AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 195 del 9 ottobre 2024
Conferimento d’azienda – Qualificazione dei beni conferiti come azienda – Condizioni – Cessione partecipazioni nella società conferitaria – Applicazione regime pex – Anzianità possesso partecipazioni – Art. 176 del TUIR – Soci – Rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni nella società conferente -Acquisto azioni proprie – Recesso – Valutazione antiabuso
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Con separate istanze di interpello sostanzialmente di identico contenuto, tutte presentate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, ALFA S.p.A. (di seguito, ”Società” o ”ALFA”) e alcuni dei propri soci, i sig.ri TIZIO, CAIO e SEMPRONIO (di seguito, tutti insieme i ”Soci uscenti” […] e, unitamente alla Società, ”Istanti”), hanno chiesto, in merito a una complessa operazione di compravendita di partecipazioni qui di seguito descritta, un parere alla scrivente in relazione:
– per quanto riguarda la Società, ”alla sussistenza: (i) dei requisiti di neutralità fiscale di un’operazione di conferimento d’azienda; (ii) dei requisiti per fruire delle disposizioni in materia di esenzione ai sensi dell’art. 87 del testo Unico n. 917/1986; (iii) alla valutazione ai fini della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 – sia sotto il profilo delle imposte dirette riguardanti la società, che sotto quello delle imposizione diretta in capo ai soci – di una articolata operazione societaria […], con riferimento alle norme di cui agli artt. 47, 67, 87 e 176 del Tuir n. 917”; e
– per quanto riguarda i Soci, ”agli effetti – sotto il profilo delle imposte dirette – di una […] operazione di conferimento di ramo d’azienda da parte della società ALFA, seguita dalla cessione delle relative partecipazioni, ma preceduta, quest’ultima, dal recesso di alcuni soci della società, fra cui l’Istante, il tutto ai fini della valutazione – anche ai fini della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 – della posizione dell’Istante, con riferimento alle norme di cui agli artt. 47 e 67 del Tuir n. 917/1986 e all’art. 5 della L. 448/2001”.
Gli Istanti rappresentano che ALFA ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di sviluppo di sistemi informativi e informatici, organizzazione, progettazione e realizzazione di sistemi di gestione amministrativa, finanziaria e operativa, ricerche e analisi di mercato. In particolare, la stessa si occupa di consulenza e fornitura di software per la progettazione, implementazione e gestione di sistemi informativi aziendali.
Gli stessi Istanti riferiscono che ALFA e tutti i suoi soci (diretti e indiretti) hanno stipulato, in data [n-1], un Accordo di Acquisto con BETA S.p.A. (di seguito, ”BETA”), ”contenente la proposta di acquisto da parte di quest’ultima delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale di un nuovo soggetto giuridico (Newco), costituito da ALFA, e a cui deve essere conferito il ramo d’azienda costituito dalle attività, passività, impegni e rapporti commerciali individuati nel medesimo accordo di acquisto, con le modalità ivi espresse”.
Gli Istanti evidenziano che l’Accordo di Acquisto contiene le seguenti previsioni.
(a) BETA intende acquistare dalla Società il ramo d’azienda che comprende ”i contratti con la clientela, gli accordi di occupazione e di consulenza, i rapporti con gli appaltatori, i crediti, i depositi, l’indebitamento, la proprietà intellettuale e tecnologia dell’informazione, i beni materiali connessi” (di seguito, il ”Ramo di Azienda”).
(b) Il ”Seller’s Residual Business” (ossia, il complesso aziendale residuo del venditore, la Società), costituito dagli accordi residui della Società con la clientela, e dalle attività e passività correlate, inclusi i contratti di locazione e dipendenti del venditore, resterà escluso dall’acquisizione da parte di BETA. In particolare, il Seller’s Residual Business riguarda l’attività svolta da ALFA per clienti già oggetto di revisione da parte di GAMMA, che non possono essere oggetto di acquisizione da BETA senza violare la ”policy di indipendenza” del consorzio aziendale di cui fa parte la medesima BETA.
(c) Al fine di procedere alla descritta compravendita, la Società conferirà il Ramo di Azienda in una società appositamente costituita (condizione preliminare al closing dell’operazione) e cederà a BETA le quote della medesima newco, con la stipula del relativo atto di trasferimento, ai sensi dell’articolo 2470 del codice civile.
(d) TIZIO, CAIO e SEMPRONIO ”devono aver accettato l’offerta di BETA di entrare a far parte di questa società come soci direttamente ammessi (per quanto riguarda i sig.ri CAIO e MEVIO), e di Client Serving Contractors (per quanto riguarda i signori SEMPRONIO e TIZIO)”.
Al closing dell’operazione, i [Soci uscenti] dovranno dichiarare che ”l’unico rapporto che intrattengono con ALFA è il credito per la cessione/ritiro delle loro quote del capitale sociale del Venditore (punto xxx dell’Accordo di Acquisto). A tal fine, nei 10 giorni precedenti il Closing, … [i Soci uscenti] citati devono fornire a BETA la prova di non essere più, direttamente o indirettamente, azionisti di ALFA (nemmeno attraverso i familiari stretti o altre persone a carico), mediante la cessione irrevocabile di qualsiasi azione di ALFA o il ritiro completo della loro partecipazione in detta società”.
Gli Istanti riferiscono che ALFA ha iniziato a compiere le attività preliminari all’Accordo di Acquisto. Infatti, in data zz.zz. [n], è stata costituita la nuova società conferitaria del Ramo d’Azienda, Newco, ”il cui capitale sociale di euro 10.000 è stato interamente sottoscritto e versato da ALFA. Lo Statuto sociale della neo-costituita società replica, per quanto riguarda l’oggetto, quanto già previsto per ALFA”. Sempre il zz.zz. [n], è stata convocata:
– l’assemblea ordinaria di ALFA, nella quale il Presidente del Consiglio di amministrazione ha informato i soci circa l’operazione in essere con BETA e l’avvenuta costituzione di Newco; e
– l’assemblea straordinaria che ha deliberato la modifica dello statuto della Società ”introducendo una clausola convenzionale di recesso in caso di conferimento di ramo d’azienda”.
In particolare, tale modifica consentirà ai [Soci uscenti] l’esercizio del diritto di recesso dalla stessa Società, a seguito del conferimento del Ramo di Azienda da parte della Società a favore di Newco (soddisfacendo, così, le condizioni preliminari previste per l’esecuzione dell’Accordo di Acquisto).
Nella stessa assemblea straordinaria, inoltre, è stato deliberato l’annullamento di n. xxx azioni proprie, mantenendo invariato l’ammontare del capitale sociale e procedendo all’annullamento delle poste contabili rappresentative di dette azioni (proprie).
In relazione alla cessione a BETA da parte di ALFA della partecipazione totalitaria di Newco, il corrispettivo sarà determinato in relazione al valore del Ramo d’Azienda conferito.
