CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Circolare 19 giugno 2017, n. 6
LE MISURE ATTUATIVE DELL’APE SOCIALE
L’analisi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2017
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dedicato all’Ape Sociale è stato firmato dal Presidente Gentiloni lo scorso 22 maggio insieme al Decreto dedicato alla pensione anticipata dei lavoratori precoci, dopo che il primo schema firmato il 18 aprile aveva raccolto numerose istanze di modifica dal parere del Consiglio di Stato. L’attesa di questa necessaria prassi attuativa (visti i ritardi sulla tabella di marcia che avrebbe previsto l’adozione del decreto entro il marzo 2017) è stata così forte da costringere INPS (messaggio 2464 del 15 giugno scorso) a chiarire come le domande di Ape Sociale potranno essere ritenute valide solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM. L’entrata in vigore dei due Decreti era infatti rimandata alla giornata successiva a quella di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 16 giugno. Dopo un ritardo di più di 2 mesi rispetto alla tabella di marcia, la Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16/06/2017 ha accolto il testo che chiarisce definitivamente la platea dei beneficiari del nuovo strumento di accompagnamento alla pensione di vecchiaia e l’iter da seguire per poterlo ottenere. Nella stessa giornata del 16 giugno, Inps ha diramato la Circolare n. 100/2017 impartendo quelle istruzioni necessarie per presentare la prima domanda telematica di accesso all’Ape (la cui finestra si chiuderà fra meno di un mese, il 15 luglio 2017).
Tre i nodi sciolti emersi dal testo apparso in Gazzetta: il requisito contributivo di 30 e 36 anni “cumulabile” fra tutte le Gestioni INPS e, soprattutto, il timing delle domande che, oltre a due finestre ufficiali, prevede anche un accesso all’Ape per le domande tardive presentate entro il novembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione dell’Ape Sociale.
IL DPCM
Il provvedimento in esame si compone di 13 articoli e si occupa esclusivamente dell’Ape Sociale che, contrariamente all’Ape volontario e aziendale, è completamente a carico dello Stato, senza alcun coinvolgimento degli istituti di credito ed assicurativi, protagonisti delle altre due forme di Ape.
REQUISITI (ART. 2 E ALLEGATO A)
Richiamando la norma di riferimento (L. 232/2016, art. 1, c. 179), il decreto passa in rassegna le sei condizioni necessarie per avere diritto all’Ape sociale.
L’Ape sociale sarà richiedibile dai soggetti che abbiano i 4 requisiti comuni e i due requisiti soggettivi e contributivi fra loro correlati, in particolare i beneficiari dovranno:
Requisiti Comuni alle 4 categorie richiedenti (art. 2 c. 1)
- Essere assicurati al Fondo Pensione Lavoratore Dipendenti o alle sue forme sostitutive ed esclusive (Ipost, ex Inpdap, Enpals, etc), inclusa la Gestione Separata
- Avere compiuto 63 anni di età [entro il 2017 o il 2018]
- Avere cessato l’attività lavorativa
- Non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto (pensione anticipata, vecchiaia, invalidità)
Requisiti Soggettivi (art. 2, c. 1, lett. a-d)
Requisito Soggettivo | Contributi richiesti |
---|---|
A. DisoccupatiPerdita involontaria del lavoro (lic.to individuale, collettivo, dimissioni volontarie, risoluzione consensuale ex art. 7 L. 604/1966), esaurimento della indennità di disoccupazione spettante e successivo periodo ‘di carenza’ di almeno 3 mesi | 30 anni (1) |
B. Care-giversLavoratori che assistano da almeno sei mesi un coniuge o parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità (L. 104/1992, art. 3 c. 3) | 30 anni (1) |
C. InvalidiRiduzione della capacità lavorativa, accertata da commissione per l’invalidità civile pari almeno al 74% | 30 anni (1) |
D. Addetti a lavori difficoltosiLavoratori addetti a mansioni usuranti che abbiano almeno 6 anni in via continuativa di quelle attività lavorative di cui all’Allegato A del DPCM (estensione analitica dell’Allegato C della L. 232/2016) negli ultimi 7 prima della decorrenza dell’indennità | 36 anni (1) |
—
(1) I contributi richiesti (30 o 36 anni) congiuntamente al requisito soggettivo dovranno essere maturati (versati o anche accreditati, dunque ivi considerando la contribuzione figurativa) in tutte le Gestioni INPS, escludendo così le Casse Professionali per iscritti ad Albo Professionale. Non si ritrova alcuna nota in riferimento ai periodi esteri di contribuzione; come chiarito dalla Circolare INPS n. 99/2017 (punto 2.1) in relazione ai periodi di lavoro svolti nella Comunità Europea- non vi sono i presupposti per applicare l’art. 6 del Reg. n. 883/2004 in materia di totalizzazione estera in quanto l’Ape sociale non appare rientrare nell’àmbito di legittimità dell’art. 3, non consentendo così di considerare ai fini del diritto alla prestazione anche gli anni lavorati all’estero e coperti da contribuzione locale. Lo stesso ragionamento sarà applicabile ai paesi con cui l’Italia ha stretto accordi internazionali in materia di sicurezza sociale viste le peculiarità dello strumento dell’Ape Sociale.
