AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2020, n. 483
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212. Conferimento di partecipazioni detenute in una Holding in due Holding, di cui una esistente ed una NEWCO di nuova costituzione – Articolo 177, comma 2-bis TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante socio A, è socia, unitamente al padre socio D, al socio C ed al socio B (padre del socio C) della Società ALFA Holding S.p.A.. L’attuale compagine sociale del gruppo è riconducibile a due diversi rami familiari: più precisamente, l’Istante ed il socio D (padre) detengono una quota di partecipazione pari rispettivamente al 48 per cento ed al 2 per cento; il restante 50 per cento è detenuto per il 48 per cento dal socio C e per il 2 per cento dal padre di quest’ultimo, socio B.
ALFA Holding S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali, che possiede a sua volta il 100 per cento della Società BETA S.p.A., società operativa avente ad oggetto la produzione e vendita di prodotti alimentari, e che realizza ad oggi la maggior parte del fatturato del gruppo.
ALFA Holding S.p.A. possiede altresì una partecipazione pari al 26 per cento nella società agricola GAMMA S.r.l., avente ad oggetto “la coltivazione dei vigneti e di trasformazione, produzione e vendita dell’uva e del vino”. In relazione a tale ultima società, l’Istante precisa che il vino viene prodotto anche con uve acquistate da terzi in misura eccedente il limite di cui all’art. 32 comma 2 lett. c) del TUIR. Infine, ALFA Holding S.p.A. e BETA S.p.A. possiedono ulteriori partecipazioni dettagliatamente specificate nell’istanza.
Il controllo del Gruppo è riconducibile a due rami familiari: i soci B e C (padre e figlio) da un lato, ed i soci D e A (padre e figlia) dall’altro, ciascuno dei quali possiede complessivamente il 50 per cento del gruppo.
L’Istante ed i soci intendono realizzare un’operazione di riorganizzazione aziendale avente la finalità di concentrare le partecipazioni detenute in ALFA Holding S.p.A. dai membri dei due rami familiari all’interno di due holding di famiglia, facenti capo alle due famiglie (rispettivamente soci B e C a capo di Holding 1, soci A e D a capo di Holding 2), da porre al vertice della struttura. L’operazione avverrebbe attraverso un conferimento in neutralità fiscale ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR delle partecipazioni detenute in ALFA Holding S.p.A. in due Holding, di cui 1 di nuova costituzione e l’altra esistente.
Più precisamente, i soci B e C conferirebbero rispettivamente il 2 ed il 48 per cento delle partecipazioni detenute in ALFA Holding S.p.A. in NEWCO S.r.l. ricevendo in cambio, a seguito del conferimento, il 4 ed il 96 per cento delle quote di NEWCO S.r.l.
Il conferimento delle partecipazioni detenute in ALFA Holding S.p.A. da parte dei soci A e D (48 e 2 per cento) avverrebbe invece in favore di una società esistente, DELTA S.r.l. attualmente partecipata dagli stessi nella misura (rispettivamente) del 90 per cento e del 10 per cento. E’ inoltre intenzione del socio D donare le partecipazioni detenute in ALFA Holding S.p.A. (pari al 2 per cento) e in DELTA S.r.l. (pari al 10 per cento) al coniuge, la quale in prospettiva le lascerà alla figlia socio A. Al riguardo, l’Istante precisa che nella seconda donazione il coniuge donerebbe al socio A (detentore del 90 per cento delle partecipazioni in DELTA S.r.l.) il 6 per cento della partecipazioni detenute in DELTA S.r.l. e ricevute dal socio D, in modo che in esito alla doppia donazione la conferitaria DELTA S.r.l. risulti essere partecipata dal socio A per il 96 per cento ed dal coniuge (del socio D) per il 4 per cento.
Ad ogni modo, entrambi i conferimenti avverranno iscrivendo nella contabilità di ciascuna società conferitaria le partecipazioni conferite al valore corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto in capo ai conferenti, ricostruito e riepilogato in un prospetto. Ciò posto, in relazione alla prospettata fattispecie di conferimento delle azioni detenute in ALFA Holding S.p.A. in – rispettivamente – NEWCO S.r.l. e DELTA S.r.l., l’Istante ed i soci, per ciò che concerne la fruizione del regime a “realizzo controllato” di cui all’articolo 177 comma 2-bis del TUIR, chiedono:
1) se sia di ostacolo all’applicazione della richiamata norma il carattere congiunto del conferimento, che avverrebbe in favore di società composte da più soci, in apparente contrasto con la formulazione letterale del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR ove si fa riferimento a «società interamente partecipate dal conferente».
