Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sezione giurisdizionale sentenza n. 323 depositata il 16 aprile 2021

interdittiva antimafia – rapporti familiari – difettano invece quegli “indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali” ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato 

1. Per esigenze riservatezza, nel testo della sentenza sono adottati i seguenti accorgimenti semeiotici:

-OMISSIS- da ora in poi solo “Associazione1”;

-OMISSIS- da ora in poi “Associazione2”;

-OMISSIS- da ora in poi solo “Tizio”;

-OMISSIS- da ora in poi solo “Caio”;

-OMISSIS- da ora in poi solo “Sempronio”.

2. La ditta individuale “Sempronio” in data 16 gennaio 2017 è stata raggiunta dall’interdittiva prefettizia n. 112528/2016 emessa dalla Prefettura di Messina il 16 dicembre 2016 su richiesta del Dipartimento regionale degli interventi strutturali in agricoltura ai fini dell’elargizione di un contributo, in favore della ditta individuale di cui lo stesso è intestatario, a valere sul PSR Sicilia.

3. Sempronio ha quindi impugnato il suddetto atto con ricorso al Tar Sicilia – Catania, congiuntamente ai seguenti (successivi) atti:

– elenco redatto dall’Assessorato regionale dell’agricoltura contenente le domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, pubblicato sul sito (www.psrsicilia.it/2014.2020/) in data 27.1.2017, relativo al PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 11 “Agricoltura Biologica” – Operazione 11.2.1 – “Pagamenti per il mantenimento all’Agricoltura Biologica” – Bando 2015 (doc. B8), nella parte in cui ha collocato la ditta ricorrente tra le domande non ammesse (così modificando il precedente DDG n. 6059 del 4.10.2016 del medesimo Assessorato, che aveva approvato in via provvisoria l’elenco delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili e nel quale elenco la ditta ricorrente era collocata tra le domande ammesse) e dei provvedimenti dell’Assessorato regionale all’agricoltura, di numero e data sconosciuti, ovunque contenuti, che hanno determinato la collocazione della ditta di Sempronio tra le domande non ammesse;

– ove necessario, note dell’Ispettorato dell’agricoltura di Messina del 20.12.2016 prot. 013064 e del 3.1.2017 prot. 190;

– provvedimento dell’AGEA, identificato con il prot. uscita n. 0008401 dell’1.2.2017, che ha disposto l’immediata sospensione di tutti i procedimenti di erogazione di premi da parte dell’AGEA al ricorrente.

4. Con motivi aggiunti Sempronio ha gravato altresì l’elenco pubblicato in data 26.7.2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 (www.psrsicilia.it/2014-2020), contenente le domande ammesse alla Misura 12 “Indennità Natura 2000” operazione 12.1.1. “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000” – Bando 2016 – nella parte in cui non contempla la domanda del ricorrente n. 64210826828 tra quelle ammesse, nonché dei connessi provvedimenti (non conosciuti ed ovunque contenuti) che hanno disposto l’esclusione del ricorrente dalla detta misura, il rigetto della presentata domanda di riesame e, ove necessario, dell’elenco provvisorio del 4.4.2017 e dei presupposti provvedimenti che hanno collocato la domanda di Sempronio tra quelle non ammissibili.

5. Il Tar, con sentenza -OMISSIS-, ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.

6. Con ricorso n. 352/2020 Sempronio ha appellato la sentenza davanti a questo CGARS.

7. Nel giudizio di appello si sono costituiti il Ministero dell’interno, la Regione Siciliana – Ispettorato agricoltura di Palermo, l’Ufficio territoriale del Governo di Messina e l’AGEA.

8. Alla camera di consiglio del 14.4.2021 la causa è stata definita ai sensi dell’art.  60 c.p.a., così come disposto dall’art. 25 del d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito dalla legge 18.12.2020, n. 176, così come successivamente modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.