- Disoccupati
Rispetto al tenore letterale della norma istitutiva (L. 232/2016), il D.P.C.M. non amplia la platea dei potenziali beneficiari della prestazione in oggetto, espungendo alcuni punti presenti nel primo schema del 18 aprile; il Consiglio di Stato, nel parere del 28 aprile rilasciato sul primo DPCM, aveva sottolineato la necessità di rispettare strettamente la gerarchia delle fonti, auspicando un intervento direttamente sul testo della legge di stabilità 2017, come nel caso degli addetti a mansioni usuranti. La lett. a, art. 1, c. 179 della Legge di Stabilità infatti ha stabilito che l’Ape Sociale spetta ai disoccupati ‘che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi’. Sarà oggetto di chiarimento da parte dell’Istituto (ed eventuale oggetto di ulteriore intervento normativo) come regolare il caso di due categorie di lavoratori ora apparentemente esclusi dalla platea dei beneficiari dell’Ape sociale, secondo l’interpretazione letterale della norma:
– i lavoratori disoccupati da almeno 3 mesi (che abbiano perduto involontariamente l’impiego in quanto licenziati, dimessi per giusta causa o cessati con risoluzione consensuale in DTL come da procedura ex l. 604/1966, art. 7) che non abbiano materialmente percepito indennità di disoccupazione per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 3, c. 1 D.lgs. 22/2015 per la NASpI e art. 15 c. 2 dello stesso decreto per la Dis-Coll);
– operai agricoli in status di disoccupazione da almeno tre mesi che non hanno ancora percepito l’indennità di disoccupazione
Nel caso degli agricoli, vi sono infatti delle differenze strutturali nel timing della indennità di disoccupazione in quanto, come noto, gli operai agricoli ai sensi dell’art. 7 del D.l. n. 86/1988 percepiscono la indennità di disoccupazione loro spettante l’anno successivo rispetto a quello dell’evento di disoccupazione.
Il decreto subordina inoltre la legittimità della richiesta di Ape Sociale al possesso dello Status di disoccupazione ex art. 19 c. 1 D.Lgs. 150/2015; cruciale si rivelerà in questa direzione il buon coordinamento di scambio informativo fra enti preposti (Ministero del Lavoro, INPS, ANPAL e INL) stabilito dall’art. 10 del DPCM ai fini della tempestività nell’accertamento dello status di disoccupazione, al fine di evitare le criticità già sperimentate in questi mesi nel contesto della misura agevolativa all’assunzione del cd. Bonus Sud (cf. Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 18/04/2017, FAQ n. 16).
Si ritiene di potere escludere dalla platea dei beneficiari anche i soggetti che, a norma dell’art. 8 del D.lgs. 22/2015 hanno richiesto la liquidazione della NASpI in unica soluzione a finanziamento di una attività autonoma, di impresa individuale o di cooperativa (cd. Incentivo all’autoimprenditorialità). In questo caso, la cessazione dell’attività lavorativa così come lo status di disoccupazione non risulteranno in possesso del soggetto.
