CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 16 dicembre 2021, n. 116
Conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’anno 2021
Allegato alla presente si acclude un prospetto in Excel, con relativi fogli (A-B-C-D), inerente il numero degli iscritti sulla base del quale sarà calcolato l’ammontare del conguaglio contributivo dovuto per l’anno 2021.
Entro il 31 gennaio 2022 dovrà essere restituita al Consiglio Nazionale, debitamente compilata, la seguente documentazione allegata:
– Il prospetto in Excel elaborato con le relative formule per il calcolo preimpostato, composto da due fogli: il primo evidenzia il conguaglio e gli eventuali residui dell’anno 2021; il successivo rileva i residui, se accertati, e il conguaglio delle quote degli iscritti morosi per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare e il provvedimento di sospensione negli anni 2019 e 2020.
– I fogli (allegati A_B_C_D) nel caso in cui siano stati redatti i campi corrispondenti nel prospetto in Excel
Si precisa che, l’importo del conguaglio dovuto per l’anno 2021, sarà determinato tenendo conto di quanto segue:
– il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall’Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche nel caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell’anno;
– il contributo annuale è dovuto al Consiglio Nazionale anche per gli iscritti e le STP che richiedono la cancellazione in corso d’anno
– in caso di trasferimento la quota è dovuta dall’Ordine territoriale che l’ha effettivamente riscossa.
A tal fine si prega di indicare l’Ordine che ha riscosso nell’ apposito allegato;
– i passaggi dall’Albo all’Elenco e viceversa, nell’ambito del medesimo Ordine non incidono ai fini del calcolo complessivo del contributo;
– come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento per la riscossione dei contributi, le quote non riscosse dall’Ordine e dovute dagli iscritti morosi per i quali l’Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione, ovvero di aver aperto, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità potranno non essere versate al Consiglio Nazionale. Nel caso concreto, ipotizzando un iscritto moroso, l’Ordine potrà non versare al Consiglio Nazionale:
– la quota per il primo anno purché dimostri di aver avviato il procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
– la quota per il secondo anno purché dimostri di aver irrogato, nell’anno di competenza, il provvedimento della sospensione ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 139/2005
– la quota del terzo anno a condizione che, nell’anno di competenza, abbia emesso il provvedimento della cancellazione dall’Albo o dall’Elenco speciale per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall’art. 36, comma 1 lett. C) del D.Lgs. 139/2005. In caso contrario le quote dei tre anni dovranno essere versate al Consiglio Nazionale.
– L’adozione del provvedimento disciplinare non fa venire meno, in ogni caso, i doveri di riscossione dei contributi da parte dell’Ordine territoriale ed il successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
Alla luce di quanto suesposto, il numero degli iscritti sulla base del quale si ridetermina l’ammontare del contributo dovuto per l’anno 2021 si calcola come segue:
n. iscritti al 31.12.2020 | + | |
n. nuovi iscritti nell’anno 2021 | + | |
n. iscritti per trasferimenti da altri Ordini | + | Solo se il contributo è stato riscosso dall’Ordine in cui l’iscritto si è trasferito |
n. cancellati per trasferimenti ad altri Ordini | – | Solo se il contributo è stato riscosso dall’Ordine in cui l’iscritto si è trasferito |
n. cancellati per morosità/decesso | – | Solo se il contributo non è stato riscosso (inviare elenco degli iscritti cancellati o deceduti indicando la data del provvedimento di cancellazione) |
n. iscritti per i quali occorre versare il contributo per l’anno 2021, fermo restando la determinazione delle quote dei sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare per morosità | = |
Pertanto, il conguaglio dovuto per l’anno 2021 sarà dato dalla differenza tra il contributo determinato in base ai criteri di cui sopra e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31/12/2020, e dovrà essere versato entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Rimarranno da corrispondere gli importi relativi alla gestione degli iscritti sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità.
Entro il 31 gennaio 2022 dovrà, altresì, essere versato il conguaglio relativo agli anni 2019 e 2020 inerente gli iscritti morosi per i quali, in detti anni, sono stati avviati i procedimenti disciplinari e irrogati i provvedimenti di sospensione.
Si rammenta, altresì, che gli Ordini sono responsabili dell’esazione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale e che, nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 139/2005.
Si raccomanda l’opportunità di provvedere al versamento dei contributi dovuti tramite bonifico bancario, a favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul seguente c/c, comunicando l’avvenuta disposizione all’indirizzo mail ufficioamministrazione@commercialisti.it, al fine di evitare disfunzioni nelle operazioni di imputazione contabile:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA 11 DI ROMA
Codice IBAN: IT95G0569603200000013133X48
Ai fini dell’individuazione dell’Ordine che esegue gli accrediti, si prega di inserire nella disposizione di bonifico, come dato riguardante l’ordinante, l’Ordine di provenienza seguito dalla sigla ODCEC.
Allegato 1
Testo dell’allegato
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- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 19 dicembre 2018 , n. 101 - Conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’anno 2018
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- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 30 ottobre 2020, n. 128 - Contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell'art. 29 lett. H) del D.lgs. 139/2005 per l'anno 2021
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