AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 febbraio 2021, n. 113
Conferimento di una quota di start-up innovativa in un PIR Alternativo – chiarimenti sulle cause di decadenza dall’agevolazione da articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente istante (di seguito, Istante) dichiara di aver investito euro 7.500 nel mese di ottobre 2019 in società iscritta nel registro delle società “start-up innovative”.
L’investimento è stato posto in essere tramite una piattaforma di equità crowfunding e la sottoscrizione della quota è avvenuta tramite il servizio di rubricazione quote di cui all’articolo 100-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 98 (TUF), offerto da una Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), la quale dunque detiene la quota in nome proprio ma per conto del contribuente istante.
L’Istante rappresenta che la Società è una start-up innovativa e che, essendosi verificate tutte le condizioni previste dall’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le disposizioni attuative di cui al d.m. 7 maggio 2019, beneficerà della detrazione dall’Irpef del 30 per cento della somma investita.
E’ intenzione dell’Istante istituire presso un società fiduciaria residente in Italia un “PIR Alternativo” nel quale verrà conferito, oltre alla la Quota, anche del denaro.
Al riguardo l’Istante rappresenta che “In aderenza a quanto contenuto nella circolare n. 3/E, paragrafo 3, del 26 febbraio 2018, verrà concluso con la società fiduciaria un “mandato fiduciario senza intestazione” e, pertanto, la quota resterà intestata a nome dell’Istante”.
Il denaro sarà successivamente investito, al fine di rispettare per i due terzi dell’anno i limiti di composizione del portafoglio e di concentrazione previsti dalla normativa PIR.
L’Istante chiede chiarimenti circa la corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del d.m. 7 maggio 2019, il quale disciplina le cause di decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per gli investimenti in start-up/PMI innovative, al fine di comprendere se il conferimento della quota detenuta nel PIR Alternativo rappresenti una causa ostativa per la fruizione della detrazione fiscale pari al 30 per cento dell’investimento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il conferimento nel PIR (realizzato entro tre anni dall’investimento) di uno strumento per il quale sia stata applicata (o possa essere applicata, ove il conferimento intervenga prima di aver presentato il modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta in cui è stato realizzato l’investimento) l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 (ossia la detrazione del 30 per cento), non determini la decadenza dall’agevolazione (ovvero ne impedisca l’applicazione) ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a ), del d.m. 7 maggio 2019. In merito, viene rappresentato che il conferimento nel PIR Alternativo non determina una monetizzazione economica dell’investimento e, nel caso di specie, nemmeno un mutamento nella titolarità della quota (la quale resterà intestata a nome del contribuente istante, essendo gestita dall’intermediario tramite un mandato fiduciario senza intestazione), ma solo una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti (previa, tassazione dei plusvalori latenti maturati fino al momento del conferimento nel PIR).
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che non è oggetto della presente risposta, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, la verifica dei requisiti previsti per l’applicazione della disciplina fiscale in tema di start-up innovative di cui all’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 nonché in materia di piani di risparmio a lungo termine (PIR), costituiti ai sensi dell’articolo 100 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, successive modificazioni.
L’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012, prevede, a decorrere dall’anno 2017, una detrazione Irpef nella misura del 30 per cento dell’investimento in start-up innovative e per un ammontare non superiore ad un milione di euro (cfr. commi 3-bis e 7-bis).
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal d.m. 7 maggio 2019 recante « Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative».
L’articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale prevede che il diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 4 del medesimo decreto «decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.».
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6 «Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) la perdita dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta (i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato».
In merito alla causa di decadenza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del d.m. 7 maggio 2019, nella circolare 11 giugno 2014, n. 16/E è stato chiarito che la stessa è posta a tutela della necessità di rispettare un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni start-up innovative ed opera nel caso il trasferimento, anche parziale, a terzi delle stesse.
La disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (PIR), invece, prevede un regime di esenzione dei redditi di capitale e dei redditi diversi, con esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente e di quelli derivanti da partecipazioni che sono considerate “qualificate” ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 67 del Tuir, percepiti, al di fuori di attività d’impresa, da persone fisiche residenti in Italia e rinvenienti da strumenti finanziari inseriti nel piano.