La documentazione speciale richiesta da allegare alla domanda di certificazione del diritto all’Ape sociale per i disoccupati consisterà (art. 5, c. 1 lett. a) nella lettera di dimissioni per giusta causa, di licenziamento o nel verbale di risoluzione consensuale ex art. 7 L. n. 604/1966.
- Care-Givers
In riferimento all’assistenza prestata a familiari disabili, il decreto provvede a chiarire i potenziali richiedenti dell’Ape Sociale: i care-givers dovranno essere coniugi, persone in unione civile (L. n. 76/2016) o parenti di primo grado (figli o genitori), conviventi del disabile assistito. Il richiedente dovrà assistere da almeno sei mesi il disabile, il quale dovrà risultare certificato quale portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 c. 3 L. 104/1992) dalla apposita commissione medica incardinata presso l’ASL competente. La lett. b dell’art. 2 c. 1 specifica inoltre che ai fini dell’assistenza di una persona disabile potrà essere concesso un unico Ape sociale, richiamando per analogia il principio di esclusività dell’assistenza previsto prima per i permessi mensili ex art. 33 c. 3 L. 104/1992 per effetto dell’art. 24 L. n. 183/2010 e poi anche per il congedo straordinario biennale ex c. 5-bis, art. 42 D.lgs. n. 151/2001 come novellato dal D.Lgs. 119/2011.
Il DPCM chiude l’elenco dei care-givers (lett. b) includendo la qualificazione “convivente”; sembrerebbe che tale inserto specifichi la necessaria condizione della convivenza con il disabile così come già prevista per il congedo straordinario di massimo due anni dal testo novellato nel 2011 del c. 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, a differenza dei permessi mensili che non richiedono tale requisito. Ulteriori chiarimenti saranno quindi attesi dall’Istituto su questo tema e potrebbero anche rendersi necessari in riferimento ai diritti dei conviventi di fatto ex cc. 36-37 art. 1 L. 76/2016 che, in seguito a quanto introdotto nel nostro ordinamento dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016, come specificato dalla Circolare INPS n. 38/2017, godono al momento della possibilità di usufruire dei permessi mensili di assistenza dei disabili e non del congedo straordinario, né – a quanto desumibile dal DPCM- dell’Ape Sociale.
La documentazione speciale richiesta da allegare alla domanda di certificazione del diritto all’Ape sociale per i care-givers consisterà nella certificazione (Verbale ASL) che attesti l’handicap in situazione di gravità (ex art. 3 c. 3, L. 104/1992) dell’assistito.
- Invalidi Civili
L’Ape sociale potrà anche essere richiesto da chi presenta una invalidità civile pari o superiore al 74%; il richiedente non dovrà già essere titolare di pensione di inabilità o assegno di invalidità. Il riferimento alla “invalidità civile” chiarisce che non sarà prevista la visita di accertamento della condizione di riduzione della capacità lavorativa presso Commissione Medica INPS, ma sarà sufficiente la presentazione (documentazione speciale richiesta) del Verbale di invalidità civile redatto dalla Commissione Medica ASL competente (che, dal 2010, integra al suo interno un medico nominato da INPS).
- Lavoratori addetti a mansioni usuranti
L’ultima categoria di beneficiari dell’APE Sociale, gravata da un requisito contributivo più severo rispetto alle altre tre (36 e non 30 anni di contributi) è costituita dai lavoratori addetti a mansioni difficoltose. La L. 232/2016 (art. 1 c. 185) nel rimandare a un proprio allegato interno differiva al contempo la definizione analitica della platea di questi lavoratori al DPCM, il quale provvede a tale compito nell’Allegato A.
Va prima di tutto premesso che, nel contesto dell’Ape Sociale, la definizione delle mansioni usuranti è del tutto slegata dai riferimenti normativi e di prassi già vigenti (in particolare il D.lgs. n. 67/2011 e la comunicazione LAV_US disciplinata dal DM 20/09/2011), e presenta un proprio statuto autonomo, a differenza del nuovo accesso a pensione anticipata per i cd. ‘precoci social’, i quali potranno soddisfare alternativamente la vecchia o nuova definizione di lavoro usurante.
