Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 10201 depositata il 28 novembre 2023

interdittiva antimafia – rapporto di parentela

FATTO e DIRITTO

1. La -OMISSIS-, operante nel settore dell’attività edilizia, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il provvedimento prot. -OMISSIS- del 1° ottobre 2020, con il quale il Prefetto di Napoli ha respinto l’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella c.d. “white list” da essa presentata ed adottato nei suoi confronti una informativa interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lvo n. 159/2011.

L’impugnativa, con successivi motivi aggiunti, è stata estesa al provvedimento prot. -OMISSIS- del 21 dicembre 2020, con il quale il Prefetto di Napoli, in esecuzione dell’ordinanza -OMISSIS- del 12.11.2020, con la quale il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente ai fini del riesame del provvedimento impugnato, ha adottato nei confronti della ricorrente, in chiave confermativa della precedente, una nuova informativa interdittiva antimafia e rigettato la sua istanza di iscrizione nella c.d. “white list” di cui agli artt. 1, comma 52, l. n. 190/2012 e 2, comma 2, D.P.C.M. 18 aprile 2013.

2. Il T.A.R. adito, con la sentenza -OMISSIS- del 2 marzo 2021, dichiarato preliminarmente improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio, dopo aver richiamato l’assetto proprietario e gestionale della società ricorrente (evidenziando che il relativo capitale sociale – pari ad € -OMISSIS- – è ripartito tra la -OMISSIS-, per una quota del 50%, -OMISSIS-, titolare del 45% del capitale sociale ed amministratore unico, e -OMISSIS-, partecipante al 5% e direttore tecnico, e che la società -OMISSIS- è detenuta a sua volta al 100% dalla predetta -OMISSIS-), ha sintetizzato i profili addotti dalla Prefettura a sostegno del giudizio prognostico di contaminazione criminale sotteso al provvedimento impugnato, individuandoli:

1) nelle vicende giudiziarie a carico di -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- e di -OMISSIS- (amministratore di altra società denominata “-OMISSIS-”), già amministratore unico della società ricorrente fino al 2006 (incarico successivamente ricoperto dalla -OMISSIS-), a carico del quale si evidenzia: a) che il medesimo era legato da rapporti di parentela con un esponente politico condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, poi deceduto; b) che è stato sottoposto ad indagini per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., definito con provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Napoli nel 1995; c) che è stato rinviato a giudizio nel 1999 per associazione al clan camorristico denominato “-OMISSIS-” ed arrestato per i reati di corruzione e ricettazione nel 1995; d) che avrebbe assunto un ruolo all’interno di un gruppo di imprenditori che costituivano punto di riferimento per la gestione delle attività economiche facenti capo a -OMISSIS-, esponente del clan -OMISSIS-; e) che la società ricorrente ha affidato subappalti a due ditte gravate nel 2008 da interdittive antimafia (-OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-); f) che il collaboratore di giustizia -OMISSIS- avrebbe reso dichiarazioni in ordine all’esistenza di rapporti affaristici tra -OMISSIS- ed elementi di spicco del clan -OMISSIS- che portarono all’affidamento di commesse pubbliche utilizzando canali politico – affaristici riconducibili al predetto rapporto di parentela con il citato esponente politico;

2) nelle vicende giudiziarie che hanno riguardato -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS- e legale rappresentante della -OMISSIS-, il quale: a) nel 2018 è stato rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, unitamente ad altri imputati, per i reati di falsità ideologica commessa in atto pubblico, truffa aggravata, attività di gestione di rifiuti non autorizzata (artt. 483 e 640 c.p., 256 del Codice dell’Ambiente); b) è destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo di beni emesso dalla predetta A.G.;