9. L’appello è meritevole di accoglimento.

10. Con l’impugnato provvedimento il Prefetto di Messina ha ravvisato a carico del ricorrente la sussistenza dei presupposti, sulla base dei quali ha inferito la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa:

a) una nota del Questore di Messina dalla quale risulta che l’appellante risulta gravato da pregiudizi penali ed è stato soggetto a controlli di polizia nel corso dei quali è stato sorpreso in compagnia di soggetti anch’essi gravati da pregiudizi penali, anche di rilevanza mafiosa; unitamente al cugino Caio, è stato anche destinatario di un’ordinanza di applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di residenza emessa dal GIP del Tribunale di Patti;

b) l’appellante è stato vicepresidente del consiglio direttivo dell’Associazione1, destinataria di informazione interdittiva antimafia n. 74981/2016;

c) l’appellante è cugino di Caio, presidente del consiglio direttivo della surrichiamata Associazione1 nonché titolare di impresa individuale colpita da interdittiva;

d) risultano emessi provvedimenti interdittivi a carico di due soggetti, titolari di rispettive imprese individuali e coinvolti, insieme all’appellante e a Caio;

e) i precedenti di polizia e le frequentazioni;

f) all’interno dell’Associazione1 ha rivestito la carica di Presidente del consiglio direttivo Tizio, fratello non convivente di Sempronio, di cui si riportano i precedenti di polizia e le frequentazioni;

g) il contesto territoriale e le peculiarità del settore agricolo e zootecnico in cui opera la ditta “Sempronio”.

11. Avverso la sentenza propone appello Tizio affidando le proprie doglianze ad articolati motivi di ricorso e deducendo i seguenti vizi:

a) illogicità e irragionevolezza della sentenza nella parte in cui è richiamata la sentenza del giudice di primo grado n. 1561/2019, di reiezione dell’impugnativa dell’interdittiva destinata all’Associazione1;

b) illogicità e irragionevolezza della sentenza nella parte in cui non è stata accolta la censura di carente motivazione dell’interdittiva;

c) illogicità e irragionevolezza della sentenza nella parte in cui contiene il riferimento a una nozione non giuridica di “infiltrazione mafiosa”;

d) illogicità e irragionevolezza della sentenza e dell’interdittiva antimafia in ordine alla possibile sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e contraddittorietà della sentenza in ordine alla valenza degli accertamenti svolti ed erroneità in ordine alla valutazione del contenuto dell’informativa (circa Tizio, Caio e lo stesso appellante);

e) illogicità e irragionevolezza della sentenza e dell’interdittiva antimafia in ordine alla valutazione degli elementi nel loro complesso e contraddittorietà della sentenza in ordine alla valenza degli accertamenti svolti ed erroneità in ordine alla valutazione del contenuto dell’informativa, motivazione apparente;

f) illogicità e irragionevolezza della sentenza e dell’interdittiva antimafia in ordine alla valutazione degli elementi nel loro complesso e omessa motivazione della sentenza di prime cure circa il richiamo degli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 del codice antimafia;

g) illogicità e irragionevolezza della sentenza e dell’interdittiva antimafia in ordine alla valutazione degli elementi nel loro complesso e mancata comunicazione di avvio del procedimento;

h) illogicità e irragionevolezza della sentenza in ordine alla mancata inclusione fra le domande ammesse alla misura 11 “agricoltura biologica”, operazione 11.2.1, pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica, bando 2015 (di cui al ricorso introduttivo).

i) illogicità e irragionevolezza della sentenza in ordine all’illegittima sospensione dei premi da parte dell’Agea. Omessa motivazione;

l) illogicità e irragionevolezza della sentenza in ordine all’illegittima mancata inclusione fra le domande ammesse alla misura 12 di cui al ricorso per motivi aggiunti.

12. I motivi rubricati dalla lett. a) alla lett. f) sono scrutinati congiuntamente dal Collegio.

12.1. I riferimenti normativi sono contenuti nel d. lgs. n. 159/2011 e, in particolare, nell’art. 84 comma 4, secondo cui l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese, nell’art. 93 comma 4, secondo cui il prefetto valuta se dai dati raccolti possano desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, e nell’art. 91 comma 6, secondo cui il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Corte costituzionale ha inquadrato l’istituto affermando che “il potere di adottare un’informazione interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa perché, pur comportando tale atto un grave sacrificio della libertà di impresa (nella specie era in gioco l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane), esso è giustificato dall’estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana” (Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57).

Si richiamano brevemente i principi già espressi da questo CGARS con riferimento all’istituto (20.07.2020, n. 641).

