AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 aprile 2020, n. 123
Conferimento d’azienda e successiva fusione inversa. Valutazione anti abuso, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il CONSORZIO TRA ENTI LOCALI ____________ (di seguito, CONSORZIO), ente soppresso con legge regionale del ____________ , è attualmente in stato di liquidazione in conseguenza della richiamata normativa relativa alla riorganizzazione del servizio di
Il consorzio è socio di maggioranza della società a partecipazione pubblica ALFA S.R.L. (di seguito, solo ALFA), con capitale sociale di euro ____________ .
In particolare, a seguito del conferimento (con atto del ____________) del ramo aziendale per la gestione in house del servizio di ____________ (precedentemente concesso in affitto alla medesima società conferitaria), l’ente detiene una quota di maggioranza di nominali euro ____________ (pari al ____________% del capitale sociale) di ALFA; il predetto conferimento è avvenuto in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, recependo in contabilità i valori fiscali degli elementi patrimoniali conferiti.
La restante parte del capitale sociale di ALFA (quote di nominali euro ____________ , pari a una percentuale di partecipazione del ____________%) è detenuta dal Comune di ____________ .
Con il descritto conferimento è stata conseguita la concentrazione del servizio di____________ nella società affidataria (ALFA), con la riassunzione in un unico soggetto della proprietà degli impianti, delle strutture accessorie e del personale, trasferendo, in tal modo, ad ALFA l’integrale organizzazione necessaria per esercitare l’attività d’impresa.
All’ente sono rimasti essenzialmente singoli beni estranei all’attività d’impresa relativa al servizio di____________: la sede sociale, le quote di partecipazione al (____________% del) capitale sociale di BETA S.R.L., le descritte quote di partecipazione in ALFA, oltre ai contenziosi ancora in essere.
I suddetti elementi patrimoniali, in base alla citata legge regionale, dovranno essere trasferiti ad un soggetto terzo (ENTE PUBBLICO), ad esclusione delle quote di partecipazione al capitale di ALFA, che dovranno essere “retrocesse”, pro quota, ai Comuni consorziati, per poi poter procedere alla fase conclusiva della liquidazione del consorzio.
Al riguardo, l’istante, in luogo della cessione delle suddette quote e (della fase conclusiva) della liquidazione, intende procedere alla fusione per incorporazione inversa del consorzio in ALFA, al fine di trasferire le quote di partecipazione in ALFA ai Comuni consorziati, in cambio di quelle attualmente detenute nel consorzio, ed estinguere in tal modo l’ente.
Atteso che si stanno realizzando e portando a termine operazioni straordinarie concatenate e coordinate tra gli stessi soggetti, conferimento d’azienda e successiva fusione inversa, l’istante chiede il parere dell’amministrazione finanziaria in merito all’eventuale abusività delle stesse, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento al comparto delle imposte dirette.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la sequenza di operazioni rappresentata non debba essere considerata fattispecie di abuso del diritto, sebbene “nella prospettata operazione di fusione non vengono trasferiti elementi organizzativi e/o economico-imprenditoriali che connotino la sostanza economica dell’operazione per entrambi i soggetti, dal momento che il tutto si esaurisce nel far transitare le partecipazioni sociali attraverso l’atto di fusione, anziché cederle direttamente (operazione fiscalmente rilevante), ottenendo lo stesso risultato”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre, si ritiene che la fusione inversa prospettata non costituisca una fattispecie abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Si rappresenta, innanzitutto, che, per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono – fra l’altro – indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
In relazione al comparto delle imposte dirette, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si avverte che il presente parere è rilasciato sul presupposto assunto acriticamente in questa sede che il consorzio (tra enti locali) svolga effettivamente attività d’impresa a cui si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, capi I e II del TUIR. Sul predetto presupposto rimane impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Esula, inoltre, dall’analisi della scrivente la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali ed economici indicati in istanza e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per i quali rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, si rileva che la riorganizzazione descritta nell’istanza ha come unico e dichiarato fine quello di procedere all’estinzione dell’ente (CONSORZIO) in seguito all’entrata in vigore della legge regionale del ____________ , che ne ha previsto la soppressione.
Per poter raggiungere il suddetto obiettivo economico, l’istante prospetta un’operazione di fusione inversa di CONSORZIO in ALFA (società incorporante) – controllata dallo stesso soggetto incorporato – nella quale confluirà l’intero patrimonio del consorzio, costituito principalmente dalle predette partecipazioni sociali (essendo gli ulteriori elementi patrimoniali attivi in via di dismissione, come rappresentato dal contribuente), oltre che le relative posizioni giuridiche soggettive anche processuali (contenziosi ancora in essere alla data di efficacia giuridica della fusione). Per effetto della predetta operazione straordinaria, le partecipazioni al capitale sociale di ALFA, attualmente detenute dal soggetto incorporato, saranno assegnate ai Comuni consorziati in proporzione alle quote rispettivamente detenute dai medesimi nel consorzio stesso.
Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni dell’istante nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della relativa documentazione allegata, si ritiene che la fusione inversa non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La fusione inversa appare, infatti, un’operazione fisiologica per pervenire all’estinzione del consorzio (sancita dalla legge regionale del ____________).
Il conferimento di ramo d’azienda, pur rappresentando una tappa intermedia per la gestione operativa del servizio di____________ non più esercitabile dal consorzio, non aveva consentito il diretto controllo di ALFA da parte dei Comuni consorziati, a cui provvederà la fusione inversa a seguito dell’estromissione degli altri asset non rilevanti a favore di ENTE PUBBLICO.
Rimane fermo che l’operazione di fusione inversa dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 172 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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