Solo ai fini dell’Ape Sociale, quindi, va ribadito che alla definizione dei lavori usuranti non concorre il DM Lavoro 19.05.1999, ma sarà richiesto un periodo di lavoro continuativo (alla data di domanda di accesso ad APE) di almeno 6 anni di una delle 11 attività tipizzate dall’Allegato C della legge di stabilità 2017:
Allegato C, L. 232/2016
Professionisti che danno diritto all’Ape Sociale
(Svolte per almeno 6 anni in via continuativa)
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Il DPCM, con proprio Allegato, passa in rassegna le attività destinatarie del beneficio identificando quale requisito richiesto (in 9 casi su 11) l’applicazione di una tariffa INAIL non inferiore a 17 millesimi. Il livello tariffario INAIL, nella sua ultima versione adeguata dal Decreto InterMinisteriale del 12/12/2000, assurge quindi a criterio oggettivo di difficoltà delle mansioni lavorative destinatarie del beneficio di accesso all’Ape Sociale. Tale identificazione non opererà per due attività lavorative, giudicate come usuranti dal legislatore a prescindere dalla tariffa applicata; queste sono:
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche con lavoro organizzato su turni e svolto in strutture ospedaliere (Dm Sanità 739 e 740 del 1994)
- Insegnanti di scuola d’infanzia ed educatori in asili nido (asili nido e micronido, primavera, scuole dell’infanzia)
La documentazione speciale richiesta da allegare alla domanda di certificazione del diritto all’Ape sociale per gli addetti a mansioni usuranti è mista, fra modalità autodichiarative e documentali (analogamente a quanto già previsto dal Mod.AP45 INPS):
D1. Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza dei requisiti generali (già previsto per le altre 3 categorie) ex art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445;
D2. Contratto di lavoro o prospetto paga
D3. Nuovo Modulo INPS destinato al Datore di lavoro che certifichi:
– periodi di lavoro svolti alle sue dipendenze
– CCNL applicato
– mansioni svolte (identificando una delle 11 elencate nell’Allegato A del DPCM)
– Livello di Inquadramento attribuito al lavoratore
– Tariffa Premiale INAIL applicata alle lavorazioni oggetto del rapporto di lavoro (solo per le attività a, b, c, d, e, g, i)
Nelle more della predisposizione da parte di INPS del modello da compilare a cura del datore di lavoro, i dati richiesti al punto D3 potranno essere forniti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
All’interno del D.l. n. 50/2017, l’art. 53 c.1 della manovra per lo sviluppo contenuta ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge di stabilità del 2017, riferita proprio a parte della platea dei destinatari dell’Ape Sociale. L’obiettivo è quello di mitigare il requisito letterale originario della norma che avrebbe richiesto, per gli addetti a mansioni usuranti, di avere svolto “al momento della decorrenza dell’indennità da almeno sei anni in via continuativa” le attività lavorative particolarmente gravose sopra richiamate.
Il decreto apparso nella giornata del24 aprile ha specificato che, ai fini della maturazione del requisito soggettivo di sei anni di lavoro usurante, è previsto un periodo di “tolleranza” di massimo 12 mesi negli ultimi sei; in altri termini, per potere conseguire l’indennità, i richiedenti dovranno avere svolto almeno 6 anni di lavoro usurante (come codificato nell’Allegato A del DPCM) negli ultimi 7 anni prima della decorrenza dell’indennità a condizione che le attività di lavoro usurante siano comunque state svolte nel settimo anno prima della decorrenza dell’Ape sociale per un periodo corrispondente a quello “neutralizzato”. Nel caso teorico di un apista sociale che acceda ad Ape a gennaio 2018, il quale presenti 5 anni di lavoro usurante continuativo dal 2013 al 2017 incluso, ma che abbia registrato un anno di disoccupazione nell’intero 2012, l’accesso sarà comunque legittimo se avrà totalizzato ulteriori 12 mesi di lavoro usurante nel 2011 (7° anno prima della decorrenza APE Sociale) per un totale di 6 anni complessivamente svolti in mansioni particolarmente gravose di cui all’allegato A del DPCM.
