La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 42640 depositata il 17 ottobre 2013 intervenendo in materia di sequestro per equivalente ha affermato che emerge la piena consapevolezza del liquidatore, al momento della nomina, della consistenza patrimoniale della società, di cui ha assunto l’amministrazione, e in dipendenza di tale piena contezza della situazione societaria non può darsi rilievo alla situazione di difficoltà economica dell’obbligato al fine di escludere la sussistenza del fatto (Cass. 30/3/2011, n. 13100).
Per cui in considerazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza in commento risulta difficile giustificare la propria buona fede e inconsapevolezza laddove vengano contestati dall’Amministrazione i reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000) o di IVA (art. 10-ter del medesimo decreto).
La vicenda ha riguardato un liquidatore nominato prima della scadenza che determina il consumarsi del reato di cui agli articoli 10-bis D.Lgs. 74/2000 riguardante l’ omesso versamento di ritenute per oltre 477 mila euro, oltre la soglia di punibilità stabilita dalla norma in cinquanta mila euro, che aveva condotto al sequestro preventivo dei beni del liquidatore della società. Il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento di sequestro emesso dal Gip, considerando che “l’indagato sarebbe stato nell’impossibilità di versare le ritenute d’imposta, in quanto aveva assunto la qualifica di liquidatore soltanto 18 giorni prima della scadenza del termine per procedere a detto versamento”.
Il Procuratore della Repubblica ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del Tribunale, basando il ricorso su un unico motivo di censura.
Gli Ermellini nel rispetto dell’orientamento della stessa Corte hanno evidenziato che la fattispecie di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, così come quella di cui all’art.10-ter, “si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge” per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, in caso di l’omesso versamento riguardi le ritenute, o per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, nel caso dell’IVA.
Per i giudici di legittimità, la circostanza che il liquidatore sia stato nominato alcuni giorni prima dello spirare del termine per evitare il consumarsi del reato e non avesse avuto il tempo per reperire le necessarie risorse finanziarie, è del tutto irrilevante, qualora vi sia piena consapevolezza della situazione al momento in cui ha accettato la carica.
Per cui alla luce di quanto statuito dalla Corte Suprema con la sentenza in oggetto la sentenza del Tribunale del Riesame in ordine al dissequestro dei beni poteva trovare applicazione solo laddove “ictu oculi” fosse stata “evidente la totale inconsapevolezza del prevenuto”.
Nel caso di specie il liquidatore “al momento dell’assunzione dell’incarico è stato posto nella condizione di avere piena contezza della situazione finanziaria della società e degli obblighi gravanti sulla stessa”.
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