Il principio secondo cui in sede di applicazione di misure di prevenzione – e, fra esse, anche di misure interdittive ante delictum – occorre far riferimento ad una condotta tipizzata o a una situazione di fatto (obiettivamente percepibile) che la presupponga (o che sia indice presuntivo sintomatico del pericolo di condizionamento mafioso), è stato affermato dalla Corte costituzionale fin da tempo risalente (Corte cost., n. 2/1956, n. 23/1964, n. 68/1964, n. 113/1975 e n. 177/1980); e, in ultimo, anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 23.2.2017 in ricorso 43395/2009 De Tommaso c/ Italia), la quale, proprio in tema di misure di prevenzione in vigore nella Repubblica italiana, ha affermato l’importanza del rispetto sia del principio di tassatività sia del principio di specificità delle fattispecie, stigmatizzando negativamente le norme che non descrivono con sufficiente determinatezza le condotte umane da valutare ai fini dell’applicazione di misure preventive implicanti la compressione di diritti di libertà (ciò che peraltro era stato già fatto, fin da tempo ben anteriore alla pronunzia della Corte europea testé citata, da CGARS, 29.7.2016 n. 257 e da Cons. St., sez. III, 25.1.2016 n. 253)

12.2. Applicando i principi così specificati alla fattispecie oggetto del presente giudizio i motivi in esame sono fondati.

Nel provvedimento del Prefetto possono individuarsi differenti comparti motivazionali.

12.3. Nel provvedimento impugnato si fa innanzitutto riferimento all’ordinanza di applicazione della misura dell’obbligo di dimora, emessa dal GIP del Tribunale di Patti il 6.12.2016 nei confronti di trentatrè soggetti, fra i quali l’appellante, facenti parte di una vasta organizzazione criminale operante nel territorio dell’Ente Parco dei Nebrodi. In particolare l’ordinanza del GIP riferisce a Sempronio i capi di imputazione per una serie dei reati (v. pag. 39-40 e pag. 721 – 724 dell’ALL. 13 – doc. B04 ricorso introduttivo), quali quelli di cui all’art. 444 (commercio di sostanze alimentari nocive), all’art. 6 d.lgs. 197/2007 (macellazione clandestina di animali in luoghi diversi da quelli a tal fine riconosciuti), all’art. 544 bis c.p. (uccisione di animali) e all’art. 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) in connessione con l’art. 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), l’art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato), l’art. 440 c.p. (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), l’art. 323 c.p. e l’art. 110 c.p. (abuso d’ufficio in concorso).

In disparte ogni valutazione (allo stato non necessaria in ragione di quanto si dirà di seguito) circa la rilevanza dei medesimi quali “indici rilevatori o sintomatici della esistenza di infiltrazioni mafiose” prescritti dal codice antimafia, la misura cautelare emessa nei confronti di Sempronio è stata annullata dal Tribunale del riesame (ALL. 16 – doc. B06 ricorso introduttivo) per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con provvedimento depositato il 17.2.2017 (dell’annullamento ha dato conto anche il Prefetto, senza motivare al riguardo).

La posizione dell’appellante è poi stata archiviata dal GIP con provvedimento 19.10.2018 per mancanza di elementi idonei a sostenere l’accusa.

E’ venuto quindi meno il valore indiziante circa l’esistenza di infiltrazioni mafiose che il Prefetto ha rinvenuto nell’ordinanza di applicazione dell’obbligo di dimora.

12.4. Il secondo pilastro motivazionale è costituito dai precedenti di polizia e dalle frequentazioni.

Esaminati nelle loro specifica consistenza, i precedenti di polizia non assumono valore indiziante della sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.

I precedenti sono sei. Per quattro è riferito che “non risulta sia intervenuta condanna”, per uno è riferita la sola denuncia e per l’ultimo, relativo a un furto aggravato, è richiamata la condanna. Nondimeno non è stata tratteggiata quella strumentalità all’attività delle organizzazioni criminali unitamente di cui all’art. 91 comma 6 d.lgs. 159/2011.

L’elenco delle frequentazioni sospette, eccettuati i rapporti con i cugini Tizio e Caio (di cui infra), comprende circostanze datate (fra il 1999 e il 2001) e comunque non caratterizzate al fine di evidenziare indizi di cointeressenze o di rapporti che trovino ragione in motivazioni illecite, non superando la soglia del mero contatto.

12.5. Nell’interdittiva gravata si mette altresì in evidenza il legame parentale con Tizio e Caio e i ruoli rispettivamente ricoperti dall’appellante e dai cugini nell’Associazione1, tutti raggiunti da interdittiva antimafia.

In particolare, Tizio, cugino non convivente dell’appellante, è stato Presidente dell’Associazione2 e dell’Associazione1. Le due compagini associative sono state raggiunte da provvedimenti interdittivi.

L’informazione impugnata elenca poi i precedenti di polizia e le frequentazioni di Tizio.

