CONSIGLIO dei MINISTRI – Delibera del 4 dicembre 2025

Autorizzazione all’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto – per l’annualita’ 2024 – delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi)

Delibera

ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare l’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilita’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto – per l’annualita’ 2024 – delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), che costituisce parte integrante della presente delibera. La presente delibera sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Riparto – per l’annualita’ 2024 – delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi)

Art. 1

Adozione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalita’ richiamate in premessa, con il presente decreto sono adottati, in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, i criteri definiti dal tavolo tecnico istituito con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, al fine di ripartire le risorse assegnate al Fondo per le persone con disabilita’ grave prive dell’assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, in maniera coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

2. Sulla base delle proposte formulate dal tavolo tecnico, i criteri di riparto di cui al comma 1, sono utilizzati, per gli anni 2024, 2025 e 2026, in concorrenza con i criteri gia’ individuati dall’art. 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze. Nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono indicate le modalita’ di riparto delle risorse per le annualita’ 2024, 2025 e 2026.

Art. 2

Applicazione dei criteri di riparto per l’annualita’ 2024

1. In applicazione dei criteri sperimentali di cui all’art. 1, comma 1, per l’annualita’ 2024 le risorse del Fondo per le persone con disabilita’ grave prive dell’assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 sono ripartite con le seguenti modalita’:

 a) l’80% delle risorse complessive e’ attribuito sulla base dei criteri gia’ individuati dall’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016;

 b) il restante 20% delle risorse e’ attribuito in ragione della quota di persone con disabilita’ grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall’art. 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta’ compresa tra 18 e 64 anni che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati forniti dall’ISTAT e dall’INPS.

Art. 3

Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare per l’annualita’ 2024

1. Le risorse assegnate per l’anno 2024 al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, pari complessivamente ad euro 72.295.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all’art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016. Il riparto delle risorse e le quote attribuite alle regioni sono riportati in tabella 1, colonna C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, la somma complessiva di 15 milioni di euro e’ specificamente destinata al rafforzamento dell’assistenza alle persone con disabilita’ grave, di cui all’art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016, al fine del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio in favore dei beneficiari delle progettualita’ da realizzarsi con le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare. In tabella 1, colonna D, sono riportate per ciascuna regione le quote riferite alle risorse di cui al presente comma.

3. Le regioni provvedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, le regioni provvedono ad inserire nella specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali (SIOSS), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalita’ di cui all’art. 6, comma 5, del decreto medesimo, le informazioni contenute nell’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Programmazione degli interventi

1. Per l’annualita’ 2024, le regioni definiscono e adottano la programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e delle modalita’ di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione, prevedendo comunque l’adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita’. La programmazione regionale deve contenere le seguenti informazioni, come previsto dall’allegato B che forma parte integrante del presente decreto:

 a) il quadro di contesto e le modalita’ di attuazione dell’integrazione sociosanitaria;

 b) le modalita’ di individuazione dei beneficiari;

 c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;

 d) la programmazione delle risorse finanziarie;

 e) le modalita’ di monitoraggio degli interventi.

2. Le regioni riportano la programmazione delle risorse finanziarie nell’apposita sezione – allegato B del SIOSS e finalizzano la procedura di compilazione a completamento delle informazioni inserite. Dell’avvenuta compilazione le regioni informano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

3. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella piu’ generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonche’ nella programmazione degli interventi a valere sul fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita’ specificate con i rispettivi decreti di riparto.

Art. 5

Erogazione delle risorse e monitoraggio

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’erogazione delle risorse attribuite a ciascuna regione per l’anno 2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale del 23 novembre 2016, una volta valutata, entro trenta giorni dalla finalizzazione di cui all’art. 4, comma 2, la coerenza della programmazione regionale con le finalita’ di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016.

 2. L’erogazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, per l’anno 2024, e’ altresi’ condizionata alla rendicontazione sull’utilizzo di almeno il 75% della quota relativa all’annualita’ 2022, su base regionale. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva annualita’ secondo le modalita’ di cui al comma 3. Nei casi in cui le risorse assegnate alle regioni non siano state rendicontate si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 199, della legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213.

