le quote detenute nelle quattro società costituenti il “patrimonio societario familiare” in una NEWCO holding, comprese le partecipazioni detenute in nuda proprietà e l’usufrutto sulle partecipazioni della società Alfa s.r.l.. Il capitale sociale della società neocostituita sarà pari a Euro 50.000. “La differenza tra l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni conferite e la quota di capitale sociale della conferitaria attribuita ai singoli componenti della famiglia, sarà imputata, da parte della conferitaria, a riserva da conferimento di patrimonio netto“. In esito al conferimento, il Padre riceverebbe, a fronte del diritto di usufrutto conferito, una quota pari al 2% del capitale di NEWCO holding mentre, i figli riceverebbero ciascuno il 24,5% del capitale sociale della medesima società;
- conferimento, da parte dei quattro figli, della quota posseduta nella NEWCO holding in quattro holding I conferenti, ognuno per sé, costituiranno la propria s.r.l. con socio unico. Le società risultanti dal conferimento svolgeranno in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.
Il patrimonio societario familiare è costituito dalle seguenti società:
- Alfa s.r.l. con capitale sociale pari a Euro 100.000, ripartito ugualmente tra Figlio 1 e Figlio 2 nella misura del 10% in piena proprietà e del 40% in nuda, mentre il Padre detiene il diritto di usufrutto sull’80% delle quote;
- Beta r.l. con capitale sociale pari a Euro 100.000, detenuto da Figlio 3 e Figlio 4 con quote pari al 50% ciascuno;
- Gamma r.l. con capitale sociale pari a Euro 100.000, ripartito in parti uguali tra Figlio 1 e Figlio 2;
- Delta r.l. con capitale sociale pari a Euro 20.000, suddiviso al 50% tra Figlio 1 e Figlio 2.
I diritti di voto associati alle quote delle s.r.l. partecipanti alla riorganizzazione sono attribuiti in maniera proporzionale al capitale sottoscritto dai soci, ad eccezione della Alfa s.r.l.. Lo statuto di questa società, come modificato dal verbale di assemblea dei soci del 19 novembre 2014, attribuisce ai soci il diritto di voto in assemblea, in deroga al principio di proporzionalità e a prescindere se essi siano titolari della piena proprietà o di soli diritti parziari sulle quote sociali, secondo le seguenti percentuali: il Padre 48%, Figlio 1 26% e Figlio 2 26%. Nel medesimo statuto è inoltre previsto che tale ripartizione dei diritti di voto cesserà nel momento in cui il Padre non sarà titolare di alcun diritto reale sulle quote della società: quando avverrà sarà ripristinato il criterio proporzionale di attribuzione dei diritti di voto.
La configurazione attuale del patrimonio societario familiare “è la conseguenza di una serie di passaggi disorganici attuati dal Padre, in favore dei figli, senza aver seguito alcun criterio distributivo e/o di passaggio generazionale“.
Ciò premesso, si intende attuare un progetto di riorganizzazione finalizzato alla semplificazione della struttura societaria che consenta l’attribuzione ai figli di uguali diritti sul “patrimonio societario familiare” e la gestione in autonomia del proprio patrimonio attraverso la costituzione di holding unipersonali al fine di permettere al Padre di continuare a godere di parte dei frutti delle società controllate da NEWCO holding e ai figli di disporre di un veicolo societario atto a rendere più agevole un eventuale passaggio generazionale.
Ciò posto, si chiede:
- se l’articolo 177, comma 2, del TUIR, d. regime fiscale del “realizzo controllato“, si applica al conferimento delle partecipazioni costituenti il c.d. ” patrimonio societario familiare” nella NEWCO holding;
- se trova applicazione il regime del cd. “realizzo controllato”, ai sensi del successivo comma 2-bis, dell’articolo 177, del TUIR nella ipotesi di costituzione di quattro società unipersonali a responsabilità limitata nelle quali ciascun figlio conferirà le partecipazioni ricevute in esito al primo conferimento (NEWCO holding).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene di poter applicare alle operazioni di conferimento descritte rispettivamente le disposizioni previste dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del TUIR. In ordine al primo conferimento, si evidenzia che la società conferitaria, a seguito del conferimento congiunto di tutte le quote delle quattro società facenti parte della riorganizzazione, acquisirà il controllo delle stesse anche se le quote conferite dai singoli soci persone fisiche, da sole, non consentirebbero di raggiungere il controllo. Infatti, il conferimento contestuale di tutte le quote rappresentanti l’intero capitale sociale delle quattro società partecipanti alla riorganizzazione e il conferimento contestuale dei diritti parziari vantati sulla medesima quota da soggetti diversi permetteranno alla NEWCO holding di acquisire il pieno controllo delle quattro società operative conferite. Inoltre, il Padre riceverà, in esito al conferimento dei diritti di usufrutto vantati sulle partecipazioni della s.r.l., una quota in piena proprietà, pari al 2% del capitale sociale, nella NEWCO holding, come previsto dal comma 2, dell’articolo 177 del TUIR.
