CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 14 dicembre 2022, n. 120
Conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’anno 2022
Allegato alla presente accludo un prospetto in Excel, con relativi fogli (A-B-C-D), inerente il numero degli iscritti sulla base del quale sarà calcolato l’ammontare del conguaglio contributivo dovuto per l’anno 2022.
Entro il 31 gennaio 2023 dovrà essere restituita al Consiglio Nazionale, debitamente compilata, la seguente documentazione allegata:
– Il prospetto in Excel elaborato con le relative formule per il calcolo preimpostato, composto da due fogli: il primo evidenzia il conguaglio e gli eventuali residui dell’anno 2022; il successivo rileva i residui, se accertati, e il conguaglio delle quote degli iscritti morosi per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare e il provvedimento di sospensione negli anni 2020 e 2021.
– I fogli (allegati A-B-C-D) nel caso in cui siano stati redatti i campi corrispondenti nel prospetto in Excel.
Ti preciso che, l’importo del conguaglio dovuto per l’anno 2022, sarà determinato tenendo conto di quanto segue:
– il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall’Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche nel caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell’anno;
– il contributo annuale è dovuto al Consiglio Nazionale anche per gli iscritti e le STP che richiedono la cancellazione nel corso dell’anno;
– in caso di trasferimento la quota è dovuta dall’Ordine territoriale che l’ha effettivamente riscossa.
A tal fine si prega di indicare l’Ordine che ha riscosso nell’apposito allegato;
– i passaggi dall’Albo all’Elenco e viceversa, nell’ambito del medesimo Ordine non incidono ai fini del calcolo complessivo del contributo;
– come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento per la riscossione dei contributi, le quote non riscosse dall’Ordine e dovute dagli iscritti morosi per i quali l’Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione, ovvero di aver aperto, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità potranno non essere versate al Consiglio Nazionale. Nel caso concreto, ipotizzando un iscritto moroso, l’Ordine potrà non versare al Consiglio Nazionale:
– la quota per il primo anno purché dimostri di aver avviato il procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;
– la quota per il secondo anno purché dimostri di aver irrogato, nell’anno di competenza, il provvedimento della sospensione ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 139/2005;
– la quota del terzo anno a condizione che, nell’anno di competenza, abbia emesso il provvedimento della cancellazione dall’Albo o dall’Elenco speciale per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall’art. 36, comma 1 lett. C) del D.Lgs. 139/2005. In caso contrario le quote dei tre anni dovranno essere versate al Consiglio Nazionale;
– L’adozione del provvedimento disciplinare non fa venire meno, in ogni caso, i doveri di riscossione dei contributi da parte dell’Ordine territoriale ed il successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
Alla luce di quanto già indicato, il numero degli iscritti sulla base del quale si ridetermina l’ammontare del contributo dovuto per l’anno 2022 si calcola come segue:
n. iscritti al 31.12.2021 +
n. nuovi iscritti nell’anno 2022 +
n. iscritti per trasferimenti da altri Ordini + Solo se il contributo è stato riscosso dall’Ordine in cui l’iscritto si è trasferito
n. cancellati per trasferimenti ad altri Ordini – Solo se il contributo è stato riscosso dall’Ordine in cui l’iscritto sì è trasferito
n. cancellati per morosità/decesso – Solo se il contributo non è stato riscosso (inviare elenco degli iscritti cancellati o deceduti indicando la data del provvedimento di cancellazione)
n. iscritti per i quali occorre versare il contributo per l’anno 2022, fermo restando la determinazione delle quote dei sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare per morosità =
Pertanto, il conguaglio dovuto per l’anno 2022 sarà dato dalla differenza tra il contributo determinato in base ai criteri di cui sopra e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31/12/2021, e dovrà essere versato entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Rimarranno da corrispondere gli importi relativi alla gestione degli iscritti sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità.
Entro il 31 gennaio 2023 dovrà, altresì, essere versato il conguaglio relativo agli anni 2020 e 2021 inerente agli iscritti morosi per i quali, in detti anni, sono stati avviati i procedimenti disciplinari e irrogati i provvedimenti di sospensione.
Ti rammento, altresì, che gli Ordini sono responsabili dell’esazione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale e che, nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 139/2005.
Ti raccomando l’opportunità di provvedere al versamento dei contributi dovuti tramite bonifico bancario, a favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul seguente c/cC, comunicando l’avvenuta disposizione all’indirizzo mail ufficivamministrazione@commercialisti.it, al fine di evitare disfunzioni nelle operazioni di imputazione contabile:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
AGENZIA 11 DI ROMA
Codice IBAN: bc1qk55vk7wjgzg3pmxlh59rv5dlgewd9jem5nrt4w
Ai fini dell’individuazione dell’Ordine che esegue gli accrediti, Ti prego di inserire nella disposizione di bonifico, come dato riguardante l’ordinante, l’Ordine di provenienza seguito dalla sigla ODCEC.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 19 dicembre 2018 , n. 101 - Conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’anno 2018
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