 3. Gli ambiti territoriali provvedono ad inserire nella specifica sezione del SIOSS le informazioni relative alle risorse finanziarie di cui al comma 1.

 4. Ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonche’ le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalita’ di cui all’art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019 e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del SIOSS. Le informazioni di cui al presente articolo sono validate dalle regioni.

Art. 6

Risorse finanziarie

 1. Gli oneri di cui al presente decreto, nella misura di euro 72.295.000,00, gravano sul capitolo 3553, PG 1, «Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare», Missione 3 (24) – Programma 3.2 (24.12), Azione: invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilita’ – iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilita’ 19 – «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie» per l’anno finanziario 2024.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, trova applicazione la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016, in quanto compatibile.

2. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Tabella 1

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Allegato A

Monitoraggio dei flussi finanziari da compilare in SIOSS per singola annualita’

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Allegato B

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare

Indirizzi di programmazione – annualita’ 2024

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

(Parte di provvedimento in formato grafico)

Allegato C

Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare

Criteri di riparto per gli anni 2024, 2025 e 2026

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, e’ stato istituito il tavolo tecnico per la revisione dei criteri di riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilita’ grave prive di sostegno familiare, cosiddetto «Dopo di Noi», di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

All’esito dei lavori, il tavolo tecnico ha elaborato una relazione finale, definendo i criteri di riparto delle citate risorse, in concorrenza con i criteri gia’ individuati dall’art. 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze al fine di conseguire un riparto delle risorse piu’ coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

In applicazione di tali criteri, le risorse del Fondo per le persone con disabilita’ grave, prive del sostegno familiare, sono ripartite in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di configurare un sistema che non costituisca un atto di rottura con quanto assegnato in termini di risorse ad ogni regione, fino all’annualita’ precedente, anche in considerazione delle platee gia’ seguite, alle quali deve essere comunque garantita continuita’ negli interventi.

Si riportano di seguito i criteri riferiti a ciascuna delle annualita’ 2024, 2025 e 2026 per il riparto del Fondo per le persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

Riparto anno 2024

 L’80% delle risorse complessive e’ attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d’eta’ compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i piu’ recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024, secondo quanto previsto all’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il restante 20% delle risorse e’ attribuito in ragione della quota di persone con disabilita’ grave di cui art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall’art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta’ compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei dati piu’ recenti forniti dall’ISTAT e dall’INPS. In particolare, per le stime relative al riparto 2024 sono stati utilizzati i seguenti dati:

  1. Persone tra i 18 e i 64 anni con riconoscimento dello stato di disabilita’ grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 – Dato Inps al 31 dicembre 2023. (NOTA 1)
  2. Persone tra i 18 e i 64 anni con disabilita’ ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari – Dato Istat al 1° gennaio 2023.
  3. Persone tra i 18 e i 64 anni con disabilita’ grave che vivono da sole o in famiglia come figli – Dato Istat media del biennio 2022-2023.

Riparto anno 2025

Il 70% delle risorse complessive e’ attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d’eta’ compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i piu’ recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto all’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

 Il restante 30% delle risorse e’ attribuito in ragione della quota di persone con disabilita’ grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall’art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta’ compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei piu’ recenti dati forniti dall’ISTAT e dall’INPS.

Riparto anno 2026

Il 60% delle risorse complessive e’ attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d’eta’ compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i piu’ recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto all’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il 30% delle risorse e’ attribuito in ragione della quota di persone con disabilita’ grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall’art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di eta’ compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei piu’ recenti dati forniti dall’ISTAT e dall’INPS.

l restante 10% e’ attribuito in ragione della quota di beneficiari effettivi del Fondo per le persone con disabilita’ grave prive dell’assistenza familiare, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati delle prestazioni sociali del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali gestito dall’INPS.

Valutazione dei criteri sperimentali

 Per gli anni 2025 e 2026, i criteri di riparto adottati con il presente decreto sono oggetto di specifica valutazione, al fine di considerare, al termine della sperimentazione triennale, eventuali revisioni degli stessi.

Note:

(1) Per la sola Regione Valle d’Aosta il dato, non in possesso dell’INPS, e’ stato fornito dalla medesima regione.

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