La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 5968 depositata il 6 marzo 2025, intervenendo in tema di configurabilità giuridica quale mutuo condizionato  e della sua validità quale titolo esecutivo, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto

Nella sentenza in commento per i giudici di legittimità la questione attiene esclusivamente alla “astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo, nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante, in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all’avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi“.

Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale.”

Per gli Ermellini i patti accessori ” attengono all’estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.

(… ) Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l’ipotesi in cui, nel contesto dell’unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito – o altro equipollente negozio – presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.

(…) Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all’imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell’obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell’obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l’esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme. 

Per cui per il Supremo consesso il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma.

(…)  Ai quesiti posti dall’ordinanza che ha disposto il rinvio pregiudiziale va quindi data risposta nel senso che, essendo integrato il titolo esecutivo già dal mutuo, quand’anche articolato sulle ulteriori pattuizioni di deposito o pegno irregolari della somma mutuato, non occorre (tranne il solo caso di una espressa esclusione in concreto di una univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario) alcun ulteriore atto, tanto meno dalle forme prescritte per il titolo esecutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata), a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata.  

In definitiva per le Sezioni Unite ciò che rileva e che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.