Quanto alla conferitaria DELTA S.r.l., si evidenzia che le percentuali di partecipazioni detenute dai soci preesistenti sono leggermente diverse dalle quote che essi riceverebbero per effetto del conferimento
Laddove si ritenga applicabile l’articolo 177 comma 2-bis del TUIR al conferimento congiunto, l’Istante ed i soci chiedono:
2) se sia di ostacolo all’applicazione della richiamata norma il possesso – diretto o indiretto – da parte della società conferita ALFA Holding S.p.A. e tramite la controllata al 100 per cento BETA S.p.A. di partecipazioni di minoranza, in apparente contrasto con la formulazione letterale del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR ove si afferma che «Per il conferimento di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa».
La questione assume rilevanza per le partecipazioni dettagliatamente indicate nell’istanza, le quali, atteso il letterale della disposizione e tenuto conto della catena partecipativa, non supererebbero – per ognuno dei gruppi conferenti – il limite del 20 per cento dei diritti di voto o del 25 per cento del patrimonio;
3) quali siano le conseguenze derivanti dal possesso di partecipazioni – puntualmente indicate nell’istanza – eccedenti i limiti previsti dalla legge;
4) se il limite del 20 per cento dei diritti di voto (o del 25 per cento del patrimonio) delle partecipazioni indirettamente conferite vada verificato con riferimento ad ogni singolo conferente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ed i soci ritengono che le circostanze ed i fatti sopra illustrati non siano di ostacolo all’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR. In particolare, in relazione al quesito sub. 1), l’Istante ed i soci ritengono ammissibile l’applicazione del regime a realizzo controllato di cui alla richiamata norma al conferimento plurimo delle partecipazioni da essi detenute in ALFA Holding S.p.A. rispettivamente in NEWCO S.r.l. e DELTA S.r.l.
Per ciò che concerne i quesiti sub. 2) e 3), l’Istante ed i soci ritengono che il vincolo posto dal comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR relativo alle percentuali di possesso delle partecipazioni indirettamente detenute si riferisca solo alle società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, con esclusione pertanto delle società agricole. In ogni caso, laddove le partecipazioni indirettamente detenute non raggiungano le soglie fissate dal comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR (20 per cento dei diritti di voto o del 25 per cento del patrimonio netto), sarebbe possibile rimuovere l’impedimento procedendo all’alienazione della singola partecipazione indirettamente detenuta priva dei requisiti di legge.
Relativamente al quesito sub. 4), si ritiene che la verifica delle citate soglie vada effettuata per “gruppo” di soggetti conferenti e non per singolo conferente.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 11-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni.
La novella legislativa interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2, cui fa rinvio, ovvero lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono “scambiate”.
Con circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. “valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale – presso ciascun soggetto conferente – della partecipazione conferita (neutralità indotta). Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR è peraltro subordinata al ricorrere di due circostanze:
1) i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall’articolo 11-bis del Decreto Crescita, con l’inserimento del comma 2-bis secondo cui «Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lett. a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».
Per effetto della novella il regime di realizzo controllato è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.
Il comma 2-bis amplia pertanto l’ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell’applicazione del regime a realizzo controllato, non più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto da parte della società scambiata.
La collocazione del comma 2-bis all’interno della disciplina generale di cui all’articolo 177 del TUIR nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis alle “partecipazioni conferite” lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).
L’estensione del regime è subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni seguenti:
1. le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in una società interamente partecipata dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.
Al riguardo, il riferimento al “conferente” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.
Nella medesima direzione si colloca il secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, avente ad oggetto il conferimento di partecipazioni detenute in una holding. Anche in questo caso la determinazione delle percentuali di partecipazioni conferite ai fini dell’ingresso nel regime ha luogo – tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa – “relativamente al conferente”, con esclusione dei conferimenti plurimi.
Nel regime delineato dall’articolo 177 del TUIR coesistono pertanto due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l’obiettivo finale è il conseguimento del c.d. controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all’oggetto del conferimento (che deve essere una partecipazione definibile come qualificata, richiamando il citato comma 2-bis i medesimi requisiti indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR) e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente. Quest’ultimo sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.
Ciò posto, con riferimento al quesito sub. 1), ed alla luce di quanto precede, si ritiene che, nella fattispecie prospettata, al conferimento contestuale delle partecipazioni detenute in ALFA Holding S.p.A. dai soci B e C in NEWCO S.r.l., nonché delle partecipazioni in ALFA Holding S.p.A. detenute dai soci A e D in DELTA S.r.l. non sia applicabile il regime di realizzo controllato di cui al comma 2- bis dell’articolo 177 del TUIR per mancata integrazione del requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis. Parimenti, il regime in esame non è applicabile nei casi in cui il conferimento venga eseguito in favore di società che non risultino interamente partecipate dal conferente.
Stante l’unitarietà delle operazioni complessivamente prospettate, la risposta al primo quesito assorbe gli altri.