Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 4031 depositata il 17 giugno 2019
Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Rapporto di lavoro – Infortunio su lavoro – Equo indennizzo e pensioni privilegiate – Comitato per la verifica delle cause di servizio
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto al Ministero della Difesa che sia riconosciuta come dipendente da causa di serviziol’infermità “-OMISSIS-” ed ha chiesto la concessione di un equo indennizzo.
Con verbale del 23 dicembre 2013, la commissione medica locale ha espresso il giudizio diagnostico “-OMISSIS-”, non si è pronunciata – non rientrando nei suoi compiti – sull’ipotesi della dipendenza da causa di servizio ed ha ravvisato un effetto permanentemente invalidante, ascrivibile alla categoria VIII della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.
Il Comitato per la verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.) nell’adunanza del 27 ottobre 2014, ha espresso poi il parere che l’infermità in questione non si possa considerare dipendente da causa di servizio.
E’ seguito il provvedimento conclusivo del Ministero della Difesa, conforme al parere.
2. Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-(proposto al T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia), l’interessato ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento.
Con la sentenza n. -OMISSIS-, il TAR ha respinto ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio, rilevando che il parere negativo del C.V.C.S. non risulta illegittimo, anche alla luce del principio per il quale simili giudizi tecnici non sono sindacabili nel merito.
Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto, insistendo nelle proprie tesi.
Con un atto depositato in data 8 gennaio 2019, il Ministero appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto.
3. Ritiene il Collegio che l’appello risulta infondato e va respinto.
L’interessato non ha dedotto in primo grado, ed ora in sede di appello, che nel procedimento svoltosi in sede amministrativa sarebbero ravvisabili vizi di forma o di procedura e neppure ha dedotto che il provvedimento impugnato sia in contrasto con disposizioni vincolanti.
Egli, in sostanza, ha contestato la condivisibilità, nel merito, della valutazione sulla non dipendenza dell’infermità da causa di servizio, formulata dall’organo competente, cioè dal C.V.C.S.
In particolare, l’appellante ha lamentato che il comitato non avrebbe considerato che la patologia accertata sarebbe – a suo dire – l’effetto dei disagi e degli stress subìti durante il servizio, con particolare riferimento alla circostanza che le esigenze di servizio lo avevano costretto frequentemente a condurre una vita poco regolata sotto il profilo alimentare (pasti consumati in orari irregolari, alimentazione poco controllata dal punto di vista dietetico, etc.), con lesioni all’-OMISSIS-, dalle quali sarebbe derivato il -OMISSIS-.
Le deduzioni dell’interessato sono sostenute, sul piano tecnico-medico, da una relazione di consulenza tecnica di parte, non esibita al C.V.C.S., ma prodotta nel giudizio di primo grado.
Egli ha chiesto in primo grado, e chiede nuovamente in appello, che si proceda all’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio.
4. Il Collegio rileva che le deduzioni dell’appellante, in sostanza, si basano sulla considerazione che il Comitato per la verifica delle cause di servizio sarebbe un mero organo interno di consulenza, le cui conclusioni potrebbero essere contraddette con la produzione di una consulenza tecnica di parte e potrebbero essere anche disattese nella sede giurisdizionale di legittimità, ove occorra, a seguito di una consulenza tecnica d’ufficio.
La disciplina vigente in materia di equo indennizzo e di pensioni privilegiate, invece, configura il C.V.C.S. come un organo amministrativo decidente dotato dicompetenza esclusiva, che si esprime sulla base di valutazioni tecniche di natura medica.
Il d.P.R. n. 461 del 2001 dispone che l’Autorità amministrativa che acquisisce il parere del comitato è tenuta ad uniformarvisi, salva la facoltà di formulare – una sola volta – una motivata richiesta di riesame.
Nell’eventuale fase dell’impugnazione giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, i pareri del C.V.C.S. – espressione di un potere autoritativo – sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2019, n. 1952; Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 1297; Sez. III, 4 settembre 2013, n. 4426; Sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195; Sez. III, 23 maggio 2013, n. 2806).
5. Ciò posto, nel caso in esame il parere espresso dal comitato risulta esente da vizi quali il grave travisamento dei fatti o la manifesta illogicità.
L’atto è motivato con la considerazione che “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una -OMISSIS-(…), non sussistendo altresì nel caso di specie precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso -OMISSIS-”.
In effetti, non risulta, né è stato dedotto, che l’interessato sia stato sottoposto a specifici agenti -OMISSIS-.
Egli ha dedotto che il suo -OMISSIS- avrebbe sofferto per il fatto che egli sia stato costretto sistematicamente ad alimentarsi in modo affrettato e disordinato ea non rispettare i normali ritmi fisiologici.
Al riguardo, va osservato che è ragionevole ritenere che un sottufficiale dei Carabinieri possa subire disagi di questo tipo, peraltro non più di quanto si verifichi nell’ambito di molte altre condizioni di vita e situazioni di lavoro, e comunque non al punto che gli sia precluso di autoregolarsi per evitare danni alla propria salute. Ed è anche ragionevole ritenere che taluno si alimenti in modo disordinato e insalubre pur senza esservi indotto dal tipo di attività lavorativa esercitata.
Non potendo essere affermato che senz’altro sussista un nesso di causalità tra le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze dell’Arma el’insorgenza della malattia in questione, ritiene il Collegio che il giudizio negativo del comitato – in cui si è manifestata la sua discrezionalità tecnica sotto il profilo medico – sia viziato da manifesta illogicità.
6. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 88 del 2019.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, d.lg. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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