Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 10133 depositata il 16 dicembre 2024

interdittiva antimafia – rapporti di parentela

FATTO

1. La Prefettura di Reggio Calabria ha emesso un’informazione interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa di ristorazione dell’odierna appellante, sull’assunto per cui la stessa sarebbe di fatto gestita da un soggetto facente capo ad una organizzazione criminale di stampo mafioso capace di incidere sulle attività economiche del territorio; in aggiunta a ciò, la Prefettura ha ricavato elementi sintomatici del rischio infiltrativo dal quadro dei vincoli familiari della ricorrente con soggetti ritenuti organici alla locale criminalità organizzata.

2. Avverso tale determinazione e contro i conseguenti provvedimenti di revoca della concessione demaniale marittima e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, adottati dal Comune di -OMISSIS-, l’interessata ha prodotto ricorso al Tar per la Calabria, rigettato da quel Giudice perché ritenuto infondato in quanto “dagli elementi istruttori sopra schematizzati, la Prefettura ha conclusivamente dedotto «che l’impresa in esame, ancorché non direttamente interessata dal procedimento penale (c. d operazione Nuova Linea) appare gestita di fatto da -OMISSIS- e di conseguenza dal figlio -OMISSIS-, soggetto di riferimento dell’omonima cosca di ‘ndrangheta attiva in -OMISSIS- e dintorni, consorteria capace di incidere sulle attività economiche di -OMISSIS-, come è emerso dalla predetta attività investigativa; Nel caso di specie emergono a carico di -OMISSIS- e soprattutto -OMISSIS- sintomatici elementi di infiltrazioni della criminalità organizzata, in quanto quest’ultimo è stato già condannato ed è tuttora interessato da pregnanti vicende giudiziarie per fatti di mafia e deplorevoli, come nel caso del tentato omicidio di -OMISSIS-; gli stessi sono peraltro legati da vincoli familiari e da frequentazioni con soggetti controindicati»….. Dagli elementi istruttori sopra schematizzati, la Prefettura ha conclusivamente dedotto «che l’impresa in esame, ancorché non direttamente interessata dal procedimento penale (c. d operazione Nuova Linea) appare gestita di fatto da -OMISSIS- e di conseguenza dal figlio -OMISSIS-, soggetto di riferimento dell’omonima cosca di ‘ndrangheta attiva in -OMISSIS- e dintorni, consorteria capace di incidere sulle attività economiche di -OMISSIS-, come è emerso dalla predetta attività investigativa; Nel caso di specie emergono a carico di -OMISSIS- e soprattutto -OMISSIS- sintomatici elementi di infiltrazioni della criminalità organizzata, in quanto quest’ultimo è stato già condannato ed è tuttora interessato da pregnanti vicende giudiziarie per fatti di mafia e deplorevoli, come nel caso del tentato omicidio di -OMISSIS-; gli stessi sono peraltro legati da vincoli familiari e da frequentazioni con soggetti controindicati»… Siffatto quadro indiziario non può, peraltro, ritenersi indebolito dalle valutazioni, necessariamente postume, operate dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di ammissione dell’impresa al controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis D.lgs. n. 159/2001, il cui decreto n. 8/23 non è stato depositato in giudizio, sicché non se ne conosce il contenuto integrale. Ad ogni modo, le considerazioni asseritamente operate dal Tribunale, in ordine all’inesistenza tanto di qualsivoglia forma di intraneità del marito e del figlio della ricorrente alla `ndrangheta scillese” quanto di una agevolazione “stabile e sistematica” in favore di quest’ultima sono del tutto irrilevanti ai fini del sindacato di legittimità devoluto al giudice amministrativo avuto riguardo all’interdittiva antimafia in contestazione, operando le due misure — quella dell’informazione ex art. 91 D.lgs. n. 159/2011 e quella del controllo giudiziario ex art. 34 bis citato D.lgs. — su piani totalmente differenti (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 29/04/2020, n. 1589)….L’interdittiva in parola risulta, dunque, analiticamente motivata in ragione di un coacervo di elementi sintomatici i quali, complessivamente e non anche atomisticamente considerati, resistono alle censure formulate in ricorso giacche idonei a supportare, con ragionevolezza e logicità, il giudizio probabilistico di permeabilità dell’impresa attenzionata….A fronte della legittimità dell’interdittiva antimafia summenzionata, il potere di revoca complessivamente esercitato dal Comune di -OMISSIS- risulta immune da mende, atteggiandosi quale atto dovuto e vincolato, ai sensi degli artt. 92 e 94 D.lgs. n. 159/2011.

3. La ricorrente impugna in questa sede la sentenza di primo grado, ritenendo infondati i rilievi controindicanti appuntati nei confronti dei propri familiari e affermando in proposito che “il TAR, quindi, è incorso in un palese errore di giudizio, avendo omesso la valutazione di tutte le doglianze difensive sul punto, corroborate e sostenute da una messe di documenti, comprovanti tutto il contrario da quanto riferito dalla P.G. all’ignaro Prefetto a cui si è illustrato un quadro indiziario, frutto dell’infelice applicazione della logica al ragionamento inferenziale che necessita di premesse certe e non di ipotesi prive di sostegno oggettivo. Anche in merito alle frequentazioni del -OMISSIS- con il cugino -OMISSIS-, tratto in arresto per associazione a delinquere nell’ambito del procedimento “Nuova Linea”, il Tribunale si esprime in termini generici, senza considerare le informazioni della P.G., contenute nell’informativa del 5/11/2022 n. 0277519, già in atti, fornite al prefetto nelle quali, in ordine a tali frequentazioni si specifica che i due cugini si sono incontrati in data 10/2/2006 ed in data 5/5/2022 ossia a distanza di oltre sedici anni. E’ palese il travisamento dell’informazione dalla quale non emerge alcuna frequentazione, bensì casuali incontri in un piccolo centro abitato nel quale tutti si conoscono o sono legati da legami parentali” e chiedendo che il Collegio “in accoglimento del presente ricorso in appello, voglia: -preliminarmente acquisire la copia dispositivo della sentenza G.I.P. di Reggio Calabria n. 1/2024 del 4/1/2024 e del decreto del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione del 7/6/2023, perché indispensabili ai fini del giudizio..-annullare ovvero riformare la sentenza n. 21/2024”.

