La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 39427 depositata il 24 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali internazionali ha statuito che, in caso di frode fiscale transnazionale, al profitto è applicabile il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca anche nel caso in cui il reato sia stato compiuto prima dell’entrata in vigore della riforma del 2008 che ha introdotto in Italia tale misura ablativa.
Gli Ermellini hanno evidenziato nelle motivazioni della sentenza in commento che: “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall’articolo 11 della Legge n. 146/2006 per i reati transazionali è applicabile anche al profitto dei reati di frode fiscale rientranti nel programma associativo di un’organizzazione criminale transazionale, perché tale reato-fine costituisce reato transazionale in base all’articolo 3, comma 1, lettera c), della richiamata Legge n. 146 /2006.
Ciò a presindere dall’ulteriore considerazione che, come ricordato dallo stesso ricorrente, la frode fiscale per cui si procede è relativa all’anno di imposta 2007, con la conseguenza che il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione per il successivo anno 2008 e, cioè, in un momento comunque successivo all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 244/2007.”
La vicenda ha visto protagonista l’indagato accusato, tra l’altro, del delitto di associazione per delinquere a carattere transnazionale, ai sensi per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
Il Gip aveva disposto sequestro preventivo per equivalente di beni degli indagati – tra i quali L. E., odierno ricorrente – sia in relazione al delitto dì criminalità transnazionale sia in relazione ai delitti di frode fiscale, relativo all’anno 2007, e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commessi entrambi nel 2008.
Avverso il provvedimento aveva proposto richiesta di riesame l’indagato E.; richiesta rigettata dal Tribunale, il quale aveva confermato il decreto di sequestro preventivo.
L’indagato avverso la decisione dei giudici di merito propone ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza. Gli Ermellini ritengono infondato il ricorso proposto.