Viene valorizzata altresì la posizione di Caio, cugino dell’appellante e fratello non convivente di Tizio, che ha rivestito anch’esso la carica di Presidente dell’Associazione1, anch’egli destinatario di informazione antimafia.

Si è in presenza di un costrutto logico circolare in cui il sospetto si trasferisce fra le suddette persone fisiche, unite da legami parentali, e fra queste e l’associazione autoalimentandosi e non concretizzandosi in una specifica condotta.

Senonché le suddette interdittive sono state annullate da questo CGARS con sentenze nn. 640 del 20.07.2020 (ricorrente Associazione1), 641 del 20.07.2020 (ricorrente Tizio) e 55 del 25.01.2021 (ricorrente ditta individuale di Caio). E’ stata altresì accolta l’impugnativa dell’interdittiva dell’Associazione2 (CGARS, 17.7.2020, n. 623). Dette sentenze, e le relative motivazioni, si intendono richiamate in questa sede a dimostrazione della carenza di presupposti delle relative interdittive scrutinate.

Si aggiunge che il legame parentale non costituisce di per sé un indizio dell’infiltrazione mafiosa, specie laddove il parente deriva la propria presunta pericolosità dalla frequentazione di altri soggetti. La pericolosità sociale non si trasferisce infatti automaticamente da un parente all’altro ma occorre almeno ipotizzare che dal rapporto di parentela sia scaturita una cointeressenza in illeciti rapporti o compartecipazione in azioni sospette.

A tal fine non è sufficiente allegare la circostanza delle cariche rivestite dai tre cugini nell’ambito dell’Associazione1, specie se in carenza di elementi (così nella richiamata sentenza n. 640/2020) che la facciano considerare strumento di realizzazione di interessi mafiosi.

“Laddove il nucleo forte della motivazione del provvedimento prefettizio consista nella valorizzazione dei legami affettivi o parentali intercorrenti tra esponenti della compagine sociale e soggetti affiliati o vicini alle consorterie criminali, dovranno con chiarezza emergere gli elementi concreti che abbiano indotto l’Autorità a ritenere il predetto legame affettivo o parentale una via d’accesso agevolata alla gestione dell’impresa. A tal proposito, questo Collegio condivide e ribadisce le posizioni da tempo raggiunte nella giurisprudenza, nel senso che non può dedursi, dal mero vincolo parentale con un soggetto controindicato, non supportato da ulteriori elementi validi, la vocazione criminale del parente stesso: tuttavia, è anche vero che, se non si può scegliere la propria parentela, si può cionondimeno scegliere di prendere le definitive distanze da essa, ove ponga in essere attività non accettabili. Detto altrimenti, ben può il parente di un soggetto riconosciuto affiliato alle consorterie mafiose svolgere attività imprenditoriale, anche interfacciandosi con la committenza pubblica: a condizione, però, che sia chiara la sua distanza concreta e certa dal metodo e dal mondo criminale (Cons. St., III, 8 luglio 2020, n. 4372).

Quanto alla posizione di Tizio e Caio, oggetto delle interdittive annullate con le sentenze di questo CGARS richiamate, il provvedimento qui impugnato descrive le rispettive posizioni con riferimento ai precedenti di polizia e alle frequentazioni.

I precedenti di polizia di Tizio non assumono valore indiziante con specifico riferimento alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in quanto sono risalenti nel tempo o comunque non hanno portato a condanna (oltre a essere già stati valutati come non idonei a giustificare l’applicazione di una misura di prevenzione).

Gli episodi delle frequentazioni sospette direttamente riferibili al medesimo sono cinque e sono spalmati in sette anni (dal 1 luglio 2006 al 13 ottobre 2013) e solo nel primo episodio, quello del 1 luglio 2006, il soggetto “frequentato” viene descritto come attinto da un pregiudizio qualificato.

Negli altri episodi di frequentazione vengono indicati solo i nomi dei soggetti.

Le frequentazioni indicate non vengono ulteriormente caratterizzate non trasformandosi così in cointeressenze o anche solo in rapporti che trovino ragioni, oggettivamente, in motivazioni illecite.

Quanto alla posizione di Caio si osserva che le informazioni fornite dagli organi di polizia richiamano nove vicende, di cui sette risalenti ad un periodo compreso fra il 1994 e il 2007, una del 2015 e una del 2016. Per cinque di esse il provvedimento precisa che “non risulta sia intervenuta condanna”, tre riguardano il porto d’armi e una attiene all’ordinanza del 2016, di applicazione della misura dell’obbligo di dimora, che ha coinvolto anche l’appellante.

