La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 25167 depositata il 9 luglio 2025, intervenendo in tema delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha ribadito il principio secondo cui “integra il delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un’operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale” (Cass. Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022)
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società accusato del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 per aver utilizzato nella relativa dichiarazione fatture riferite ad un contratto di appalto di servizi che, in realtà, celava una illecita somministrazione di manodopera. Il Tribunale aveva ritenuto che il contratto d’appalto stipulato dalla società fosse fittizio, in quanto utilizzato per mascherare una somministrazione irregolare di manodopera. La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello che aveva considerato le fatture emesse nell’ambito del suddetto contratto come riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Avverso la decisione di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi. In particolare deduceva l’insufficiente considerazione delle prove testimoniali favorevoli e la mancata motivazione sull’assenza del dolo specifico di evasione fiscale.
I giudici di legittimità hanno richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale “il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l’eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato” (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini, Rv. 287020 -01).”
Inoltre si ricorda che la disciplina in materia di reati fiscali prevede conseguenze penali anche per coloro che emettono fatture o altri documenti per operazioni. Infatti l’articolo 8 del D.Lgs. n. 74/2000 il quale statuisce “1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.