Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 3594 depositata il 11 giugno 2018
N. 03594/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04602/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4602 del 2017, proposto da
Consorzio ST in A.S., in proprio e in quale mandataria dell’A.T.I. con F. e iP S.p.A., nelle more trasformatasi in I.R. s.r., e
Impresa R.G. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta, n. 50;
contro
Rfi – F.I. S.p.A., I. S.p.A. non costituiti in giudizio;
F.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rinaldo Geremia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 47;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, n. 04911/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di F.I. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Sartorio e, in dichiarata delega dell’avvocato Geremia, Gaetano Basile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal Consorzio ST in A.S. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso per l’annullamento del diniego di accesso agli atti espresso mediante formazione del silenzio per via della mancata risposta all’istanza presentata dalla ricorrente in data 28 novembre 2016.
2. L’istanza di accesso riguarda un documento denominato “verbale conclusivo di accertamento tecnico contabile”, stilato dall’organo di collaudo in seguito alla risoluzione, ex art. 138 co. 2 d.lgs. 163/2006, del contratto di appalto n. 68/2005 dell’11 ottobre 2005 stipulato tra l’odierna appellante e R.F.I. s.p.a., avente ad oggetto “la Progettazione Esecutiva e la realizzazione dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Caserta-Foggia nel tratto tra la progressiva Km 6+200 e la progressiva 29+150”.
3. La sentenza appellata ha respinto il ricorso, ritenendo che il documento in questione sia sostanzialmente assimilabile alla relazione riservata dell’organo di collaudo di cui all’art. 10 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, richiamando la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2007.
4. Si è costituita in giudizio per resistere all’appello F.I. s.p.a.
5. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2018, l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. L’appello merita accoglimento.
7. Il documento oggetto dell’istanza ostensiva che viene in rilievo nel presente giudizio ha natura e funzione diverse rispetto alla relazione riservata dell’organo si collaudo, cui fa riferimento l’art. 10 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
La relazione riservata ha un contenuto valutativo: si valuta, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, l’accoglibilità o meno delle riserve che l’appaltatore ha l’onere di iscrivere nel registro di contabilità.
Il verbale in oggetto, invece, ha un contenuto di accertamento: rappresenta e descrive una situazione di fatto, dal quale tanto la stazione appaltante, quanto l’impresa possono trarre, ciascuna in modo autonomo, le proprie valutazioni.
La segnalata diversità impedisce di estendere al verbale di accertamento tecnico contabile le restrizioni all’accesso previste per la relazione riservata dell’organo di collaudo. Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno, invero, natura eccezionale e come tali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di essere applicate analogicamente.
La natura valutativa e riservata del documento in questione è, del resto, esclusa, già sul piano fattuale, dalla circostanza che i rappresentanti dell’impresa ricorrente sono stati chiamati a partecipare alla riunione propedeutica alla redazione del verbale e ad essi è già stata data lettura del relativo verbale.
In tale direzione questo Consiglio di Stato ha già evidenziato che il testo delle riserve apposte dall’impresa appaltatrice sugli atti dell’appalto e relative controdeduzioni del direttore dei lavori non sono affatto atti assimilabili a valutazioni “defensionali”: integrano un dato “storico” che fotografa il contrasto tra le parti intercorso nella fase di esecuzione dell’appalto e non v’è ragione di precluderne l’accessibilità (si veda Cons. Stato, V, 08 giugno 2000, n. 3253; Sez. IV, 20 gennaio 2016, n. 326).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente ordine a F.I. di concedere l’ostensione mediante estrazione di copia del documento in oggetto.
9. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 4.000 (quattromila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e dispone l’ostensione del documento in oggetto. l Condanna F.I. s.p.a. al pagamento a favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Federico Di Matteo, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Roberto Giovagnoli | Carlo Saltelli | |
IL SEGRETARIO
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