CONSIGLIO DI STATO – Parere 18 dicembre 2020, n. 2061
Schema di regolamento concernente credito d’imposta per investimenti in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
Premesso e considerato
Lo schema di decreto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, reca le disposizioni applicative necessarie all’erogazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato – entro il limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro – a sostenere gli investimenti in campagne pubblicitarie in favore di organizzazioni sportive, effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.
Il contributo è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe o di società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
II provvedimento – nel testo riformulato trasmesso in data 11 dicembre 2020 – definisce all’art. 3 la casistica degli investimenti ammissibili al contributo sotto forma di credito d’imposta e all’art. 4 determina i parametri per l’ammontare del contributo.
Ai fini della concessione del credito di imposta, i beneficiari devono presentare domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo il procedimento indicato dall’art. 5.
Il Dipartimento per lo sport provvede, ai sensi dell’art. 7, ai controlli sulle domande presentate e, nei casi d’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti o nel caso di documentazione con elementi non veritieri o di falsità delle dichiarazioni rese, dispone la revoca o la rideterminazione dell’ammontare del credito d’imposta, e procede al recupero di quanto illegittimamente ottenuto dal beneficiario. Sono previste forme di collaborazione operativa tra il Dipartimento competente e l’Agenzia delle entrate.
Nei contenuti specifici, lo schema di regolamento in alcune parti riproduce pedissequamente le disposizioni di legge cui dà attuazione: in tali casi è preferibile un rinvio alle corrispondenti disposizioni di legge, quando necessario. Nel complesso lo schema di decreto è conforme alle norme di legge e vi dà seguito secondo uno standard consolidato.
Nella formulazione tecnica possono essere apportati i seguenti miglioramenti.
PREAMBOLO
All’ottavo VISTO, sostituire le parole: «decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126», con le seguenti: “decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;
al dodicesimo VISTO, sostituire le parole: “decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73”, con le seguenti: “decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73”;
al capoverso RITENUTA, sostituire le parole: “emanare le disposizioni procedurali necessarie alla concessione”, con le seguenti: “stabilire le modalità e i criteri di concessione”; ed eliminare “di conversione” al terzo rigo;
Articolo 1
Al comma 1, sostituire le parole: “all’attuazione”, con le seguenti: “alla concessione” e, dopo la parola: “effettuati”, sopprimere la virgola.
Articoli 2, 3 e 4
Sostituire gli articoli con il seguente:
“Art 2. 1. Il contributo è riconosciuto agli investitori di cui all’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, in favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1, alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 81.
2. Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese che risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.”;
Articolo 5
Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 5. – 1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° marzo 2021, mediante un modulo definito dallo stesso Dipartimento. La domanda contiene:
a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l’investimento;
b) gli elementi identificativi del soggetto che ha ricevuto l’investimento;
c) l’ammontare degli investimenti realizzati;
d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento;
e) l’oggetto della campagna pubblicitaria;
f) l’attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 2, comma 2;
g) l’ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta;
h) la dichiarazione della Federazione di riferimento circa la sussistenza del settore giovanile e l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche;
i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione al Registro del Coni in corso di validità;
j) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
2. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione di cui al medesimo comma 1, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro, e ne dà comunicazione ai soggetti destinatari mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. L’elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all’Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 7, comma 4.
Articolo 6
Al comma 1, sostituire la parola: “partire”, con la seguente: “decorrere” e sostituire le parole: “di cui all’articolo 5, comma 3, del presente decreto”, con le seguenti: “di cui all’articolo 5, comma 2,”;
al comma 2, sostituire le parole: “l’importo concesso dal Dipartimento”, con le seguenti: “l’importo riconosciuto dal Dipartimento”; e sostituire le parole: “non deve eccedere” con le parole: “non può eccedere”.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 81, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio”, per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d’imposta concessi ai sensi del medesimo articolo 81 e del presente decreto.».
Articolo 7
Sostituire il comma 1 con il seguente:
“1. Quando sia stata accertata l’insussistenza di uno o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, iI Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d’imposta.”;
al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede in ogni caso al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo”.
Al comma 5, sopprimere la parola: “eventuale”.
Articolo 8
Sopprimere l’articolo e il titolo, lasciando la formula di chiusura alla fine del regolamento e senza numerare il comma.
Conseguentemente, adeguare la numerazione di tutti gli articoli e dei corrispondenti rinvii interni.
P.Q.M.
Nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.
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