In particolare, il prezzo di cessione sarà stabilito secondo i valori indicati nell’Accordo di Acquisto […] e, quindi, in misura pari alla somma algebrica: (i) dell’importo di euro xxx, quale ”entreprise value” del Ramo di Azienda conferito; (ii) dell’indebitamento finanziario netto (Net Financial Debt) alla data del Closing; (iii) della differenza fra il Working Capital effettivo ed il Working Capital Target, pari quest’ultimo al valore stimato in euro xxx al momento della stipula dell’Accordo di Acquisto. Tale elemento è determinato secondo gli analitici criteri previsti nell’Accordo di Acquisto, ma risulta sostanzialmente pari al valore contabile degli attivi e dei passivi trasferiti alla conferitaria in relazione al conferimento.
Gli Istanti evidenziano che il valore di conferimento (che dovrà comunque essere confermato dalla perizia giurata di stima ex articolo 2465 del codice civile) e, quindi, quello della successiva cessione della partecipazione in Newco saranno pari al valore contabile netto dei beni, diritti e passività trasferiti, aumentato di un avviamento riconosciuto dall’acquirente al venditore in misura pari a xxx euro, al netto dell’indebitamento finanziario.
L’Accordo di Acquisto non individua lo schema civilistico e contabile da utilizzare per effettuare il conferimento, ”anche se è ipotizzabile che questo venga effettuato a valori correnti”.
Secondo quanto rappresentato dagli Istanti, la scelta delle modalità di contabilizzazione del detto conferimento ”non muta i termini della questione sotto il profilo squisitamente fiscale e quindi non rileva sotto il profilo della risposta alla presente istanza di interpello” (enfasi aggiunta). Laddove il conferimento avvenga a valori correnti, infatti, gli Istanti rilevano che ”emergerà necessariamente una plusvalenza da conferimento per il soggetto conferente (ALFA), in quanto riceverà in cambio del Ramo d’azienda conferito una partecipazione in Newco di valore superiore al PN conferito. Secondo i principi contabili, tale plusvalenza non transita a Conto Economico, ma confluisce in una ”riserva da conferimento” da iscriversi fra le voci del Patrimonio netto […] la conferitaria recepirà contabilmente i valori correnti di attivo e passivo ricevuti, e rileverà il correlato aumento di capitale”.
In relazione all’operazione di acquisizione, gli Istanti precisano che, prima della cessione della partecipazione da parte della Società a BETA, i soci uscenti devono dimostrare di non essere più titolari delle azioni nella stessa Società al fine di rispettare le policy di indipendenza previste da BETA.
Pertanto, i [Soci uscenti] intendono ”recedere” dalla Società esercitando il diritto di recesso introdotto con la modifica dello statuto approvata nel [n]. Di conseguenza, gli Istanti rilevano che ”è intenzione della società procedere all’acquisto di azione proprie, in relazione alle azioni oggi possedute, in modo da realizzare il recesso – seppur atipico – dei soci [Soci uscenti]”.
In tal caso, i soci uscenti […], trattandosi di cessione di partecipazioni, potranno optare per la rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute in ALFA prevista dall’articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come prorogata dall’articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, ”Legge di bilancio 2024”).
In proposito, gli Istanti fanno presente che, sempre nell’assemblea del xx.xx.[n], i soci di ALFA hanno stabilito che ”la società presenterà […] interpello all’Agenzia delle Entrate per la conferma della non elusività della liquidazione della quota tramite acquisto di azioni proprie e in caso di esito positivo dell’interpello procederà in tal senso ovvero, nell’altro caso, mediante liquidazione in danaro della quota. Il valore di recesso della quota verrà definitivamente convenuto tra le parti prima dell’esercizio del recesso tenendo in considerazione l’effettivo prezzo pagato da BETA, al netto di eventuali indennità contrattuali applicate, e del valore residuo della ALFA post conferimento del ramo d’azienda Newco”.
Verificatesi le condizioni previste nell’Accordo di Acquisto, BETA acquisterà da ALFA le quote possedute in Newco al prezzo pattuito che verrà versato in distinte tranches: la prima di circa xxx euro (pari al xxx per cento del corrispettivo), contestualmente al Closing, e le altre tre successivamente, il cui importo varierà in funzione del rispetto o meno delle clausole del predetto Accordo (al ricorrere del primo, del secondo e del terzo anniversario della stipula del contratto di cessione delle partecipazioni).
In merito ai profili fiscali, gli Istanti distinguono le seguenti quattro fasi dell’operazione rappresenta:
(1) il conferimento del Ramo d’Azienda;
(2) la successiva cessione della partecipazione ottenuta in cambio dei beni e diritti conferiti;
(3) il mutamento delle clausole sociali ”in materia di recesso convenzionale del socio”;
(4) le modalità con cui detto recesso avviene, e cioè se mediante liquidazione in denaro o mediante acquisto di azioni proprie.
Con riferimento all’introduzione della clausola sociale in materia di recesso, gli Istanti evidenziano che ”questo atto non abbia di per sé immediate conseguenze dal lato fiscale”.
Alla luce di quanto descritto, gli Istanti chiedono il parere dell’Amministrazione finanziaria in relazione:
(i) alla sussistenza dei requisiti di neutralità fiscale dell’operazione di conferimento di Ramo d’Azienda, ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”TUIR”);
(ii) alla sussistenza dei requisiti per fruire delle disposizioni previste dall’articolo 87 del TUIR; e
(iii) all’assenza di profili di abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, sotto il profilo delle imposte dirette (nei confronti sia della Società, sia dei [Soci uscenti]) con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 47, 67, 87 e 176 del TUIR e dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (come modificato, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2024).
In relazione ai predetti aspetti, va evidenziato che nel testo delle istanze in esame è stato operato un generico richiamo alle disposizioni concernenti gli interpelli cc.dd. ordinari, qualificatori e antiabuso [ossia, alle previsioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000], senza una puntuale e univoca riconduzione della tipologia di interpello a uno specifico aspetto di interesse (eccezion fatta per il quesito antiabuso); pertanto, considerato il contenuto delle istanze in esame nel loro complesso e, in particolare, delle ”soluzioni interpretative” ivi prospettate dagli Istanti, si ritiene che sia riconducibile:
– all’interpello cd. qualificatorio [di cui alla lettera b) dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000], la qualificazione come azienda (o ramo della stessa) dell’insieme degli asset oggetto di conferimento da parte di ALFA a favore di Newco, al fine dell’applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 176 del TUIR (stante quanto indicato nella Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, par. 1.1, ai fini dell’utile presentazione di un simile interpello – identificato, di seguito, come ”interpello qualificatorio”, […]);
– all’interpello cd. interpretativo [di cui alla lettera a) dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000], la questione interpretativa relativa al possesso della partecipazione in Newco (oggetto di cessione da parte di ALFA a favore di BETA) di tutti i requisiti per godere dell’esenzione sulle relative plusvalenze, come previsto dall’articolo 87 del TUIR, ”con particolare riferimento al requisito del c.d. holding period di cui al primo comma, lett. a) della suddetta norma” (identificato, di seguito, come ”interpello ordinario”, […]);
– all’interpello cd. antiabuso [di cui alla lettera c) dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000], la configurabilità di una fattispecie di abuso del diritto nei termini indicati al precedente punto (iii) (identificato, di seguito, come ”interpello antiabuso”, […]).
