CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 03 ottobre 2022
Dipartimento per lo sport – Presentazione contributo 2022 – Fondo a ristoro di spese sanitarie e di sanificazione
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto individua le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di verifica, controllo e rendicontazione delle spese al cui ristoro sono destinate le risorse residue del fondo istituito ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato dall’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge. 28 marzo 2022, n. 25, per un totale complessivo di 72.940.247,52 euro.
Art.2
(Riparto delle risorse del fondo)
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2022, i soggetti che possono accedere al Fondo sono le società sportive professionistiche nonché le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
2. Il contributo a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all’articolo 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 4 del 2022.
Art. 3
(Modalità di accesso al fondo ed erogazione del contributo)
1. I richiedenti presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica ai seguenti organismi sportivi:
a) quanto alle società sportive professionistiche, alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o, secondo le indicazioni da esse fornite, alle Leghe che organizzano i rispettivi campionati;
b) quanto alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche, alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono associate.
2. Le richieste di erogazione del contributo a ristoro di spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID 19 devono essere presentate nei termini di cui all’articolo 5, comma 1, e devono contenere l’elenco delle spese sostenute dai richiedenti. L’elenco dei giustificativi delle spese sostenute deve essere distinto per le singole tipologie di voci e accompagnato da copia delle fatture quietanzate o di analoghi documenti contabili nonché dalla certificazione di cui all’articolo 4, comma 3.
3. Ciascuno degli organismi sportivi di cui al comma 1 verifica l’esistenza dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, delle richieste di contributo ricevute, controlla che le spese siano state sostenute nell’ambito delle misure restrittive introdotte per l’emergenza sanitaria e, secondo quanto previsto dall’articolo 4, predispone un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, contenente i dati dei richiedenti e gli elementi identificativi delle spese sostenute di cui al comma 2, secondo periodo, compresa la certificazione di cui all’articolo 4, comma 3. Tale prospetto è trasmesso al Dipartimento per lo Sport entro il termine di cui all’ articolo 5, comma 2.
4. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 3 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo, e provvede a determinare l’ammontare dei relativi contributi.
5. I contributi per i richiedenti verranno ridotti proporzionalmente qualora il loro ammontare complessivo sia superiore al tetto massimo di spesa indicato all’articolo 1.
6. I soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2021 dovranno comunque presentare istanza completa della certificazione di cui all’articolo 4. comma 3; il contributo spettante sarà decurtato dell’importo già percepito in precedenza.
Art.4
(Spese ammissibili)
1. Sono oggetto del contributo le spese effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2, sostenute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.
2. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per:
a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;
b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
c) l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) gli accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
g) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2;
h) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
i) i seguenti accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2:
– Visita medica;
– Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport;
– Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione 02 a riposo, durante e dopo sforzo;
– Ecocardiogramma color doppler;
– ECG a riposo;
– ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);
– Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);
– Esami ematochimici;
– Radiologia polmonare: TAC per COVID+;
– Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +).
3. L’ammontare delle spese sostenute durante l’intero periodo in cui al comma 1 dovrà essere certificato dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Art.5
(Termini)
1. Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate agli organismi sportivi di cui all’articolo 3, comma 1, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Gli organismi sportivi di cui all’articolo 3, comma 1, dovranno presentare i prospetti di cui all’articolo 3, comma 3, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo sport, all’indirizzo uffìciosport@pec.governo.it. entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Art.6
(Controllo e Rendicontazione)
1. Il Dipartimento per lo sport eroga le risorse alle società sportive professionistiche e alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche, previa verifica della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi relativa alle spese di cui all’articolo 4, compresa la certificazione di cui all’articolo 4, comma 3.
Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in conformità alla normativa vigente ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.