MISURA DELL’APE SOCIALE (ART. 3)
L’importo mensile percepito dai beneficiari dell’Ape Sociale sarà pari alla quota già maturata di pensione di vecchiaia al momento della domanda di accesso entro il massimale mensile lordo, non soggetto a rivalutazione, di 1.500 euro per dodici mensilità (tot. 18.000 euro lordi annui). Nel caso in cui il richiedente raggiunga il requisito contributivo attraverso contribuzione versata in più di una Gestione INPS (AGO, Ex Inpdap, Ex Enpals etc.), l’importo dell’Ape Sociale sarà calcolato pro quota da ogni Gestione secondo le proprie regole di calcolo nella misura corrispondente alla contribuzione accreditata, analogamente a quanto previsto dal cumulo ex L. n. 228/2012, art. 1 c. 239, come novellato dalla legge di stabilità del 2017.
A differenza dell’Ape volontario, l’Ape Sociale sarà soggetto a tassazione ordinaria IRPEF; sulla sua natura fiscale, taciuta dalla norma di primo livello come dal DPCM, ma richiamata dal punto 12 della Circolare INPS n. 100/2017, questa appare rientrare a pieno titolo nei redditi di lavoro dipendente, per effetto del c. 2 dell’art. 6 del TUIR (“2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi […] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”).
In riferimento alle detrazioni spettanti, la prima interpretazione suffragata da INPS, più aderente alla normativa fiscale e più vantaggiosa per i suoi fruitori, assimila la sua natura alla indennità di disoccupazione, qualificando l’Ape quale reddito percepito in sostituzione di redditi da lavoro dipendente. Analogamente a quanto già chiarito dalla Agenzia delle Entrate con Circolare n. 9/E del 2014 (par. 1.3), questa interpretazione darà conseguentemente diritto alla fruizione delle Detrazioni da Lavoro Dipendente e del Bonus Renzi di cui all’art. 13, c. 1-bis del TUIR. Di seguito uno schema riepilogativo del massimo valore lordo e netto della indennità Ape Sociale (1500 euro mensili) in questo scenario.
Voce | € |
---|---|
Reddito Annuo Lordo | 18.000 |
Irpef Lorda | 4.260 |
Addizionale Regionale Lazio | 359,4 |
Addizionale Comunale Roma | 162 |
Detrazione Lavoro Dipendente | 1.429 |
Bonus Renzi | 960 |
Netto Annuo | 15.607,6 |
Netto Mensile | 1.300,63 |
Ipotesi di netto mensile per un residente nel comune di Roma, beneficiario della detrazione da lavoro dipendente ex art.13 c. 1 DPR 917/1986, senza familiari a carico, senza considerare ulteriori oneri deducili e detraibili, nonché in assenza di qualsiasi ulteriore reddito fiscalmente imponibile.
Nel caso in cui, invece, l’Ape fosse stato inquadrato quale assegno assimilato a pensione, i suoi percettori avrebbero potuto unicamente godere delle detrazioni di cui al c. 3 dell’art. 13 del TUIR, come riformate dalla legge di stabilità del 2017.
Di seguito il netto risultante.
Voce | € |
---|---|
Reddito Annuo Lordo | 18.000 |
Irpef Lorda | 4.260 |
Addizionale Regionale Lazio | 359,4 |
Addizionale Comunale Roma | 162 |
Detrazione Pensione | 1199,72 |
Netto Annuo | 14.518,2 |
Netto Mensile | 1209,8 |
Ipotesi di netto mensile per un residente nel comune di Roma, beneficiario della detrazione da redditi di pensione ex art.13 c. 3 DPR 917/1986, senza familiari a carico, senza considerare ulteriori oneri deducili e detraibili, nonché in assenza di qualsiasi ulteriore reddito fiscalmente imponibile.
Per espressa previsione della norma (cc. 182 e 183 dell’art. 1, L. 232/2016), come richiamato dall’art. 8 del DPCM, l’Ape sociale è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo status di disoccupazione (NASpI e Dis-Coll, recentemente stabilizzata), con l’ASDI e con l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale); l’Ape sociale non è inoltre compatibile con la contemporanea percezione di reddito di lavoro dipendente e parasubordinato annui superiore a euro 8.000 e a redditi di lavoro autonomo superiori a euro 4.800, come previsto per la NASpI. Nel caso del superamento di una delle due soglie, il beneficiario decadrà dal diritto alla prestazione con recupero delle rate precedentemente percepite nell’anno di superamento delle soglie reddituali da parte di INPS; nel caso di raggiungimento dei requisiti di pensione anticipata, il beneficiario decadrà ugualmente dal diritto all’Ape. Sembra evidente che, in caso di indebita percezione della indennità per carenza dei requisiti (anche in seguito alle verifiche ispettive previste dall’art. 9 del DPCM), la stessa sarà recuperata fin dalla prima mensilità di percezione.