Con nota del […], gli Istanti hanno presentato spontaneamente della documentazione per meglio illustrare il contenuto delle istanze in esame (di seguito, ”documentazione spontanea”).
Successivamente, con note del […], la Scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; gli Istanti hanno risposto alla richiesta con le note del […] (di seguito, ”documentazione integrativa”).
Nell’ambito della documentazione integrativa, gli Istanti hanno confermato, tra l’altro, che i [Soci uscenti] hanno esercitato il loro diritto di recesso in data xxx e che non è stata presa ancora alcuna decisione in merito ai termini, condizioni e modalità di liquidazione delle azioni precisando che ”il recesso ha effetto dalla data della comunicazione della accettazione della società”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In relazione all’interpello qualificatorio, gli Istanti affermano che il conferimento del Ramo d’Azienda operato da ALFA a favore di Newco risponda al disposto dell’articolo 176, comma 1, del TUIR.
Con riferimento a ciò, gli Istanti richiamano la Circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 e le risposte a istanza di interpello pubblicate sub nn. 429 e 893 del 2021, precisando che ”non sussiste, e quindi non rientra nel perimetro del conferimento, alcun ”asset” riconducibile a valori di avviamento già iscritti in bilancio per effetto di precedenti operazioni straordinarie in regime di neutralità, oggetto di riallineamento fiscale mediante pagamento di imposte sostitutive. Detta situazione avrebbe condotto ad un meccanismo di recupero delle precedenti agevolazioni”.
Pertanto, gli Istanti ritengono che l’operazione di conferimento del Ramo d’Azienda operato da ALFA nei confronti di Newco ”non configura […] realizzo implicito o esplicito di plusvalenze e minusvalenze ai fini fiscali, a prescindere dal comportamento contabile che verrà concretamente adottato dai soggetti partecipanti all’operazione, e sempre che sia assicurato il pieno rispetto della normativa di cui all’art. 176 del Tuir, con particolare riferimento alla continuità fiscale dei valori, certificata dei prospetti di raccordo richiesti dalla citata norma”.
Con riferimento all’interpello ordinario, in merito alla cessione della partecipazione (totalitaria) in Newco da ALFA a favore di BETA e, in particolare, per quanto concerne i requisiti per l’applicazione del regime di parziale esenzione delle plusvalenze di cui all’articolo 87 del TUIR (di seguito, breviter ”regime PEX”), gli Istanti ricordano che, per godere della parziale esenzione, pari al 95 per cento, sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di azioni e quote in società, occorrono – tra l’altro – l’ininterrotto possesso della partecipazione oggetto di cessione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente [requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 87] e la classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso [requisito di cui alla lettera b) del menzionato comma 1].
Posto che gli Istanti ritengono che ricorrano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del citato articolo 87, gli stessi sostengono che per quanto riguarda gli ulteriori requisiti richiesti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 1:
– per la lettera b) sia l’articolo 176 del TUIR a fugare ogni dubbio riguardo alla sussistenza del relativo requisito per la fruizione del regime PEX nel caso in esame;
– per la lettera a), potrebbe sussistere qualche dubbio in merito alla sussistenza del requisito del cd. ”holding period”, dal momento che tra la costituzione di Newco (data zz.zz.[n]), il conferimento del Ramo d’Azienda (data yy.yy.[n]) e la cessione della partecipazione nella stessa Newco (data jj.jj.[n]) sono trascorsi pochi mesi.
In merito a quest’ultimo requisito, gli Istanti rinviano al contenuto della Risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009, che richiama la Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, secondo cui ”le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferente si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita […] qualora il conferimento neutrale abbia ad oggetto un’azienda o un ramo aziendale, la partecipazione ricevuta viene assunta con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita”. La citata Risoluzione precisa anche che ”in relazione al caso di conferimento, si osserva ch’ l’articolo 87 va letto in combinato disposto con il comma 4 dell’articolo 176 del TUIR, o sopra citato, con riferimento al caso di specie, i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell’azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita”.
Pertanto, gli Istanti ritengono che la cessione della partecipazione in Newco possieda tutti i requisiti per beneficiare del regime PEX.
In merito all’interpello antiabuso, gli Istanti sostengono, in primo luogo, che il recesso effettuato dai [Soci uscenti] identificabile come ”atipico” poiché realizzato mediante acquisto di azioni proprie da parte di ALFA e che non configuri in alcun modo un’ipotesi di abuso del diritto di cui all’articolo10-bis della legge n. 212 del 2000. Inoltre, affermano che lo stesso non possa essere riqualificato come recesso ”tipico”, con tutte le eventuali conseguenze fiscali in capo alla Società, anche in ordine ai suoi obblighi quale sostituto d’imposta, e in capo agli stessi soci ”uscenti”.
Gli Istanti rappresentano, inoltre, che tale recesso potrebbe essere attuato (anche) mediante la cessione delle azioni da parte dei [Soci uscenti] a uno o più degli altri soci di ALFA.
Non è stata questa, tuttavia, la volontà delle parti, poiché ”i restanti soci di ALFA non hanno nell’immediato le risorse monetarie necessarie a tale acquisto, e neppure hanno alcun interesse a fare da ”intermediari” rispetto a questa complessa vicenda, assumendosene i rischi; inoltre, i … [Soci uscenti] non intendono certamente avere come debitori uno o più persone fisiche (con tutte le conseguenze in termini di garanzie e di problemi riferiti ad eventuali successioni dei debiti mortis causa)”.
Gli Istanti affermano che con il recesso, al contrario, il debitore rimarrà comunque ALFA, la cui provvista per il rimborso ai soci recedenti proverrà direttamente dai versamenti effettuati da BETA. Così facendo, tutti i soci sono accomunati dalle medesime condizioni in ordine all’effettività del pagamento derivante dalla cessione della partecipazione a BETA.
In particolare, per quanto riguarda la posizione personale dei [Soci uscenti], gli stessi ritengono che:
– il recesso ”atipico” mediante l’acquisto di azioni proprie da parte di ALFA non può essere riqualificato ai fini fiscali nei propri confronti come recesso ”tipico”: tale operazione non produce quindi gli effetti di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR;
– il recesso ”atipico” realizzato mediante acquisto di azioni proprie da parte di ALFA – configurandosi come cessione di partecipazioni sociali, soggetta al regime dell’art. 67 del Tuir – consente ai [Soci uscenti] di fruire del legittimo vantaggio fiscale che si può ottenere avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (come prorogato, da ultimo, dalle Legge di bilancio 2024) di procedere alla rideterminazione del valore d’acquisto della partecipazioni in ALFA alla data del 1° gennaio [n], secondo le modalità di legge, non configurandosi in tal caso alcuna ipotesi di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, in assenza delle seguenti condizioni:
(I) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
(II) l’assenza di sostanza economica dell’operazione effettuata;
(III) l’essenzialità del vantaggio fiscale indebito.
