L’Inps, con la circolare n. 237 del 30 dicembre 2016, fornisce chiarimenti e precisazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2016, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione. La finalità di tali operazioni è quella di determinare con precisione il valore dell’imponibile contributivo e consentire l’esatta applicazione delle relative aliquote, nonché di imputare all’anno di competenza tutti gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio.
La circolare in commento chiarisce che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio contributive, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2016”, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16 gennaio 2017, anche con quella di competenza di “gennaio 2017” , attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Inoltre si ricorda che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2017”, con scadenza di pagamento entro il termine del 16 marzo 2017, senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2017”.
Infine la circolare esamina le fattispecie che possono esserne oggetto, a cominciare dalla presenza di elementi variabili della retribuzione, che abbiano determinato l’aumento o la diminuzione della retribuzione imponibile di competenza dicembre 2016, i cui adempimenti contributivi se assolti nel mese di gennaio 2017, devono essere evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi”, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Anche l’eventuale superamento del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ai sensi dell’art. 2, comma 18 della L. 335/1995 (che, per il 2016, è pari a 100.324 euro), rappresenta una criticità ricorrente nell’ambito delle operazioni di conguaglio.
Qualora nel corso dell’anno l’imponibile è stato determinato in modo erroneo, con un conseguente (indebito) versamento di contribuzione anche sulla parte eccedente il massimale o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS, si dovrà procedere al recupero o al maggiore versamento della contribuzione utilizzando le specifiche “CausaleVarRetr” di “VarRetributive”.
Qualora, invece, debba recuperare la contribuzione versata sul compenso ferie non godute, nel caso in cui il lavoratore le abbia invece effettivamente fruite dopo il periodo di assoggettamento contributivo, il datore di lavoro può, con la causale “FERIE”, modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale il compenso per ferie non godute è stato assoggettato a contribuzione e, contestualmente, recuperare la contribuzione già versata.
Diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, sotto il profilo previdenziale, il superamento della predetta soglia comporta che il datore di lavoro che procede al conguaglio effettui il versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui distribuiti, senza tenere conto, quindi, di analoghe erogazioni effettuate al medesimo dipendente da altri datori di lavoro.
Altre precisazioni contenute nella circolare in esame riguardano le operazioni da effettuare in caso di passaggio di lavoratori (art. 2112 c.c.) e di cessione del contratto di lavoro tra società.
In questi casi, il conguaglio spetta al datore di lavoro subentrante che, in caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra, dovrà utilizzare gli appositi codici “TipoAssunzione” e “TipoCessazione” “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
L’Istituto ricorda, infine, che il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di “VarRetributive”, “InquadramentoLav”, valorizzando l’elemento “Matricola Azienda” con il codice dell’azienda di provenienza.
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