PROCEDURA DI RICHIESTA DELL’APE SOCIALE (ARTT. 4, 5, 6, 7 E 11)
L’Ape sociale prevede due domande da presentare a INPS: la domanda di certificazione delle condizioni APE SOCIALE (o di certificazione del diritto) e la successiva domanda di accesso ad APE Sociale. La prima è un prerequisito necessario per potere presentare la seconda; ai fini della prima domanda -di certificazione- i richiedenti dovranno presentare:
- Domanda di riconoscimento della condizione di “Apista” Social
- Autodichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 di possesso dei requisiti al momento della domanda o, alternativamente, entro la fine dell’anno di presentazione dei requisiti anagrafici (63 anni età), contributivi (30 o 36 anni presso tutte le Gestioni INPS purché fra loro cronologicamente non sovrapposti), soggettivi (conclusione della fruizione dell’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi o 6 anni di lavoro usurante in via continuativa)
- Documentazione speciale sopra individuata
Il timing disegnato dal DPCM prevede una finestra di richiesta di certificazione per ogni anno di sperimentazione con una ulteriore possibilità di richiesta -residuale e utilizzabile solo in presenza di disponibilità dei fondi pubblici accantonati- per ogni anno.
Requisiti (2) APE Sociale Maturati entro il | Domanda di certificazione da presentare entro (chiusura della 1a finestra annuale) | Seconda finestra annuale (valida solo in presenza di risorse residue) | Esito della domanda di certificazione (feedback da parte di INPS) |
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31/12/2017 | 15/07/2017 | 30/11/2017 | 15/10/2017 1° finestra31/12/2017 2° finestra |
31/12/2018 | 31/03/2018 | 30/11/2018 | 30/06/2018 1° finestra31/12/2018 2° finestra |
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(2) Il c. 2 dell’art. 4 del DPCM specifica che la domanda di certificazione potrà essere presentata nel 2017 (entro il 15 luglio) o nel 2018 (entro il 31 marzo) a seconda di quando il soggetto si ritrovi a maturare le condizioni anagrafiche, contributive e soggettive richieste.
Il feedback (comunicato entro il 15/10/2017 o il 30/06/2018) alla domanda di certificazione da parte di INPS (art. 6 c. 1) consisterà in tre possibili risposte:
- Reiezione per insussistenza delle condizioni richieste;
- Riconoscimento delle condizioni richieste con indicazione della 1° data di accesso utile ad Ape Sociale (previa verifica della copertura finanziaria delle risorse pubbliche accantonate)
- Riconoscimento delle condizioni richieste con differimento della decorrenza dell’Ape; in questo caso la prima (eventuale) data di accesso sarà comunicata dall’Istituto solo in seguito al monitoraggio delle domande di Ape e delle relative risorse con una conferenza di servizi ad hoc fra Ministero del Lavoro, M.E.F. e INPS (come già sperimentato per le salvaguardie dei cd. Esodati).
Ottenuto la certificazione da parte di INPS, il richiedente potrà presentare la domanda di accesso alla prestazione; la decorrenza dell’Ape sociale (art. 7 c. 2) partirà dal mese successivo a quello della presentazione della domanda fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia. Accogliendo le istanze espresse nel parere del Consiglio di Stato del 28 aprile, il DPCM specifica anche che, per le sole domande presentate entro il 30/11/2017, la corresponsione della indennità sarà retroattiva rispetto al momento della presentazione della domanda di ammissione, risalendo alla data di perfezionamento dei requisiti a partire dall’1 maggio 2017, rispettando così fedelmente le previsioni della manovra di stabilità 2017, che fissava la decorrenza dell’Ape sociale da tale data.