Per quanto riguarda il punto (I), gli Istanti evidenziano come la fruizione di un’agevolazione (i.e., la rivalutazione del valore delle partecipazioni da parte dei Soci) non può di per sé intendersi come vantaggio indebito, poiché in caso contrario nessuna norma agevolativa potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento, pena la possibile configurazione dell’abuso.
In merito al punto (II), gli Istanti ritengono che sussista, nell’ambito dell’operazione descritta, sostanza economica dell’operazione vista nel suo complesso ai sensi dell’articolo 10-biscitato. In particolare, gli Istanti sostengono che la sostanza economica sia rappresentata dalla possibilità per BETA di acquisire la partecipazione (totalitaria) in Newco assicurandosi, al contempo, che i [Soci uscenti] non facciano più parte della compagine sociale di ALFA.
Sul punto, in sede di documentazione integrativa, gli Istanti hanno sottolineato che ALFA, a seguito del conferimento del Ramo d’Azienda (e della cessione delle partecipazioni in Newco), continuerà in autonomia la sua attività con i clienti che non sono stati trasferiti a Newco, ma anche nuove attività, nei limiti del patto di non concorrenza con BETA. Di conseguenza, poiché la Società non verrà liquidata, al rappresentato acquisto di azioni proprie, non conseguirà il loro annullamento e la riduzione del capitale sociale.
Secondo gli Istanti, nel caso di specie non si verifica neppure il requisito di cui al punto (III): infatti, ”la fuoriuscita dei soci … [Soci uscenti] da ALFA non è affatto ”l’elemento essenziale” dell’intera operazione posta in essere da ALFA mediante l’Accordo di Acquisto stipulato con BETA, ma una delle condizioni preliminari – ma necessarie – in assenza della quale l’operazione stessa non potrebbe essere conclusa, in quanto verrebbero ad essere violate le stringenti policies di indipendenza richieste dal network mondiale BETA a tutte le ”member firm” che appartengono a tale network”.
In definitiva, gli Istanti non ritengono che ”il recesso atipico dei soci, realizzato mediante acquisto di azioni proprie da parte di ALFA configuri un’ipotesi di abuso del diritto, pur consentendo un (legittimo) vantaggio fiscale laddove detti soci uscenti si avvalgano della facoltà loro riconosciuta dall’art. 5, L. 448/2001 di procedere alla rideterminazione del valore d’acquisto delle loro partecipazioni in ALFA alla data del 1° gennaio 2024, secondo le modalità di legge”.
In secondo luogo, per quanto riguarda la cessione della partecipazione in Newco da parte di ALFA nei confronti di BETA, gli Istanti rilevano che ogni profilo di abuso è espressamente escluso dal disposto del comma 3 dell’articolo 176 del Tuir, secondo cui ”non rileva ai fini dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87”. Il richiamo alle norme antielusive operato da detta disposizione deve intendersi oggi effettuato con riferimento alla disciplina dell’abuso fiscale, secondo la precisa disposizione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che – nell’abrogare l’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – ha stabilito che ”le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In relazione all’interpello n. xxx Articolo 11, comma 1, lett. b), legge 27 luglio 2000, n. 212, si rileva quanto segue.
Preliminarmente, si rappresenta che l’intero presente parere viene reso in relazione ai singoli quesiti posti e alle singole tipologie di interpello proposte, nei termini indicati dalla scrivente nella parte ”Quesito”. Di conseguenza, non implica alcuna ulteriore valutazione che non rientri nei singoli quesiti così come sopra riportati.
Con l’interpello qualificatorio, gli Istanti intendono ottenere un parere riguardo la sussistenza dei requisiti ai fini dell’applicabilità della neutralità fiscale, previsto dall’articolo 176 del TUIR, all’operazione di conferimento del Ramo di Azienda sopra descritto.
Come rappresentato, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Acquisto con BETA, che prevede la proposta di acquisto da parte della stessa dell’intera partecipazione al capitale sociale di una società appositamente costituita (i.e., Newco) da ALFA, quest’ultima conferirà in Newco il Ramo d’azienda individuato nell’Accordo stesso.
Ciò posto, dal punto di vista fiscale, si rammenta che l’articolo 176 del TUIR stabilisce che ”i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”, trovando concreta applicazione nel solo caso in cui l’insieme degli asset trasferiti sia suscettibile di essere qualificato, presso il conferente, come azienda (o ramo d’azienda), e non risulti costituito da un mero coacervo indistinto di beni tra loro non adeguatamente finalizzati allo svolgimento di un’attività d’impresa.
Pertanto, con riferimento al caso prospettato, la qualificazione dell’operazione rappresentata quale conferimento di ramo di azienda, ai sensi del citato articolo 176, implica una valutazione della sussistenza degli elementi essenziali idonei a identificare una ”azienda”.
Nell’ambito delle imposte dirette, l’istituto dell”’azienda”, oggetto di richiamo in numerose disposizioni, non trova una sua specifica definizione, rendendo necessario il rinvio alla nozione fornita dall’articolo 2555 del codice civile, il quale definisce l’azienda come ”il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Con vari documenti di prassi e risposte a istanze di interpello pubblicate, la scrivente ha chiarito che per ”azienda” va assunta la medesima definizione elaborata ai fini civilistici, precisando altresì, che il termine ”azienda” deve essere inteso in senso ampio, comprensivo anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda.
Di conseguenza, la cessione deve essere riferita all’azienda o al complesso aziendale nel suo insieme, quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici tali da consentire l’espletamento dell’attività di impresa, e non ai singoli beni che compongono l’azienda medesima (cfr., tra le altre, la Circolare ministeriale n. 320 del 19 dicembre 1997).
Anche la giurisprudenza di legittimità qualifica l’azienda come un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, individuando nell’organizzazione la sua connotazione essenziale (cfr. Cass., SS.UU. civili, 5 marzo 2014, n. 5087). Nell’ambito della cessione d’azienda, la Corte, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività.
In relazione alla cessione d’azienda, la Corte ha avuto modo di precisare che ”se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario’‘ (Cass., Sez. V civ., 11 maggio 2016, n. 9575).
Sempre nella stessa direzione, si segnala la sentenza della Cassazione n. 18948 del 5 luglio 2021, con la quale è stato confermato l’orientamento già espresso in precedenza, secondo il quale si realizza una cessione di un ramo d’azienda quando viene ”[…] ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006)”.
Precisano ulteriormente i Giudici della Suprema Corte che «[…] ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione ”l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione” […]» (così, Cassazione, sentenza n. 18948 del 5 luglio 2021).
Alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e della prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr., da ultimo, la risposta all’istanza di interpello pubblicata sub n. 149 del 2024), è necessario identificare i fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del ramo d’azienda.