3) nei legami tra il predetto -OMISSIS- e l’imprenditore -OMISSIS-, i quali risultano coindagati in un procedimento pendente presso il Tribunale di Torre Annunziata per il reato di cui all’art. 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite). In particolare si evidenzia che: a) nel corso delle indagini riferite alla c.d. “-OMISSIS-” sarebbe emerso il ruolo del predetto -OMISSIS-, imprenditore influente nel tessuto economico – sociale stabiese, già condannato per favoreggiamento personale del clan di -OMISSIS- (-OMISSIS-) e sottoposto ad indagini unitamente ad altri per reati di estorsione aggravata ex art. 629, comma 2, c.p. in danno di altro imprenditore, con ulteriore aggravante della finalità di agevolazione dell’attività del clan -OMISSIS- ex art. 7 della l. n. 203/1991; b) la figura imprenditoriale di -OMISSIS- ha costituito oggetto di indagini antimafia compendiate in una ordinanza del 2018 adottata dal GIP presso il Tribunale di Napoli, richiamata in un’altra ordinanza del 2020 del GIP del Tribunale di Torre Annunziata (successivamente annullata dal Tribunale del Riesame), che lo individuano come imprenditore contiguo ai principali sodalizi camorristici locali; c) dall’esame dell’ordinanza cautelare del 2020 emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata emergerebbero rapporti affaristici e di collaborazione tra -OMISSIS- e -OMISSIS- e, segnatamente, la disponibilità del primo ad affidare lavori a ditte designate dal secondo; d) dalle indagini della Direzione Distrettuale di Napoli e dall’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 2018, richiamata da quella dell’omologo Ufficio di Torre Annunziata del 2020, emergerebbero rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS- in ordine ad una permuta immobiliare tra le società facenti capo ai due imprenditori (-OMISSIS- e -OMISSIS-) per la realizzazione di lavori di riqualificazione nell’area “-OMISSIS-” e, ancora, un interessamento di -OMISSIS- (-OMISSIS-) nelle vicende societarie della -OMISSIS-: in particolare, da conversazioni intercettate nel 2014 risulta che quest’ultimo avrebbe contattato soggetti malavitosi per ottenere protezione per la -OMISSIS- e contrastare le pressioni esercitate da persone vicine a clan locali nell’ambito della predetta operazione immobiliare;

4) nelle cointeressenze societarie relative alla società -OMISSIS-, la quale fa parte del -OMISSIS-, che avrebbe registrato nel tempo la presenza di imprenditori contigui ad ambienti della criminalità e dal quale ha ricevuto in passato diversi affidamenti di appalti pubblici.

Il T.A.R. quindi, dichiarata l’improcedibilità del gravame introduttivo, non avendo la parte ricorrente interesse all’annullamento di un provvedimento interdittivo superato da quello sopravvenuto adottato in sede di riesame dall’Amministrazione, ha accolto i motivi aggiunti, aventi ad oggetto il predetto provvedimento confermativo, ritenendo la permanente sussistenza, a carico di quest’ultimo, dei “profili di criticità rilevati nella fase cautelare con ordinanza -OMISSIS-/2020 con cui si era dato atto della “mancata esplicitazione ad opera dell’amministrazione prefettizia di profili di contaminazione criminale specificamente riferibili – con connotazione di attualità – alla società ricorrente e alla odierna compagine aziendale, in disparte i due risalenti subappalti affidati ad imprese attinte da interdittiva antimafia nel 2008 per i quali, tuttavia, la stessa Prefettura dà atto della risoluzione nell’immediatezza dei rapporti contrattuali ad opera della istante””.

Ha in particolare evidenziato il T.A.R. che “il provvedimento si fonda su vicende giudiziarie relative a -OMISSIS- (-OMISSIS- di -OMISSIS-), di -OMISSIS- (-OMISSIS- di -OMISSIS-), su cointeressenze tra la -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, quindi su soggetti e realtà societarie estranee alla -OMISSIS- e di cui non è stata comprovata alcuna incidenza sulla attuale gestione societaria della ricorrente”.

Ha altresì osservato il giudice di primo grado che “l’unico profilo di collegamento tra la -OMISSIS- e -OMISSIS- – ritenuto reale dominus della gestione societaria – riguarda l’incarico di amministratore ricoperto da quest’ultimo fino al 2006, quindi anni addietro, né vi è prova di un’influenza gestionale del prevenuto dopo la cessazione dalla carica; difatti, le vicende evidenziate nella informativa dimostrano un interessamento del medesimo per la -OMISSIS- e non per la -OMISSIS-”.

