CONSIGLIO dei MINISTRI – Delibera del 28 dicembre 2022
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana ed estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico, al territorio della Regione Marche (G.U. 7 gennaio 2023, n. 5)
Art. 1
Proroga dello stato di emergenza
1. Ai sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana.
Art. 2
Estensione alla Regione Marche
1. A sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono altresì estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico, al territorio della Regione Marche.
2. Per l’attuazione degli interventi derivanti dal comma 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l’attuazione dei primi interventi relativi al comma 2, di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di complessivi euro 965.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018.
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