Questi ultimi si possono individuare nella ”organizzazione”, nei ”beni” e nel loro fine ”per l’esercizio dell’impresa”; deve essere rintracciata, in particolare, a differenza dei casi in cui ci si trovi di fronte alla cessione di singoli beni isolati, ai sensi dell’articolo 810 del codice civile, una coesione unitaria di diversi elementi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarità strumentale, contraddistinti dall’essere destinati all’esercizio dell’impresa.
Ciò implica che non si possono fissare aprioristicamente, in via generale e astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, a identificare il nucleo indispensabile per determinare l’esistenza di un’azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di ”beni”, in sé e per sé stesso considerato, ma anche i ”legami” giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.
In altri termini, al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario sia pure mediante una successiva integrazione da parte del cessionario ed è necessario, pertanto, valutare la sussistenza dei predetti elementi.
Ciò posto, nel caso in esame, sulla base degli elementi forniti dagli Istanti e, in particolare, da quanto emerge dall’atto di conferimento e dalla relazione di stima a questo allegata prodotti in sede di documentazione integrativa, il Ramo d’Azienda (oggetto di conferimento) comprende ”i contratti con la clientela, gli accordi di occupazione e gli accordi di consulenza, i rapporti con gli appaltatori, i crediti contabili, i depositi contabili, l’indebitamento nei confronti dei dipendenti, la proprietà intellettuale, e tecnologia dell’informazione, i beni materiali connessi a tale ramo d’azienda”.
Come descritto nella relazione di stima, il Ramo d’Azienda sarà composto ”da contratti e relazioni commerciali nei settori dei servizi destinati alla media e grande impresa in ambito xxx, attività, passività rapporti di lavoro, contratti e altri crediti e debiti concordati con la controparte”. Più nello specifico, sempre dalla medesima relazione di stima, risultano conferiti, per l’attivo: crediti verso clienti, per un valore pari a euro xxx; immobilizzazioni materiali, costituite da PC, cellulari e altri beni, per un valore pari a euro xxx; e risconti attivi, comprensivi di canoni passivi, licenze e fatture passive anticipate, per un valore pari a euro xxx. Con riferimento al passivo, risultano conferiti: debiti nei confronti del personale, costituiti da ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, premi e welfare, per un valore pari a euro xxx; debiti verso fornitori, per un valore pari a euro xxx; trattamento di fine rapporto, per un valore pari a euro xxx; e risconti passivi, compresivi di canoni attivi e fatture attive anticipate, per un valore pari a euro xxx.
Per quanto riguarda i contratti di lavoro dipendente oggetto di conferimento, dalla stessa perizia di stima emerge che al 31 dicembre [n-1] la Società dispone di xxx dipendenti, dei quali xxx saranno trasferiti con il Ramo d’Azienda in parola.
In particolare, sempre dalla relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile risulta che, al 30 dicembre [n-1], ”il valore del ramo d’azienda che dalla società ALFA andrà a conferire alla società [Newco] è pari a Euro xxx […]” e che lo stesso, ai sensi dell’articolo 2465, ”è almeno pari al valore del previsto aumento del capitale sociale pari a € xxx […] e dell’intero sovrapprezzo pari ad € xxx […]” della società conferitaria (i.e., Newco).
A ciò va aggiunto che per effetto di tale conferimento, Newco ha iscritto nel proprio stato patrimoniale, tra le ”immobilizzazioni immateriali in corso”, la voce ”avviamento” per un importo pari a circa xxx euro attribuibile al Ramo d’Azienda conferito (cfr. la situazione patrimoniale di Newco post conferimento prodotto in sede di documentazione integrativa), ”non rientra[ndo] nel perimetro dell’attuale conferimento, alcun ”asset” riconducibile a valori di avviamento già iscritti in bilancio [dalla conferente] per effetto di precedenti operazioni straordinarie in regime di neutralità fiscale”.
Dunque, nel caso di specie, il Ramo d’Azienda, ossia l’insieme degli elementi oggetto del prospettato conferimento, appare caratterizzato da ”unità funzionale” nel senso sopra descritto; pertanto, si ritiene che detto insieme possa essere qualificato come ”ramo di azienda” ai fini delle imposte dirette e, in particolare, ai fini dell’articolo 176 del TUIR.
Da ultimo, si ricorda che il regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 176 citato impone l’obbligo di assicurare la continuità ai valori fiscalmente riconosciuti. Di conseguenza, il conferente (i.e. ALFA) dovrà assumere le partecipazioni ricevute secondo l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita, mentre il conferitario (i.e. Newco) subentrerà nella posizione del conferente in ordine agli elementi attivi e passivi dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che l’operazione di conferimento del Ramo d’Azienda potrà godere del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176, comma 1, del TUIR alle condizioni ivi previste.
Resta inteso che il presente parere è esclusivamente limitato alla qualificazione come azienda (o ramo di essa) dell’insieme degli asset trasferiti con il conferimento descritto dagli Istanti e non si estende alla verifica in concreto della corretta contabilizzazione della predetta operazione e applicazione del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del TUIR al caso in esame; questioni, queste ultime, non riconducibili all’ambito applicativo dell’istituto dell’interpello (cfr. la Circolare n. 9/E del 2016).
In relazione all’interpello n. xxx Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212, si rileva quanto segue.
In merito all’interpello ordinario, gli Istanti hanno chiesto chiarimenti in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire del regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR sulla plusvalenza realizzata a seguito della cessione da parte della Società della partecipazione totalitaria in Newco, acquisita dalla prima in dipendenza del conferimento effettuato con il regime di cui all’articolo 176 del TUIR.
Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 (come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219) dispone che ”[i]l contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione […]”.
Avvalendosi dell’istituto del cd. interpello interpretativo, come indicato dai diversi documenti di prassi con cui l’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in ordine alla suddetta disciplina (cfr., in particolare, la Circolare n. 9/E del 2016), il contribuente può presentare un’apposita istanza che, a pena di inammissibilità, deve contenere, tra l’altro, la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo delle disposizioni fiscali da applicare.
Inoltre, con la Circolare 4/E del 7 maggio 2021 è stato sottolineato che ”qualora l’istanza abbia ad oggetto fattispecie corrispondenti a quelle per le quali l’Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi o le risposte di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018, l’istanza è inammissibile per mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156”.
Tali indicazioni sono ulteriormente confermate dalle modifiche normative attuate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2023, che ha, da una parte, modificato il comma 4 dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 prevedendo che ”non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente” e, d’altra parte, introdotto l’articolo 10-sexies, rubricato ”Documenti di prassi”, il quale dispone che ”l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante: a) circolari interpretative e applicative […]”.
Premesso quanto sopra, giova evidenziare che l’asserito dubbio interpretativo concernente il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 87 del TUIR, con riferimento alla cessione, da parte della Società, del Ramo d’Azienda conferito (i.e. Newco), oggetto dell’interpello ordinario in esame, risulta chiarito dai documenti di prassi già pubblicati dall’Amministrazione finanziaria (peraltro, richiamati dagli stessi Istanti).
