L’INPS con la circolare n. 230 del 29 dicembre 2016 ha fornito dei chiarimenti in tema di fruizione del congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato (D.Lgs. 151/2001 art.32, commi 1-bis e 1-ter, ) e sulle modalità transitorie di compilazione del relativo flusso UniEmens, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici.
In particolare l’INPS rammenta che il congedo parentale su base oraria può essere fruito :
- nella modalità stabilita dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello,
- oppure in base al criterio generale stabilito dall’art.32, comma 1-ter, del T.U. maternità/paternità ,
Le due modalità di fruizione del congedo parentale sono tra loro alternative e pertanto l’utilizzo dell’una esclude l’altra.
In particolare nel caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo , la fruizione del congedo parentale potrà avvenire su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.
Nel caso di assenza di contrattazione collettiva la fruizione potrà avvenire su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale ( attenzione: non “fino alla metà” dell’orario medio giornaliero).
Per quanto concerne il calcolo dell’indennità, si evidenzia che ad oggi la base di calcolo dell’indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera.
Vengono successivamente trattati i seguenti argomenti:
- Nuovi elementi del flusso UniEmens.
- Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MA0.
- Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MB0.
- Modalità di correzione delle denunce già inviate
- Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate.
Durata
E’ possibile alternare e sommare le due formule di congedo, frazionato o giornaliero (utilizzando due diverse procedure online) ma la durata complessiva del congedo parentale resta tuttavia quella consueta, ossia sei mesi: la modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale: restano invariati i limiti complessivi e individuali entro cui genitori dipendenti possono assentarsi dal lavoro.
Cumulabilità
Il congedo parentale su base oraria è cumulabile con permessi e riposi disciplinati da disposizioni diverse dal T.U. come ad esempio quelli della Legge 104, quando fruiti in modalità oraria. Lo specifica il messaggio INPS 6704/2015, che rettifica quanto indicato nella circolare n. 152/2015 al par. 2.1 ultimo capoverso, in cui si fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”. Il congedo a ore non è invece cumulabile con i riposi giornalieri per allattamento ed i permessi orari per assistenza ai figli disabili.
Presentazione domanda
La domanda di congedo a ore si presenta mediante specifica procedura telematica con PIN dispositivo, tra i servizi INPS (“Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” > “Maternità” > “Acquisizione domanda”). Ogni domanda di congedo a ore si riferisce ad un singolo mese solare. Se serve, quindi, bisogna presentare una domanda per ogni periodo che ricade in un diverso mese solare.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 25 febbraio 2021, n. C-129/20 - L’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse…
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- Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino - INPS - Circolare 16 maggio 2023, n. 45
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