CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 22 settembre 2022
Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) (G.U. 22 novembre 2022, n. 273)
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, in conformità a quanto previsto dalle linee guida richiamate in premessa, si intendono per:
a. «PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all’art. 50-ter del CAD;
b. «Aderente»: il soggetto che aderisce all’infrastruttura interoperabilità PDND attraverso il processo di adesione di cui alle linee guida PDND per erogare e usufruire di servizi mediante le funzionalità dell’infrastruttura;
c. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
d. «Erogatore»: è un aderente che rende disponibili e-service ad altri aderenti mediante le funzionalità della infrastruttura interoperabilità PDND, per la fruizione di dati in proprio possesso o per l’integrazione di processi;
e. «E-service»: i servizi digitali, realizzati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n-quater), del CAD, da un erogatore per assicurare l’accesso ai propri dati e/o l’integrazione dei propri processi attraverso l’interazione dei suoi sistemi informatici con quelli dei fruitori che trovano attuazione nell’implementazione di API;
f. «Gestore della PDND»: la società PagoPA S.p.a. a cui, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è attribuita la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l’implementazione della piattaforma di cui all’art. 50-ter del CAD;
g. «Linee Guida PDND»: le linee guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ai sensi dell’art. 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, con determinazione n. 627 del 15 dicembre 2021 e modificate con determinazione n. 26 del 3 febbraio 2022;
h. «Regolamento AgID»: il regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 18-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche adottato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con determinazione n. 611 del 29 novembre 2021;
i. «Portale PDND»: il portale di riferimento della PDND.
Art. 2
Oggetto
1. Con il presente decreto sono individuati, ai sensi dell’art. 50-ter, comma 2-bis del CAD, i termini entro i quali i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 18-bis, 50 e 50-ter del CAD.
Art. 3
Obblighi e termini di accreditamento alla PDND
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2023.
2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 31 marzo 2024.
3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera c), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2024.
4. Gli obblighi di cui ai commi precedenti vigono anche per i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD che, ai sensi dell’art. 50-ter, comma 7, del CAD, decidono di continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
5. Il Gestore della PDND pubblica e aggiorna, sul Portale PDND, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per procedere all’accreditamento e allo sviluppo delle interfacce di programmazione (API).
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita ai sensi degli articoli 18-bis e 50-ter del CAD.
Art. 4
Trasmissione dell’elenco dei soggetti accreditati alla PDND
1. Il Gestore della PDND trasmette trimestralmente all’AgID l’elenco dei soggetti aderenti alla PDND, anche ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 18-bis del CAD nei confronti dei soggetti che violano gli obblighi di cui all’art. 3.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Fermi restando gli obblighi di cui all’art. 3, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD possono anche aderire alla PDND sin dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Fermi restando in ogni caso gli obblighi di cui all’art. 3, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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