AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 12 del 1° agosto 2025

Conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energie – Aliquota IVA – Articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Decorrenza modifiche

Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (di seguito, ”Istante” o ”Associazione”) chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (i.e. Legge di Bilancio 2025).

Tale disposizione, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ha modificato la Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”) per escludere «il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia» dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, prevista dal numero 127sexiesdecies).

L’Associazione chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare sulla fattura emessa dopo il 1° gennaio 2025 ma riferita a una prestazione di servizio di conferimento, eseguita prima del 31 dicembre 2024. In altri termini, chiede se l’aliquota IVA ordinaria attualmente prevista riguarda le prestazioni di servizio effettuate dal 1° gennaio 2025 oppure quelle pagate a partire dalla medesima data, a prescindere dal momento in cui sono eseguite.

Soluzione interpretativa prospettata

L’Istante non propone alcuna soluzione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In virtù della modifica apportata dall’articolo 1, comma 49 della Legge di Bilancio 2025, a decorre dal 1° gennaio 2025, il n. 127sexiesdecies) della Tabella A, Parte III del Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento per le «prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall’articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione».

La modifica normativa ha dunque determinato l’esclusione dall’agevolazione in parola delle prestazioni di «conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia (…) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del [n.d.r. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152]», le quali sono ora soggette all’aliquota IVA ordinaria.

In merito al quesito posto dall’Associazione, in assenza di disposizioni transitorie ad hoc, ossia norme che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina IVA, occorre far riferimento all’articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto IVA che, nel disciplinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, prevedono che «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (…).

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (cfr. circolare n. 32/E del 5 novembre 2013, paragrafo n. 2 e circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, paragrafi nn. 2, 3 e 4, cui si rimanda).

Ne deriva che le prestazioni di «conferimento in discarica e [n.d.r. di] incenerimento senza recupero efficiente di energia, (…), di rifiuti urbani e di rifiuti speciali (…)» sono soggette all’aliquota IVA ordinaria quando:

in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024, il relativo corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025;

in assenza di pagamenti entro il 31 dicembre 2024, di tutto o parte del corrispettivo, la relativa fattura è emessa a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l’aliquota IVA del 10 per cento restano valide. Ugualmente validi restano i pagamenti effettuati, entro la medesima data, considerando applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.

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