Ha in proposito aggiunto il T.A.R. che “l’incarico ricoperto dal -OMISSIS- fino al 2006 non era stato considerato ostativo dalla Prefettura allorquando procedeva alla iscrizione della -OMISSIS- nella “white list” nel 2016 e, altresì, in occasione dei successivi aggiornamenti del 2017 e del 2018 (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato; il giudizio in esame riguarda, infatti, la richiesta di rinnovo) allorquando, all’esito delle verifiche svolte, era presumibilmente già noto l’assetto societario e gestionale dell’impresa”, da ciò desumendo “anche un evidente profilo di contraddittorietà dell’azione amministrativa in quanto, in assenza di esplicitate sopravvenienze ostative specificamente riferite alla -OMISSIS-, ai suoi soci od esponenti aziendali, la Prefettura è pervenuta a conclusioni opposte rispetto alle precedenti valutazioni di insussistenza di profili di contaminazione criminale, rivalutando un profilo già ritenuto in precedenza non ostativo”, atteso che, sebbene sia “vero che, a sostegno del ripensamento dell’amministrazione, sono stati addotti gli elementi istruttori sopra riportati, tra cui gli esiti dell’attività di indagine svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ed il contenuto di due ordinanze cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Napoli del 2018 e dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata del 2020”, “tuttavia tali sopravvenienze hanno riguardato, a ben vedere, non la -OMISSIS- ma altra società (-OMISSIS-)”.

Anche i rapporti tra -OMISSIS- e le imprese (-OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-) attinte da interdittive prefettizie nel 2008, che sarebbero proseguiti nel corso degli anni ed accertati nel 2014, dimostrano” – sempre ad avviso del T.A.R. – “un interessamento del primo per la -OMISSIS-, non per la società -OMISSIS- che, come riportato in atti, ha nella immediatezza reciso i rapporti contrattuali con le predette ditte subappaltatrici”.

Ha altresì evidenziato il T.A.R. che anche “la cointeressenza con il -OMISSIS- riguarda solo alla -OMISSIS- e non anche la -OMISSIS- alla quale non risultano specificamente imputate commesse pubbliche conseguite grazie all’intercessione di legami con consorterie criminali” e che “non sono stati contestati o documentati collegamenti, relazioni affaristiche o compartecipazioni tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- tali da poter ipotizzare l’imputabilità delle relative scelte gestionali ad un comune centro di imputazione sostanziale né, si aggiunge, può ragionevolmente presumersi l’estensione alla -OMISSIS- del giudizio di pericolo di inquinamento mafioso formulato nei confronti della -OMISSIS- con la interdittiva del 9.6.2020 a carico di quest’ultima”, essendo necessario, secondo la logica delle c.d. “informative a cascata”, che “la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici”, tenuto conto nella specie “sia della mancata rappresentazione negli atti di causa di relazioni d’affari tra le due imprese, sia delle deduzioni attoree, non contestate dalla parte resistente, con cui si sottolinea che le due società non hanno mai operato nell’ambito di un medesimo appalto, né tantomeno partecipato congiuntamente a procedure di gara per l’affidamento di lavori pubblici”.

3. La sentenza suindicata costituisce oggetto dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura – U.T.G. di Napoli.

Le Amministrazioni appellanti deducono in sintesi che il giudice di primo grado ha attribuito preminente rilievo ai dati concernenti la struttura formale dell’impresa, tralasciando gli elementi – come le cointeressenze, i rapporti societari e i rapporti di parentela – apprezzabili ai fini antimafia e del rischio di condizionamento mafioso, i quali nella specie accreditano la riconducibilità della società interdetta ad unico centro decisionale identificato con il gruppo familiare -OMISSIS-, nell’ambito del quale un’influenza significativa viene esercitata da -OMISSIS-.