In merito alla cumulabilità delle misure dell’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 e della disciplina dei PIR, nella circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E è stato osservato, che in linea generale, le problematiche in materia di cumulo vengono a porsi in relazione alla concomitante applicazione di un’agevolazione con altri incentivi, concessi anche per finalità diverse, ma aventi ad oggetto (in tutto o in parte) gli stessi investimenti ammissibili e gli stessi presupposti di applicabilità.
Al riguardo, nel citato documento di prassi è stato chiarito che l’ambito oggettivo di applicazione delle due misure agevolative è differente, in quanto gli incentivi di cui al predetto articolo 29 hanno ad oggetto gli investimenti effettuati dai soggetti Irpef e Ires nel capitale sociale di start up innovative, mentre il regime di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge di bilancio 2017 ha ad oggetto, in estrema sintesi, gli investimenti effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale, in strumenti finanziari mediante un PIR.
Pertanto, considerata anche l’assenza di specifiche preclusioni poste dalle relative normative, si è ritenuto che le due misure siano tra loro compatibili con la conseguenza che gli investitori persone fisiche possono beneficiare cumulativamente degli incentivi accordati dalle rispettive norme agevolative.
Ai fini della costituzione di un PIR, l’articolo 101, comma 1, della legge di bilancio 2017 dispone che il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare gli “investimenti qualificati”, ai sensi del comma 102 del citato articolo 1 e delle successive disposizioni in materia, attraverso un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando l’opzione per l’applicazione del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In merito al conferimento di strumenti finanziari in un PIR, il penultimo periodo del comma 102 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 prevede che «Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l’intermediario applica l’imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997».
In sostanza, il conferimento di uno strumento finanziario (come nel caso di specie della quota societaria) in un PIR è equiparato ad una cessione a titolo oneroso, e, in tal caso, l’intermediario applica l’imposta secondo le modalità indicate dall’articolo 6, del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato.
Tale presunzione di cessione a titolo oneroso è finalizzata ad escludere dal regime agevolato – consistente nella non imponibilità dei redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano ed effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla specifica normativa – i redditi di capitale e i redditi diversi prodotti fino alla data del conferimento dello strumento finanziario nel PIR (cfr. circolare n. 3/E del 2018).
Chiarito tale aspetto, occorre verificare se il conferimento della quota in oggetto nel PIR Alternativo, in quanto assimilato ad una cessione a titolo oneroso, costituisca causa di decadenza dall’agevolazione prevista per gli investimenti in start-up innovative.
In proposito, come chiarito la causa di decadenza dall’agevolazione delle start-up innovative cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), è posta a tutela della necessità di rispettare un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni (c.d. holding period) ricevute in cambio degli investimenti agevolati ed opera se prima del decorso del triennio di sorveglianza intervenga il trasferimento a terzi delle partecipazioni nelle start-up innovative.
Il comma 3 del citato articolo 6 individua alcune fattispecie in cui non si verifica la decadenza dal beneficio fiscale, che come evidenziato dalla relazione illustrativa rappresentato circostanze in cui “pur spogliandosi dell’investimento non si perde l’agevolazione fiscale”.
Dalla lettura combinata delle suddette norme e della relazione illustrativa emerge che l’ipotesi di decadenza prevista dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 del d.m. del 2019 presuppone il disinvestimento dal parte del sottoscrittore (ferme restando le predette eccezioni).
Coerentemente a tale impostazione non costituisce causa di decadenza dall’agevolazione fiscale né il trasferimento a titolo gratuito né quello per causa di morte che è, peraltro, indipendente dalla volontà del soggetto che ha beneficiato dell’agevolazione.
Sulla base di tali considerazioni, il conferimento in un PIR di un investimento in una start-up innovativa, non comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 dal momento che, ai fini di tale agevolazione, non si determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell’investimento e che, ai fini dell’agevolazione dei PIR, si realizza esclusivamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti ai quali, al ricorrere delle condizioni previste, sarà riconosciuta la detassazione.
Nel caso di specie, posto che come chiarito nella risposta n. 96 del 5 aprile 2019 anche le quote di start-up innovative acquistate tramite una piattaforma di equità crowfunding possono essere incluse tra gli “investimenti qualificati” dei PIR (aspetto non oggetto di esame in questa sede), si ritiene che il conferimento della quota detenuta dal contribuente in un PIR Alternativo istituito presso un società fiduciaria residente non costituisce causa di decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per le start-up innovative, non realizzandosi un disinvestimento e permanendo la titolarità dell’investimento da parte dell’Istante.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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