Al riguardo nella richiamata sentenza n. 55/2021, che ha annullato la relativa interdittiva, si legge che la natura dei reati individuati nell’ordinanza di applicazione di misure cautelare del GIP del Tribunale di Patti avrebbero imposto al Prefetto di precisare che i suddetti reati erano strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente e che quindi sussistevano concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata (così il già citato art. 91 comma 6 d.lgs. 159/2011).

Sono segnalati poi alcuni incontri con soggetti gravati da procedimenti penali dovendo precisare che quasi tutti i suddetti incontri sono avvenuti in arco temporale compreso fra il 1999 e il 2012 mentre solo uno è avvenuto nel 2016 e riguarda un dialogo con un soggetto “già gravato da precedenti di polizia per mafia nonché sottoposto dal 2013 al 2015 alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno -OMISSIS- per vicende di mafia a seguito di indagini condotte dalla D.I.A. di Messina la quale nel 2013 ha eseguito nei suoi confronti anche un provvedimento di confisca di beni patrimoniali”. Nondimeno un solo “dialogo” con un soggetto gravato da precedenti di polizia per mafia e sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. avvenuto in data 1 giugno 2016 non costituisce un indice rilevatore o sintomatico della esistenza di infiltrazione mafiosa.

12.6. Gli illustrati presupposti dell’interdittiva impugnata assumono, in ragione delle considerazioni sopra svolte, una ridotta valenza indiziaria e, anche alla lettura complessiva del provvedimento gravato, non si rinvengono le ragioni di un giudizio prognostico sfavorevole. Ciò in quanto, benché il provvedimento prefettizio sia manifestazione di un potere ampiamente discrezionale, la regola da applicare nel formulare il giudizio diagnostico sfavorevole è quella del “più probabile che non”, con la conseguenza che il provvedimento interdittivo necessita, in ogni caso, di un valido ancoraggio a fatti e condotte specificamente individuate e provate.

Nel caso qui controverso difettano invece quegli “indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali” ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105 nonché da ultimo, nel medesimo senso, anche CCGARS 30 dicembre 2019, n. 1099)

12.7. Tanto basta per accogliere i motivi in esame, assorbendo il motivo g), e per l’effetto accogliere sul punto il ricorso introduttivo annullando l’interdittiva impugnata.

Ciò comporta la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva impugnata.

13. Come conseguenza della precedente statuizione deve accogliersi:

– il motivo h) annullando, in riforma della sentenza gravata, l’elenco redatto dall’Assessorato regionale dell’agricoltura contenente le domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 (www.psrsicilia.it/2014.2020/) in data 27.1.2017, relativo al PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 11 “Agricoltura Biologica” – Operazione 11.2.1 – “Pagamenti per il mantenimento all’Agricoltura Biologica” – Bando 2015, nel quale la ditta di Sempronio risulta non ammessa in conseguenza della nota n. 190 del 3.1.2017 che ha comunicato la sussistenza dell’interdittiva qui annullata in quanto il provvedimento trova giustificazione appunto in quest’ultima,

– il motivo i) annullando il provvedimento Agea 1.2.2017 prot. 8401, con il quale sono stati sospesi tutti i procedimenti di erogazione di premi a favore di Tizio in ragione dell’interdittiva antimafia qui impugnata,

– il motivo l) annullando, per quanto riguarda la posizione dell’appellante, gli atti contenente gli elenchi provvisori, pubblicati in data 4.4.2017 sul sito istituzionale del PSR (www.psrsicilia.it/2014-2020/), delle domande ammissibili, non ricevibili e/o non ammesse, approvati con provvedimento dirigenziale, nei quali la domanda di Sempronio figura tra le domande non ammesse per “provvedimenti amministrativi interdittivi”, e gli atti contenenti gli elenchi definitivi, pubblicati in data 26.7.2017 sul sito istituzionale del PSR (www.psrsicilia.it/2014-2020/), nei quali non figura la ditta dell’appellante (tali atti sono stati impugnati in primo grado con motivi aggiunti).

Sono fatti salvi gli eventuali poteri che residuano all’Amministrazione al fine di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte per l’erogazione dei contributi pubblici richiesti.

14. In conclusione, si accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione.

Vista la complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, le spese del doppio grado di giudizio devono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti annullando i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche, compresa parte appellante, e le associazioni indicate al paragrafo 1 della motivazione.