A fondamento delle sue deduzioni, la parte appellante richiama la fusione per incorporazione della società -OMISSIS- in data 22 settembre 1996 nella -OMISSIS-, la carica di amministratore unico detenuta da -OMISSIS- nella medesima società fino alla data del 4 maggio 2006, per poi trasferirla alla -OMISSIS-, l’affidamento nel 2008 da parte della -OMISSIS- di due importanti subappalti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche alle ditte -OMISSIS- di -OMISSIS- ed -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-, poi gravate da interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Napoli perché entrambe collegate al clan camorristico -OMISSIS-, i rapporti recenti (emersi dalle indagini della DDA di Napoli) tra -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, e le predette due ditte mafiose, come documentati dall’ordinanza del 22 dicembre 2018.

Si è costituita nel giudizio di appello la società appellata, per argomentare nel senso della inammissibilità, siccome privo di specifiche censure mosse alla sentenza impugnata, e comunque della infondatezza del gravame.

4. Con l’ordinanza -OMISSIS- del 16 luglio 2021, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalle Amministrazioni appellanti a corredo dell’appello, sul rilievo che “ad un primo esame, proprio della presente fase cautelare, dalla documentazione in atti, trova conferma il pericolo prospettato dall’Amministrazione, in ragione dei diffusi rapporti di ordine non solo familiare, ma di specifica contiguità nell’ambito economico di riferimento, come si può evincere dalle modifiche societarie e nelle cariche intervenute nel tempo, nonché dal permanere di rapporti con ditte colpite da interdittive e collegate al clan camorristico -OMISSIS-”.

5. Va altresì rilevato che, con ordinanza -OMISSIS- del 15 dicembre 2021, il Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, ha accolto l’istanza di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lvo n. 159/2011 presentata dalla società ricorrente, fissandone la durata in anni uno a mesi sei.

Questa Sezione, con ordinanza -OMISSIS- del 24 dicembre 2021, ha quindi disposto la sospensione del giudizio “per tutta la durata del controllo giudiziario”.

Venuta meno la causa della disposta sospensione, il ricorso è stato quindi fissato per l’odierna udienza di merito.

6. Va ancora evidenziato che, come dichiarato dalla ricorrente con memoria del 13 ottobre 2023 (senza tuttavia documentare tale circostanza), il Tribunale di Napoli, con decreto -OMISSIS- del 10 luglio 2023, ha revocato la misura del controllo giudiziario, sul presupposto che “l’azienda ha operato senza subire alcun condizionamento della criminalità organizzata e pertanto si ritiene che ad oggi possa continuare ad operare in un contesto economico sano”.

Con istanza del 15 giugno 2023, la legale rappresentante della società ricorrente ha quindi chiesto alla Prefettura di Napoli di provvedere all’aggiornamento del provvedimento interdittivo: avverso il silenzio formatosi in ordine alla stessa la società istante ha proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania il ricorso -OMISSIS- (per la cui trattazione risulta fissata la camera di consiglio del giorno -OMISSIS-).

7. Venendo alle valutazioni del Collegio, deve preliminarmente esaminarsi – per respingerla – l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata a più riprese dalla parte resistente, sul presupposto che il gravame ministeriale difetterebbe delle “specifiche censure” mosse alla sentenza appellata.

Deve osservarsi che, affinché sia soddisfatto il requisito di specificità dell’impugnazione di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a., non occorre che l’atto di appello contesti analiticamente ogni singolo passaggio argomentativo in cui si articola la trama motivazionale della sentenza appellata, laddove dal complessivo contenuto dell’appello si evincano le ragioni essenziali per le quali il ragionamento posto dal T.A.R. a fondamento della statuizione gravata non possa ritenersi, dal punto di vista dell’appellante, condivisibile, ciò anche attraverso la contrapposizione, al filo argomentativo che attraversa la sentenza appellata (nella specie riconducibile, in estrema sintesi, all’affermazione della insussistenza di profili di collegamento tra la società interdetta ed i soggetti controindicati), di una diversa chiave di lettura del materiale istruttorio raccolto dall’Amministrazione (attraverso in particolare, nel caso di specie, l’enucleazione, esaustivamente emergente dall’atto di appello, degli elementi che di quei collegamenti possano invece ritenersi – o siano comunque ritenuti dalla parte appellante – sintomatici).