In particolare, con riferimento alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR nei confronti delle partecipazioni ricevute a fronte di un precedente conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, la Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 e la Risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009 chiariscono i termini della questione posta, eliminando incertezze sulla corretta interpretazione delle disposizioni richiamate.
Infatti, per quanto concerne la sussistenza del requisito soggettivo del possesso ininterrotto in relazione alla partecipazione riveniente da un precedente conferimento d’azienda, la Circolare n. 36/E del 2004, al paragrafo 2.3.6.1, ha precisato che la stessa partecipazione viene assunta dalla conferente con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita.
Inoltre, la Risoluzione 227/E del 2009 ha chiarito che, in un conferimento neutrale ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, in applicazione del comma 4, ”i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 87 risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell’azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita”.
I citati documenti di prassi chiariscono, dunque, il dubbio interpretativo sollevato dagli Istanti in relazione alla fattispecie concreta rappresentata (conferimento del Ramo d’azienda da parte di ALFA a favore di Newco e successiva cessione della partecipazione totalitaria nella conferitaria da parte della conferente).
A ciò va aggiunto che gli Istanti non indicano né se vi siano delle condizioni ostative né alcuna specifica motivazione in base alle quali l’interpretazione fornita dai richiamati documenti di prassi non troverebbe applicazione alla fattispecie concreta rappresentata facendo, di conseguenza, sorgere un eventuale dubbio interpretativo in merito alle modalità di determinazione dell’holding period.
Pertanto, sulla questione sollevata con l’interpello ordinario qui in esame, si ritiene che non sussista alcuna obiettiva condizione di incertezza nei termini indicati dall’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, in merito all’interpretazione degli articoli 87 e 176 del TUIR, in relazione alla concreta fattispecie rappresentata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la scrivente ritiene l’interpello ordinario inammissibile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 156 del 2015 e improduttivo, come tale, degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.
Per completezza, va evidenziato che la presente risposta non comporta alcun riconoscimento in concreto della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 87 del TUIR alla partecipazione detenuta da ALFA nella conferitaria Newco, né implica alcuna valutazione in merito alla sussistenza dell’anzianità dell’azienda (i.e., del Ramo d’Azienda) posseduta dalla conferente ALFA e, conseguentemente, della partecipazione in Newco, oggetto di cessione, in capo alla Società (risolvendosi, quest’ultimo aspetto, in un accertamento di fatto precluso in sede di interpello).
In relazione all’interpello n. xxx Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212, si rileva quanto segue.
Con l’interpello antiabuso, gli Istanti chiedono un parere in ordine all’eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (di seguito, solo ”articolo 10-bis”) nell’ambito della complessiva operazione rappresentata nelle istanze e attuata in più fasi, come qui di seguito descritte, in relazione al settore delle imposte dirette e, in particolare, agli articoli 47, 67, 87 e 176 del TUIR e 5 della legge n. 448 del 2001 (come prorogato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 52, della Legge di bilancio 2024 – in seguito breviter solo ”articolo 5 della legge n. 448 del 2001”).
Preliminarmente occorre ricordare che per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine all’abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la Circolare n. 9/E del 2016 (par. 1.3), devono indicare, tra l’altro:
i)gli elementi qualificanti l’operazione;
ii) il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
iii) le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto.
Secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10-bis affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici”, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
b) l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
c) l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
Con il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Tutto ciò premesso, si procederà prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione antiabuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell’esistenza del primo elemento costitutivo – l’indebito vantaggio fiscale – in assenza del quale l’analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al riscontro della presenza di un indebito vantaggio, si proseguirà nell’analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio indebito). Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi, l’Amministrazione finanziaria procederà all’analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extrafiscali.
Dall’esame del contenuto delle istanze in esame e della relativa documentazione spontanea e integrativa, emerge che l’operazione ivi descritta è destinata, nel suo complessivo e concreto evolversi, a consentire ai [Soci uscenti] di fuoriuscire dalla compagine societaria di ALFA, in concomitanza e a seguito della cessione da parte di quest’ultima della partecipazione totalitaria nella società destinataria del conferimento del Ramo d’Azienda (i.e., Newco) a favore di BETA, al fine di consentire agli stessi [Soci uscenti] di prestare le loro rispettive attività professionali a vantaggio di BETA medesima.
In particolare, la complessiva operazione rappresentata viene attuata attraverso i seguenti atti e negozi:
– Fase 1: modifica dello statuto sociale di ALFA con l’introduzione di una clausola convenzionale di recesso in caso di conferimento d’azienda (idonea – come si dirà infra – a consentire ai [Soci uscenti] il recesso dalla stessa ALFA all’esito del programmato conferimento del Ramo d’Azienda);
– Fase 2: costituzione di Newco, partecipata al 100 per cento da ALFA, e conferimento a favore della stessa del Ramo d’Azienda;
– Fase 3: cessione della partecipazione totalitaria in Newco da parte di ALFA a favore di BETA (nei confronti della quale i soci uscenti presteranno – successivamente alla chiusura dell’intera operazione – le loro attività professionali);
– Fase 4: recesso da parte dei [Soci uscenti] da ALFA (previa rideterminazione del valore di acquisto delle loro rispettive partecipazioni) e incasso da parte di questi ultimi del valore delle partecipazioni in ALFA (tramite – come si evidenzierà – la provvista resa disponibile dalla cessione della partecipazione in Newco di cui alla Fase 3).
In relazione alla Fase 4, l’aspetto di interesse ai fini della presente analisi riguarda principalmente le ”modalità” attraverso le quali detto recesso verrà in concreto attuato – già, peraltro, esercitato dai [Soci uscenti], come si evince dalle rispettive comunicazioni inviate alla Società, cfr. la documentazione spontanea – in combinazione con la possibilità, riconosciuta dall’ordinamento tributario, della rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni in ALFA detenute dai soci recedenti (i [Soci uscenti], appunto) prevista dall’articolo 5 della legge n. 448 del 2001.
Nel caso in esame, in relazione al comparto delle imposte dirette, dunque, si è proceduto a svolgere un’analisi antiabuso delle operazioni rappresentate, esaminando separatamente le Fasi 1 e 4 che riguardano la complessiva operazione di recesso realizzata dai [Soci uscenti] da ALFA, e le Fasi 2 e 3, che hanno ad oggetto il trasferimento da parte della stessa ALFA del Ramo d’Azienda a BETA, per il tramite di Newco (fermo restando l’unitarietà del disegno riorganizzativo attuato attraverso dette Fasi).
Per le ragioni che si andranno a esporre, si ritiene che la combinazione delle operazioni di cui alle Fasi 1 e 4 integri i presupposti di una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis.
In particolare, le Fasi 1 e 4 concernenti il recesso dei [Soci uscenti] dalla Società laddove attuato mediante l’acquisto delle azioni proprie da parte della stessa Società e previa rideterminazione del loro valore di acquisto da parte dei soci recedenti (ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001), comportano il conseguimento di un risparmio di imposta qualificabile come ”indebito” nei termini di cui si dirà.