La successiva operazione di conferimento da parte dei quattro figli rientra nel disposto dell’articolo 177, comma 2-bis del TUIR, in quanto alle partecipazioni conferite sono associati diritti di voto esercitabili nell’assemblea di NEWCO holding superiori al 20% (in particolare 24,5%).
“Tramite i suddetti conferimenti, non si creerà alcun effetto demoltiplicativo in quanto la holding possederà il 100% delle società indirettamente partecipate dai fratelli“. Inoltre, ognuna delle quattro società a responsabilità limitata con socio unico sarà interamente partecipata dal singolo fratello conferente e svolgerà in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 9, comma 5, del Testo Unico Imposte sui Redditi stabilisce, come principio generale che «ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
Per effetto di tale disposizione laddove, pertanto, un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione ad una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza), costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi tenuto conto dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo del TUIR, in base al quale «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti».
Alternativamente a tale disposizione e limitatamente alle fattispecie previste, l’articolo 177, comma 2, del TUIR – applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (in conseguenza della modificazione introdotta dall’articolo 12, comma 4, lettera 1-bis del d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247) – stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. “scambiata”), ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, «sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».
Al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (cfr. circolare n. 33/E del 14 giugno 2010).
Con circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione prevista dall’articolo 177, comma 2 del TUIR non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”).
Applicando tale criterio e diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. “valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso il socio conferente – delle partecipazioni conferite (cd. “neutralità indotta“).
L’acquisizione del controllo, ai sensi del citato comma 2, rileva esclusivamente in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione.
Al riguardo, la norma in commento nulla dispone con riferimento ai soci della società conferita e, pertanto, si ritiene che il requisito del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile possa essere validamente acquisito anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita. L’acquisizione deve avvenire mediante un unico atto, all’interno di un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l’assunzione e/o incremento del controllo della società scambiata.
La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR è subordinata al ricorrere di due circostanze:
- i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
- mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
Nel caso in esame il primo requisito risulta essere soddisfatto in quanto tutti i partecipanti all’operazione ricevono, in cambio delle quote o dei diritti reali sulle stesse oggetto di conferimento, partecipazioni in piena proprietà della società scambiata.
La sussistenza dell’acquisizione del controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile da parte della conferitaria è verificata dal conferimento congiunto, da parte dei singoli soci, di tutte le quote e di tutti diritti parziari detenuti nelle quattro società partecipanti alla riorganizzazione.
Nel caso di specie si evidenzia che il conferimento simultaneo delle partecipazioni in quattro diverse società diverse consente comunque alla conferitaria di acquisire il controllo delle medesime società e ai conferenti di ricevere in cambio quote di NEWCO holding rispettando le disposizioni previste dall’articolo 177, comma 2, del TUIR.
Inoltre, secondo quanto indicato nell’istanza di interpello, la quota di patrimonio netto attribuita ad ogni singolo socio conferente, costituita dal valore nominale della quota di capitale sociale attribuita e, per la parte eccedente, da riserva da conferimento, sarà pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni conferite.
Nella fattispecie prospettata la presenza di diritti parziari nella Alfa s.r.l. non inficia l’acquisizione del controllo da parte della conferitaria in quanto, come rappresentato nell’istanza e confermato nella bozza di conferimento, saranno oggetto di conferimento tutte le quote in nuda proprietà e i corrispondenti diritti di usufrutto su tali quote.