8. Sgombrato il campo dalle questioni di rito rilevanti ai fini della decisione (ed avendo la sentenza appellata definitivamente sancito l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, siccome rivolto avverso un provvedimento esautorato da quello adottato dalla Prefettura di Napoli in ottemperanza all’ordine di riesame impartito dal locale Tribunale con la pronuncia cautelare -OMISSIS- del 12 novembre 2020), può senz’altro procedersi alla disamina dei motivi di appello, non senza aver prima declinato le principali coordinate interpretative che punteggiano l’elaborazione giurisprudenziale maturata in materia di provvedimenti interdittivi antimafia.

In proposito, è noto che la funzione di “difesa sociale anticipata” che contraddistingue, sul piano finalistico, il potere interdittivo consente di fondarne l’esercizio su dati probatori di carattere eminentemente indiziario, i quali, complessivamente (e non atomisticamente) considerati, legittimo la formulazione di una prognosi di condizionamento mafioso non irragionevole né inverosimile: prognosi che non può ritenersi preclusa dall’esito (anche eventualmente assolutorio) dei procedimenti penali che abbiano interessato gli esponenti dell’impresa interessata o i soggetti ad essi collegati, laddove permanga, anche a valle dello stesso, un sufficiente quadro indiziario, non neutralizzato dalle conclusioni del giudice penale in tema di responsabilità per i reati contestati, anche in correlazione con gli ulteriori elementi istruttori acquisiti autonomamente dall’Amministrazione.

Come recentemente ribadito da Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8738, infatti, “la valutazione prefettizia mantiene una sua autonomia rispetto all’eventuale assoluzione in sede penale, sicché gli elementi posti a base dell’informativa, oltre a potere essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione”.

E’ altresì noto che anche i rapporti parentali – tra l’imprenditore e soggetti controindicati – possono assumere rilievo ai fini della formulazione di una accettabile prognosi interdittiva, quando tuttavia le concrete circostanze accertate dall’Amministrazione depongano nel senso che quei rapporti possano effettivamente fungere da veicolo dell’influenza criminale: come ritenuto da Consiglio di Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395, infatti, rilevano ai fini antimafia anche “i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica””.

Né minore rilievo, ai fini della emersione del pericolo infiltrativo, possono assumere i collegamenti tra l’impresa interdetta ed altra più pesantemente gravata da una situazione di controindicazione, laddove gli stessi non abbiano rivestito carattere meramente marginale o episodico, ma siano indicativi della appartenenza di entrambe ad un circuito economico-criminale sottoposto ad una direzione unitaria o comunque coordinata: è stato infatti chiarito che “l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una “informativa a cascata””, tuttavia precisando che perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima è necessario che “la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674).

9. Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che è estraneo alle questioni sottoposte al giudice di appello – in quanto non ha costituito oggetto di espressa cognizione da parte del giudice di primo grado né di riproposizione nel secondo grado di giudizio dei rilievi eventualmente formulati sul punto dinanzi al T.A.R. dalla originaria ricorrente – il tema relativo agli elementi di controindicazione individuati dalla Prefettura di Napoli nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’attuale socia ed amministratrice della società ricorrente, nonché di -OMISSIS-, -OMISSIS- della predetta: soggetti che, secondo l’analisi indiziaria svolta dall’Amministrazione, costituiscono, in ragione della loro contiguità con gli ambienti mafiosi, attestata da plurimi elementi indiziari anche attinti dalle vicende penali nelle quali i medesimi sono stati coinvolti, la “fonte” del pericolo infiltrativo cui sarebbe esposta la società suindicata.

