La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20308 del 4 settembre 2013 intervenendo in materia di imposta proporzionale di registro ha stabilito che è applicabile l’imposta di registro con aliquota dell’1% quando i soci di una S.r.l. decidono di conferire nella società un’immobile di loro proprietà.
Non è possibile prevedere per queste operazioni un’aliquota più bassa, poiché la riduzione allo 0,50% risulta prevista in sede europea soltanto per il conferimento di interi patrimoni o rami aziendali. Infatti, la riduzione allo 0,50% dell’aliquota sui conferimenti è stata prevista dall’articolo 7, modificata poi dalla Direttiva CEE 73/80, soltanto in relazione al conferimento di interi patrimoni o rami aziendali, operazioni successivamente esentate totalmente in forza della Direttiva CEE 30/85.
Operazioni diverse da quelle di conferimento integrale di patrimonio o di ramo aziendale sono, invece, rimaste soggette ad un’unica aliquota facoltativa ma in ogni caso non superiore all’1%.
In virtù di questa deroga la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che le imposte di registro, ipotecarie e catastali rientrano nella citata previsione derogatoria della direttiva che consente agli Stati membri di riscuoterle “purchè diritti e tributi non siano superiori a querlli applicabili su qualunque altro atto di trasferimento di proprietà effettuato da soggetti privati o da società non commerciali”.
La vicenda ha avuto origine dalla notifica avvenuta alla società contribuente dell’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui veniva richiesto il pagamento dell’imposta proporzionale di registro, delle imposte di trascrizione catastali e Invim in relazione al verbale di assemblea straordinaria della società. Avverso, il predetto, atto impositivo la società proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva parzialmente le doglianze del ricorrente. Veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Nel caso di specie “veniva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 15 L. 289/2002 e contro la richiesta di applicazione all’atto di conferimento dell’aliquota unica dell’1%, mentre era accolta parzialmente l’impugnazione per il resto, determinando l’imposta di registro con l’aliquota del 4%, anziché del 8% in relazione al terreno di pertinenza del capannone industriale, confermando la tassazione al 7% dell’immobile identificato come palazzina, uffici e abitazione.”
La società contribuente proponeva ricorso per la cassazione della decisione dei giudici di merito depositando il ricorso alla Corte Suprema.
Gli Ermellini chiariscono e precisano che “l’art. 4 ella Direttiva CEE n. 69/335 deve essere interpretato nel senso che detta imposta non è dovuta in ipotesi di incremento del capitale attraverso conferimenti, senza distinzione tra beni mobili o immobili, in quanto “ratio” sottesa alla normativa comunitaria dettata “in subiecta materia”, e volta a favorire, anche con agevolazioni di carattere fiscale – quale l’applicazione dell’imposta fissa di registro anziché di quella proporzionale, più gravosa -tali operazioni (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14169 del 24/09/2003)”