In generale, si osserva che, in caso di recesso cd. ”tipico”, realizzato mediante il deposito delle azioni presso la sede sociale e il successivo rimborso delle stesse (cfr. articoli 2473 e ss. del codice civile), le somme ricevute dal socio recedente rientrano tra le fattispecie che danno luogo a un cd. reddito di capitale ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del TUIR nella cui quantificazione non rileva l’eventuale rideterminazione del valore di acquisto della partecipazione effettuata ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (cfr. la Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, pag. 5, laddove viene chiarito che quest’ultima misura non può essere utilizzata in caso di recesso cd. tipico ”[…] in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato pe’ l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate […]” ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del TUIR).
Nell’ipotesi, invece, di recesso cd. ”atipico”, effettuato mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione, le somme ricevute dal socio rientrano tra i cd. redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) o c-bis), del TUIR.
Ciò posto, in primo luogo, va rilevato che la ratio della misura di rideterminazione del valore delle partecipazioni sociali, a cui intendono aderire i Soci, è quella di incentivare la loro circolazione (cfr., tra le altre, la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 341 del 2019).
In secondo luogo, occorre evidenziare che l’articolo 47, comma 7, del TUIR, nel qualificare come reddito di capitale le somme rimborsate al socio, tra l’altro, in ipotesi di ”recesso”, non indica le modalità attraverso le quali tale rimborso possa avvenire, ragione per la quale, in linea di principio, devono ricondursi nell’ambito di applicazione della richiamata disposizione quelle operazioni, per il tramite delle quali, la società partecipata, attingendo alle proprie riserve, consente o solo facilita il realizzo, da parte del socio, dell’iniziale investimento derivante dall’acquisto o dalla sottoscrizione delle partecipazioni.
Ne consegue che devono considerarsi poste in contrasto con la ratio di tale previsione le operazioni – come quella qui in esame – che consentono al socio (uscente) di ottenere dal disinvestimento della propria quota nella società partecipata utili derivanti dall’assegnazione di riserve disponibili di quest’ultima (realizzando, di fatto, un rimborso di detta partecipazione), trasformando così un reddito fisiologicamente di capitale in reddito diverso.
In sostanza, secondo quanto riportato nelle istanze e nella documentazione spontanea e integrativa, nell’ambito del disegno complessivo rappresentato, gli atti e i negozi riconducibili alle Fasi 1 e 4 appaiono esclusivamente destinati a consentire ai [Soci uscenti] di fuoriuscire definitivamente dalla Società mediante il recesso dalla stessa (in virtù di una clausola statutaria introdotta ad hoc), trasformando un reddito di capitale in un reddito diverso e minimizzando il relativo carico fiscale tramite lo sfruttamento delle disposizioni in materia di rideterminazione di cui al citato articolo 5.
Infatti, i [Soci uscenti] […], a seguito dell’acquisto delle azioni proprie da parte della Società, realizzerebbero una plusvalenza che sarebbe ordinariamente assoggettata, quale reddito diverso ex articolo 67 del TUIR, all’imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento; plusvalenza che, al contempo, verrebbe azzerata in ragione dell’adesione al regime di rideterminazione del valore di acquisto delle stesse partecipazioni, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001, con il versamento dell’imposta sostitutiva (attualmente) del 16 per cento.
Nel caso in esame, il risparmio d’imposta ottenuto è, come detto, qualificabile indebito in quanto è realizzato, nell’ambito della complessiva operazione di trasferimento del Ramo d’Azienda, combinando le previsioni civilistiche che consentono il recesso dei soci mediante l’acquisto delle azioni proprie e le menzionate disposizioni in tema di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni societarie.
Infatti, con la modifica allo statuto della Società, effettuata proprio in prossimità temporale e in funzione dell’operazione di trasferimento del Ramo d’Azienda a BETA, viene previsto che ”[o]ltre che nei casi previsti dalla legge, hanno diritto di recedere, ai sensi dell’art. 2437 quarto comma codice civile, i soci qualora la società addivenga a conferimenti di azienda o di rami d’azienda in altre società, anche se interamente controllate e anche qualora al conferimento venga apposto un termine iniziale di efficacia. […] Il recesso ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta all’organo amministrativo. Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. I criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione restano disciplinati dagli articoli 2437 ter e quater del codice civile” […].
Tale risparmio d’imposta appare in contrasto con la ratio delle disposizioni in materia di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, nonché con la regola generale in base alla quale il rimborso delle partecipazioni realizzato attingendo a riserve (disponibili) della società partecipata dà luogo a un reddito di capitale, in quanto, da un lato, con l’adesione a tale rideterminazione da parte dei [Soci uscenti], non risulta agevolata la circolazione delle partecipazioni medesime e, da un altro lato, viene, di fatto, realizzata la sola fuoriuscita degli stessi soci dalla Società, mediante il rimborso del valore delle partecipazioni da loro detenute.
Pur avendo gli Istanti indicato che ”all’acquisto delle azioni proprie non conseguirà il loro annullamento e la riduzione del capitale sociale; anzi l’acquisto di azioni proprie è funzionale anche all’eventuale ingresso di nuovi soci o a piani di incentivazione per i dipendenti” […], l’acquisto delle azioni proprie da parte della Società risulta in concreto destinato esclusivamente ad assicurare la sostanziale liquidazione, nei confronti dei soci uscenti delle azioni per le quali hanno aderito all’opzione per la rideterminazione del loro costo di acquisto (cfr. le note relative all’esercizio del diritto del recesso da parte dei [Soci uscenti] e le corrispondenti risposte della Società). Ciò in quanto con la fuoriuscita dei [Soci uscenti] tramite l’acquisto di azioni proprie la Società trasferirà agli stessi null’altro che il risultato economico della dismissione di una parte sostanziale del suo patrimonio e delle sue attività, avvenuta per effetto del trasferimento del Ramo d’Azienda.
La mera asserzione, contenuta nelle istanze, circa il ”non annullamento” delle azioni proprie così acquisite non appare risolutiva in quanto non coerente con i comportamenti tenuti in concreto dalla stessa Società (e dai soci), dai quali non si evince la sostanziale volontà di permettere la circolazione delle partecipazioni societarie già dei [Soci uscenti] ma solo quella di assicurare, con la fuoriuscita dei soci, il rimborso delle partecipazioni da loro detenute (partecipazioni relative, tra l’altro, ad una società che ha oramai dismesso parte rilevante delle proprie attività e del proprio patrimonio).
Ciò comporta quindi l’emersione, in capo ai [Soci uscenti], di un risparmio d’imposta qualificabile come ”indebito” ai sensi dell’articolo 10-bis, rinvenibile nella differenza tra l’imposta sostitutiva del 16 per cento sul valore della partecipazione, prevista dal regime di rideterminazione, e l’imposta sostitutiva del 26 per cento dovuta sui redditi di capitale che si realizzerebbero, come detto, in ipotesi di recesso cd. ”tipico”.