Ebbene, ritiene il Collegio che proprio dalle indicazioni ricavabili dal provvedimento interdittivo impugnato – e, si ripete, non contestate – in ordine alla vicinanza mafiosa dei summenzionati familiari di -OMISSIS-, amministratrice unica della società ricorrente, siano enucleabili anche alcuni dei più significativi spunti indiziari legittimanti, in chiave di verosimiglianza e ragionevolezza, l’assunto prefettizio della attrazione della medesima società entro la sfera di influenza dei consanguinei e, per il tramite di questi ultimi, della criminalità organizzata.

10. Deve invero evidenziarsi che la Prefettura di Napoli, al fine di accreditare (anche in una prospettiva di rivalutazione attualizzante, sia rispetto all’originaria e risalente imputazione penale a carico di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., oggetto peraltro del provvedimento di archiviazione del 7 aprile 1995 adottato dal GIP presso il Tribunale di Napoli, sia rispetto all’iscrizione della società ricorrente nella cd. “white list”, disposta in data 27 gennaio 2016 dalla Prefettura di Napoli e successivamente rinnovata in data 15 maggio 2017 ed in data 27 luglio 2018, che la sentenza appellata adduce a sintomo di contraddittorietà del provvedimento interdittivo impugnato) la tesi della solo formale estraneità della società ricorrente al gruppo imprenditoriale facente capo ai suddetti familiari della sua amministratrice unica, ha richiamato i recenti provvedimenti giudiziari custodiali emessi in data 5 dicembre 2018 ed in data 13 maggio 2020, rispettivamente, dal GIP presso il Tribunale di Napoli e da quello presso il Tribunale di Torre Annunziata, nell’ambito della cd. “-OMISSIS-”, sia esponendo le ragioni per le quali l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame della seconda (avvenuto “limitatamente ai profili cautelari”) non poteva ritenersi preclusivo delle autonome valutazioni prefettizie in ordine alla pregnanza, ai fini interdittivi, degli elementi istruttori acquisiti in sede penale, sia illustrando, alla stregua di questi ultimi, da un lato, lo spessore criminale dell’imprenditore -OMISSIS-, già contiguo alla -OMISSIS- di -OMISSIS- e risultato più recentemente affiliato ai clan -OMISSIS-, -OMISSIS-, operanti nel territorio di -OMISSIS-, dall’altro lato, la prossimità di -OMISSIS- (coindagato con -OMISSIS- nell’ambito del suddetto procedimento penale) e -OMISSIS- alle logiche mafiose dei clan.

11. Ebbene, come si accennava, proprio da tali riferimenti al coinvolgimento di -OMISSIS- nel suddetto procedimento penale si desumono, se letti in una prospettiva complessiva ed unitaria con gli altri elementi acquisiti al procedimento interdittivo, anche le ragioni per le quali la Prefettura di Napoli è giunta ad estendere alla società ricorrente i menzionati indici di controindicazione.

Se infatti si considera che ad essere coinvolti nella medesima indagine penale sono stati anche gli imprenditori -OMISSIS- e -OMISSIS- – di cui l’ordinanza del 2018 riferisce i rapporti con -OMISSIS- – non può non costituire un significativo indice di collegamento tra la società ricorrente ed i menzionati familiari della sua amministratrice unica il fatto, puntualmente lumeggiato dall’impugnato provvedimento interdittivo (integrativo, da questo punto di vista, di quello originario), che i suddetti imprenditori (ovvero, più precisamente, le ditte -OMISSIS- di -OMISSIS- ed -OMISSIS- di -OMISSIS-) sono anche indicati nella richiesta di autorizzazione al sub-appalto inviata dalla suddetta società al Commissario Delegato per il Superamento dell’Emergenza Socio-Economico-Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, che le aveva affidato la realizzazione delle opere di completamento della rete fognaria del Comune di -OMISSIS- (NA), in un periodo, risalente all’anno 2008, in cui la stessa era già amministrata da -OMISSIS- (in carica dal 4 maggio 2006).

