CONSIGLIO dei MINISTRI – Delibera del 7 agosto 2024
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, di Scopa, della Provincia di Vercelli.
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 17.120.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.