Per quanto riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie dell’abuso del diritto, si rileva che le operazioni delle Fasi 1 e 4 sono prive di sostanza economica in quanto, nell’ambito della complessiva operazione in esame, appaiono inidonee a produrre effetti significativi diversi da detto vantaggio fiscale.
In primo luogo, va rilevato che l’avvenuta modifica dello statuto (mediante la quale è stata introdotta la causa convenzionale di recesso ad hoc per la complessiva operazione realizzata nell’ambito del trasferimento del Ramo d’Azienda), come riportato nelle istanze (pagg. 6 e ss.), è esclusivamente finalizzata a consentire ai [Soci uscenti] l’esercizio del diritto di recesso; diversamente, nel caso i soci uscenti avessero voluto realizzare un (effettivo) recesso cd. ”atipico”, non sarebbe stato necessario procedere a una simile modifica statutaria.
Al riguardo, merita rilievo anche la circostanza che l’effetto giuridico dell’operazione di recesso si è già realizzato, in base alla citata clausola convenzionale in cui è previsto che il recesso ”ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta all’organo amministrativo”. Detta caratteristica conferma nuovamente la volontà sia della Società che dei Soci di attuare sostanzialmente un recesso ”tipico”.
In secondo luogo, va rilevata la mera strumentalità della suddetta modifica dello statuto societario alla fuoriuscita dei soci nell’ambito della più complessa operazione di trasferimento del Ramo d’Azienda, considerata la contestualità dell’approvazione della suddetta modifica, avvenuta con l’assemblea straordinaria del xx.xx.[n], e il successivo recesso dei soci uscenti del yy.yy.[n], con l’Accordo di Acquisto.
In tale contesto, altresì, assume rilievo la circostanza che né quanto rappresentato nelle istanze, né quanto chiarito con la documentazione spontanea ed integrativa, consente di delineare il trattamento che la Società intende riservare ai soci receduti a seguito dell’acquisto delle azioni proprie; infatti, pur avendo “immediatamente accettato il recesso di detti soci”, la Società si è riservata “di stabilirne le modalità di liquidazione delle loro quote (se in denaro o mediante acquisto di azioni proprie) e di determinarne il valore”. La circostanza che la Società si sia riservata il diritto di “determinarne il valore” concorre ulteriormente a evidenziare la volontà delle parti di porre in essere sostanzialmente gli effetti di un recesso “tipico”.
A ciò va aggiunto che, sulla base degli elementi forniti dagli Istanti, la Società potrà procedere al prospettato acquisto delle azioni proprie grazie alle riserve rese disponibili per effetto del conferimento del Ramo d’Azienda (“[…] la società ALFA avrà, a seguito del conferimento, riserve disponibili sufficienti ad effettuare l’acquisto di azioni proprie; è pertanto sua intenzione procedere in tal senso”) e al rimborso dei soci recedenti attraverso la provvista rinveniente direttamente dai pagamenti effettuati da BETA per l’acquisto della partecipazione in Newco (“[m]ediante il recesso, al contrario, il debitore rimarrà comunque ALFA, la cui provvista per il rimborso ai soci recedenti proviene direttamente dai versamenti effettuati da BETA”).
L’ulteriore circostanza che “[c]osì facendo, tutti i soci, compresi quelli recedenti, sono accumunati dalle medesime condizioni in ordine all’effettività del pagamento derivante dalla cessione delle partecipazioni ad BETA” evidenzia come, attraverso il prospettato acquisto di azioni proprie, ai soci recedenti sia sostanzialmente attribuito il risultato economico del trasferimento del Ramo d’Azienda a favore di BETA e alle medesime condizioni (oltre che concernenti il quantum anche relative alla scansione temporale dei pagamenti stessi).
Infine, posto che gli Istanti non hanno concesso la possibilità alla scrivente di poter esaminare, nella sua completezza, l’Accordo di Acquisto (già richiesto in sede di documentazione integrativa), avendone prodotto solo un estratto del suo articolato, non è possibile considerare le richieste di BETA concernenti’ l’effettiva fuoriuscita dei [Soci uscenti] (destinati a svolgere la propria attività professionali nei confronti di quest’ultima) anche attraverso la cessione delle partecipazioni societarie a terzi o agli stessi soci restanti.
Pertanto, le operazioni di cui alle Fasi 1 e 4, considerando l’obiettivo della complessa operazione rappresentata (ossia, considerando anche le Fasi 2 e 3, nell’ambito delle quali trovano attuazioni le Fasi 1 e 4, che ne sono parte integrante) non appaiono idonee a produrre effetti significativi diversi dall’individuato vantaggio fiscale indebito (conseguito dai [Soci uscenti]).
Il descritto vantaggio fiscale indebito risulta, altresì, essenziale perché la scelta dell’adesione alla legge di rivalutazione delle partecipazioni e la cessione delle stesse a favore della Società, nel più complesso ambito dell’operazione di trasferimento del Ramo d’Azienda a favore di BETA, non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello rappresentato dal risparmio fiscale in capo ai [Soci uscenti], tanto da essere – per gli stessi – considerata come meramente alternativa al più fisiologico (nell’ambito dell’intera operazione descritta) recesso (tipico) dalla Società medesima.
Infine, si evidenzia che, nel caso in esame, non sono rinvenibili valide “ragioni extrafiscali non marginali”, anche di ordine organizzativo o gestionale, diverse dall’aspettativa del risparmio fiscale, che giustifichino il collegamento delle operazioni di cui alla Fasi 1 e 4 con le altre operazioni rappresentate, ai sensi del comma 3 del citato articolo 10-bis. L’intero disegno risponde più fondatamente all’obiettivo personalistico degli ex soci consistente nell’abbattimento del proprio carico tributario in occasione della fuoriuscita dalla Società. Infatti, gli Istanti non forniscono alcun elemento volto a evidenziare i motivi alla base della scelta di attuare una compravendita di azioni (proprie) rispetto alla mera liquidazione da parte della Società (mediante il recesso) delle medesime partecipazioni.
Per completezza, da ultimo, va evidenziato che, in relazione alle sole Fasi 2 e 3, il conferimento del Ramo d’Azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del TUIR seguito dalla cessione della partecipazione totalitaria nella società conferitaria, usufruendo – da parte della conferente (la Società) – del regime PEX per la conseguente plusvalenza realizzata “non rileva” ai fini dell’articolo 10-bis, per espressa previsione del comma 3 del citato articolo 176. Ciò comunque non esclude che laddove dette operazioni risultino collegate a ulteriori fatti, atti o negozi, l’intera operazione risultante dalla loro combinazione potrebbe essere oggetto di una valutazione antiabuso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10-bis.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello e nella documentazione spontanea e integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione. Inoltre, il presente parere prescinde da ogni valutazione in merito alla correttezza delle condotte contabili poste in essere dai soggetti coinvolti e alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’adesione alla legge di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (come prorogato, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2024). Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Da ultimo, va rilevato che resta anche impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto dagli Istanti, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.