Ed invero, l’instaurazione – quantomeno tentata, perché inibita dal diniego di autorizzazione espresso dalla citata stazione appaltante, in ragione delle interdittive che avevano attinto nel 2008 le predette sub-appaltatrici – di rapporti commerciali con le stesse da parte della società ricorrente è stata plausibilmente ricondotta dalla Prefettura appellante al ruolo gestionale occulto, o comunque all’influenza esercitata nella medesima società dai familiari della sua (formale) amministratrice unica, alla luce dei rapporti che, ancora dopo circa cinque anni (risalendo le conversazioni telefoniche captate nell’ambito della predetta indagine penale all’anno 2013), essi manifestavano di intrattenere con i titolari delle menzionate ditte interdette.

Da questo punto di vista, non assume rilievo decisivo, nel senso di elidere la valenza sintomatica della predetta circostanza, il fatto che la società ricorrente, in conseguenza dei rispettivi dinieghi di autorizzazione al sub-appalto espressi dalla stazione appaltante, abbia immediatamente ricusato l’instaurazione del rapporto contrattuale di sub-appalto (quanto alla ditta -OMISSIS-) e risolto quello in corso (quanto alla ditta -OMISSIS-), trattandosi di post-facta (rispetto ai contatti intercorsi tra la società ricorrente e le ditte menzionate, espressivi di pregressi collegamenti tra le stesse) imposti dalle note con le quali la stazione appaltante, dando atto delle sopravvenute interdittive nei confronti delle ditte suindicate, comunicava alla società ricorrente che la ditta -OMISSIS- non poteva “essere impegnata nell’ambito dell’appalto in contesto” e che quella -OMISSIS- non poteva “continuare a svolgere attività nell’ambito dell’appalto in contesto”.

12. Non minore risalto, al fine di corroborare la prognosi interdittiva sottesa al provvedimento impugnato in primo grado, ed in particolare l’assunto prefettizio della gestione unitaria delle imprese riconducibili al gruppo familiare -OMISSIS- (tra le quali, oltre alla società ricorrente, la società -OMISSIS-, di proprietà di -OMISSIS-), deve essere dato alle vicende organizzative che hanno interessato la società ricorrente.

Da questo punto di vista, non viene solo in rilievo la dismissione nel 2006 da parte di -OMISSIS-, a favore di -OMISSIS-, della carica di amministratore della suddetta società (la quale, isolatamente considerata, potrebbe effettivamente essere considerata come un segno di allontanamento del -OMISSIS- di -OMISSIS- dall’assetto societario e, quindi, dell’autonomia acquisita dalla società ricorrente rispetto al medesimo), ma, a parte i fatti innanzi illustrati (i quali manifestano, come si è detto, il carattere solo formale della suddetta transizione gestionale), anche la circostanza che analogo avvicendamento (questa volta a ruoli invertiti) tra -OMISSIS- e -OMISSIS- nella carica di amministratore si era verificato in data 15 dicembre 2003 (cfr., sul punto, la visura camerale della società ricorrente allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), a dimostrazione del fatto che lo scambio intra-familiare di cariche sociali integra un modus operandi tipico del gruppo -OMISSIS-, senza che i suoi singoli episodi possano assumere univocamente il significato di una cesura definitiva dei rapporti tra l’organismo societario ed il soggetto “uscente”.

Peraltro, ad avvalorare il carattere affatto spontaneo e disinteressato della fuoriuscita di -OMISSIS- dalla governance della società ricorrente soccorre la circostanza per la quale analoga vicenda ha interessato la già menzionata società -OMISSIS-, di proprietà esclusiva di -OMISSIS-, evincendosi dalla interdittiva che ha colpito quest’ultima, oltre che dalla informativa della DIA di Roma del 22 aprile 2020, che in data 29 maggio 2006, ovvero pressoché in concomitanza con la cessione da parte di -OMISSIS- della carica di amministratore precedentemente detenuta nella società ricorrente, il predetto ha dismesso le quote che possedeva, quale socio unico, nella società -OMISSIS-.