4. Ministero dell’Interno si è ritualmente costituito in giudizio, evidenziando che le risultanze investigative “restituiscono un quadro per cui le concessioni demaniali marittime sono state acquisite attraverso imprese intestate a prestanome, nell’ambito di più ampi tentativi della mafia imprenditrice di infiltrarsi capillarmente in tutte le attività economiche, ivi comprese quelle a contenuto autorizzatorio. Nel caso di specie, si è in presenza di una impresa operante proprio nel settore della ristorazione che – per come dimostrato dall’attività d’indagine condotta nel più complesso alveo turistico-balneare – è quello a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa…Ragione per cui è evidente la correttezza della valutazione operata dal TAR in ordine all’applicabilità al caso di specie del canone ermeneutico “più probabile che non”, atteso il concreto rischio di condizionamento da parte della consorteria operante nel territorio scillese, denominata “Nasone-Gaietti”.

5. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.

2.1. I principi elaborati dalla Sezione in tema di interdittiva antimafia fanno perno sull’anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell’informativa, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell’individuazione di accertate responsabilità penali.

2.2. Emblematica nel senso è la sent. n. 4588/2024 che, nel riepilogare i principi elaborati in tema di infiltrazioni mafiose, afferma che “premessa la natura cautelare e preventiva del provvedimento di interdittiva antimafia (Cons. Stato, ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3), giova richiamare il principio, elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso (come appunto nel caso di specie), è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque, interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti. È altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia, tanto è vero che l’Adunanza Plenaria (6 aprile 2018, n. 3), riprendendo la giurisprudenza della Sezione, ha ribadito che – quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose – l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del ‘più probabile che non’, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una “famiglia” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti…..Ha chiarito la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 26 marzo 2020 – di fatto confermando la giurisprudenza della Sezione (26 febbraio 2019, n. 1349) – che a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti anche i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”. Il rapporto parentale, infatti, connotato da particolare intensità, è sufficiente a “colorare” il dato familiare posto a fondamento del provvedimento interdittivo impugnato in primo grado con i tratti qualificanti che, secondo la citata giurisprudenza della Sezione, devono concorrere per legittimare l’estrapolazione dallo stesso della valenza indiziaria necessaria alla dimostrazione, pur di taglio probabilistico, del pericolo di condizionamento mafioso nelle scelte e negli indirizzi dell’impresa attenzionata. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha aggiunto la Sezione (15 aprile 2024, n. 3391; 14 febbraio 2024, n. 1482) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori”.

3.1. Venendo al caso in esame, dalla delibazione degli atti di causa emerge un inequivoco quadro fattuale tale da far ritenere che le circostanze complessivamente evidenziate dall’Amministrazione costituiscano dati sintomatici concordanti ed univoci, del tutto idonei a supportare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

Tra i dati indiziari addotti dalla Prefettura assumono particolare risalto il coinvolgimento dei più stretti congiunti in episodi di natura giudiziaria, riconducibili a consorteria criminale, tali – come emerge dal provvedimento interdittivo – da ritenere le problematiche relative alle concessioni del ristorante indicative “dei rapporti intrattenuti da -OMISSIS- e -OMISSIS- e perciò da -OMISSIS-, con esponenti `ndranghetistici”.

3.2. Peraltro, come evidenziato nel dictum di primo grado “la stessa ricorrente ha ammesso l’esistenza di contatti/frequentazioni, anche dei suddetti parenti prossimi (marito e figlio), con esponenti di spicco della `ndrangheta scillese, sia pure genericamente motivandole in ragione della limitata estensione del territorio comunale…Le suddette circostanze di fatto, ulteriori e diverse dal mero vincolo parentale -già di per sé significativo, ai fini interdittivi, in ragione della prossimità del legame di sangue con la ricorrente (marito convivente e figlio) nonché del valore che a siffatto legame è attribuito in contesti territoriali quali quelli di riferimento (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 08/11/2021, n. 863) – compongono un articolato quadro indiziario immune da vizi di manifesta illogicità ed irragionevolezza”.

3.3. Com’è stato anche recentemente ribadito da questa Sezione (sentt. nn. 193-5180/2024), con considerazioni integralmente applicabili alla causa qui in scrutinio, gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria – quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019; n. 4837/2020 e n. 4951/2020).

4. Per quanto detto, a parere del Collegio, le statuizioni del Giudice di prime cure resistono alle censure proposte e la valutazione esperita dall’amministrazione nel decreto impugnato appare pienamente conforme al paradigma normativo.

5. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida“, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. In conclusione, si ritiene di dover respingere l’appello, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.