Si evidenzia che con verbale di assemblea, redatto con scrittura privata autenticata, i soci della Alfa s.r.l. (Padre, Figlio 1 e Figlio 2), all’unanimità, hanno assunto la seguente delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2471-bis, 2352 e 2468 comma terzo del Codice Civile, e hanno di conseguenza modificato lo statuto sociale stabilendo che: “in tutte le deliberazioni previste dal presente statuto, tanto assembleari che non, il voto, in deroga al principio di proporzionalità, spetta ai soci nelle seguenti misure: Padre voti 48 su 100, Figlio 1 voti 26 su 100, Figlio 2 voti 26 su Tale ripartizione dei diritti di voto avrà a cessare, oltre che per volontà unanime dei soci, allorché Padre non fosse più titolare, per qualsivoglia ragione, di alcun diritto reale su quote della società. In tal caso si intende automaticamente ripristinato il principio di proporzionalità tra i diritti di voto e l’entità della quota posseduta in piena proprietà e/o per l’usufrutto“.
Tale modifica statutaria non ha effetti sull’acquisizione del controllo della predetta s.r.l. da parte della conferitaria ai fini dell’applicazione del comma 2, dell’articolo 177 del TUIR.
Nel caso in esame, quindi, si ritiene che ai conferimenti descritti possa applicarsi il regime previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR.
La seconda fase dell’operazione riorganizzativa prevede la costituzione di quattro holding facenti capo ad ognuno dei quattro figli e l’applicazione alle società neocostituite del disposto dell’articolo 177, comma 2-bis del TUIR.
L’articolo 177, comma 2-bis, TUIR estende il regime previsto dal comma precedente anche alle partecipazioni qualificate stabilendo che «quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lett. a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».
Tale regime, dunque, è subordinato al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
- le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal
Considerato, inoltre, che sulla base di quanto evidenziato nell’istanza NEWCO Holding rientra tra le società che effettuano in via esclusiva o prevalente l’attività di holding, le percentuali previste dalla lettera sub a) devono essere verificate in capo al conferente per tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 del TUIR.
Nel caso di specie, ognuno dei quattro figli conferirà nella propria s.r.l. unipersonale una quota pari al 24,5% del capitale sociale della NEWCO holding. In considerazione della natura di holding della società scambiata, come rappresentato nell’istanza, il calcolo del demoltiplicatore non avrà alcun effetto demoltiplicativo sulle partecipazioni detenute dalla stessa società: NEWCO holding deterrà il 100% delle partecipazioni nelle quattro controllate, queste, a loro volta, non deterranno partecipazioni in altre società, pertanto il calcolo del demoltiplicatore restituirà in capo alla NEWCO holding esattamente la stessa percentuale di partecipazione al capitale sociale verificata in capo al conferente.
Tale quota rappresenta una percentuale di diritti di voto superiore al 20% in quanto, come previsto dallo statuto di Newco holding i diritti di voto saranno attribuiti ai soci in proporzione alla propria partecipazione al capitale sociale, pertanto, il primo requisito risulta soddisfatto.
Anche il successivo requisito risulta soddisfatto, in considerazione della circostanza che ogni figlio realizzerà una holding unipersonale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che possa trovare l’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis del TUIR ai conferimenti delle quote di NEWCO holding effettuati dai predetti figli in quattro diverse società unipersonali.
Il presente parere viene reso esclusivamente in relazione ai quesiti formulati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili solo in eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Scambi di partecipazioni - Applicazione del demoltiplicatore alle partecipazioni indirettamente detenute in società ''immobiliari di gestione'' e consorzi nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società holding e valutazione antiabuso,…
- Acquisto di partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR, Conferimenti di partecipazioni a favore di Newco neocostituite seguiti dal trasferimento a favore dei figli - articoli 175 e…
- Scambi di partecipazioni - Diversi quesiti interpretativi, richiesta di disapplicazione e valutazione antiabuso in materia di ''conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di…
- Definizione di holding ex art. 162-bis del TUIR - non rilevanza - Conferimenti di partecipazioni ex art. 177, co. 2-bis, del TUIR - Risposta 29 dicembre 2021, n. 869 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Scambi di partecipazioni - Valutazione antiabuso di preliminari operazioni di cessione di partecipazioni sotto soglia indirettamente detenute dal conferente in favore della società conferitaria e preventive donazioni di quote di partecipazione della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…