13. Nel contesto descritto, il fatto che non emergano dagli atti istruttori del procedimento interdittivo manifestazioni di diretta ingerenza e/o interessamento di -OMISSIS- alla gestione della società ricorrente, dal quale il T.A.R. ha desunto l’insufficienza del quadro indiziario delineato dalla Prefettura di Napoli a sorreggere la misura interdittiva, non assume rilievo dirimente, dal momento che, come è noto, le “situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa” nella gestione aziendale, oltre a poter assumere, ai fini interdittivi ed in ragione della funzione preventivo-cautelare della misura, carattere meramente potenziale, sebbene ancorate a circostanze fattuali dotate di un concreto ed attuale grado di significatività, ben possono costituire oggetto di una ricostruzione logico-probatoria di tipo indiretto ed inferenziale, incentrata cioè su vicende apparentemente neutre (quali appunto le modifiche degli assetti proprietari e gestionali dell’impresa), ma che acquisiscono piena valenza sintomatica se correlate agli ulteriori elementi indiziari raccolti dal Prefetto.

Ebbene, ritiene il Collegio che nella specie la concretizzazione indiziaria del pericolo infiltrativo trovi idoneo fondamento, da un lato, nella linea di continuità che avvince l’atteggiamento di compiacenza di -OMISSIS- nei confronti delle cosche criminali (nei cui ambienti il suddetto era conosciuto come “-OMISSIS-”, sia che si abbia riguardo ai più risalenti collegamenti con il boss -OMISSIS-, sia alle più recenti vicende del 2013), dall’altro lato, in una tipica gestione “paternalistica” delle imprese appartenenti ai componenti della famiglia, la quale, sebbene venuta a galla, nell’ambito delle indagini penali confluite nella cd. “-OMISSIS-”, relativamente ai rapporti tra -OMISSIS- e la società (-OMISSIS-) -OMISSIS-, è sintomatica di uno schema gestionale plausibilmente estensibile ad altre realtà imprenditoriali riconducibili alla medesima famiglia, come appunto la società gestita dalla -OMISSIS-, tanto più in presenza di specifici elementi atti plausibilmente ad accreditarlo anche nei confronti di quest’ultima (come appunto la tentata collaborazione tra la società ricorrente e due ditte controindicate, con le quali non casualmente -OMISSIS- risultava essere in contatto anche negli anni successivi).

14. Né, in conclusione, può trascurarsi di considerare che la ricostruzione prefettizia dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella gestione della società ricorrente ha ricevuto l’avallo dello stesso Tribunale per le Misure di Prevenzione, laddove, con il menzionato decreto di ammissione della suddetta al controllo giudiziario “volontario”, ha ritenuto che le acquisizioni istruttorie sottese al provvedimento interdittivo fossero idonee a confermare “l’esistenza di una forte cointeressenza familiare nelle società della famiglia -OMISSIS-” (cfr. decreto -OMISSIS-, pag. 6).

Deve solo aggiungersi, in omaggio alla distinzione tra le sfere di cognizione del giudice amministrativo e di quello ordinario (quest’ultimo nelle vesti di giudice della prevenzione), che la constatata sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente non smentisce il carattere occasionale degli stessi (resa esplicita dal Tribunale di Napoli con l’affermazione di “una situazione di sfumata contiguità, comunque remota e di entità circoscritta”): carattere che dovrà quindi essere attentamente valutato dal Prefetto di Napoli allorché esaminerà l’istanza di aggiornamento presentata dalla medesima ricorrente in data 15 giugno 2023 (in ordine alla quale, come affermato dalla parte appellata, si è formato il silenzio che si trova attualmente sub iudice).

15. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l’appello deve essere accolto e conseguentemente respinti, in riforma della sentenza appellata, i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla società ricorrente avverso il provvedimento interdittivo del Prefetto di Napoli prot. -OMISSIS- del 21 dicembre 2020.

16. La complessità della controversia, resa evidente dall’esito divergente del giudizio di primo e di secondo grado, giustifica infine la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5106/2021, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge i motivi aggiunti proposti dalla appellata in primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone, fisiche e giuridiche, menzionate nella presente sentenza.