L’art. 11 del DPCM individua due criteri nel monitoraggio delle domande che diano esito positivo alla richiesta certificazione dei requisiti per l’Ape Sociale ai fini del rispetto dei vincoli di budget previsti dalla legge di stabilità 2017 nei due anni di sperimentazione: la data del raggiungimento della pensione di Vecchiaia e, quale criterio secondario in caso di parità di requisito di maturazione della pensione di vecchiaia, la data di presentazione della domanda di certificazione dei requisiti dell’Ape Sociale.
Se l’andamento delle domande e degli accessi ad Ape Sociale dovesse rivelarsi maggiormente oneroso rispetto alle previsioni di spesa pubblica, sarà l’INPS a individuare i soggetti da escludere dall’accesso ad APE, posticipando l’eventuale decorrenza della fruizione dell’indennità osservando il doppio criterio di priorità suesposto, nei limiti delle risorse residue nel bilancio dello Stato.
Le risorse accantonate (ex art. 1, c. 186 L. 232/2016) registreranno un andamento crescente fino al 2019 con 647 milioni di euro (a partire dai 300 milioni iniziali del 2017) per diminuire fino agli 8 milioni accantonati nel 2023.
LA PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI: LA NUOVA QUOTA 41
La L. 232/2016, all’art. 1 cc. 199-205, in adesione all’intesa fra Ministero del Lavoro con le tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL del 18 settembre 2016 ha reinserito nel nostro ordinamento previdenziale una categoria che era già stata oggetto di un intervento agevolativo (in particolare con l’art. 59 c. 7 della L. 449/1997), la cui efficacia si era esaurita più di dieci anni fa per effetto delle numerose riforme pensionistiche. Rispetto alla precedente versione, tuttavia, il beneficio per i nuovi lavoratori precoci si è ulteriormente complicato, comportando la compresenza di almeno tre requisiti, due di natura contributiva e uno di natura soggettivo, mutuato dalla contemporanea previsione -di natura sperimentale- del Cd. Ape Sociale. Nel caso dei lavoratori precoci si assiste però a una novità destinata a essere strutturale nelle norme pensionistiche italiane anche se la riduzione dei contributi necessari ad accedere alla pensione di anzianità contributiva (‘anticipata’), a partire dal 2019, ricominceranno ad essere adeguati alla speranza di vita, determinando un graduale innalzamento dei requisiti richiesti per la pensione anche per i cd. Precoci. Il beneficio, che consiste in uno sconto contributivo che varierà a seconda del sesso e dell’anno di maturazione del requisito pensionistico, pur essendo strutturale, sarà comunque per sempre sottoposto a un vincolo di bilancio delle risorse stanziate di anno in anno. Con un iter gemello rispetto a quello del DPCM sull’Ape sociale, il Governo ha firmato la seconda stesura del Decreto attuativo (la cui originaria scadenza di apparizione era prevista per l’inizio di marzo 2016) nella giornata del 22 maggio, alla luce del parere formulato dal Consiglio di Stato del 28 aprile e dell’approvazione ricevuta dalla Corte dei Conti alla metà di maggio. La giornata del 16 giugno ha visto apparire in Gazzetta Ufficiale il DPCM, efficace dal giorno successivo, e al contempo la Circolare INPS n. 99/2017, dedicata ai dettagli operativi e gestionali del nuovo termine di pensionamento per i cd. “precoci”.
- Beneficio per i Precoci Social
Il beneficio, attivo dall’1 maggio 2017, riservato ai lavoratori precoci consiste nell’accesso a pensione anticipata (così come designata dall’art. 24 c. 10 del decreto Salva-Italia varato a dicembre 2011 dal governo Monti) a requisiti ridotti rispetto a quelli accessibili alla generalità dei lavoratori (pubblici e privati) iscritti a una delle Gestioni INPS. Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni, che a partire dal 2019, subirà l’effetto dell’adeguamento a speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con un primo aumento stimato -per il biennio 2019-2020- fra i 4 e i 5 mesi. Solo il Decreto del MEF atteso per la fine del 2017 fisserà in modo definitivo questo primo incremento che avrà impatto anche sull’accesso a pensione dei lavoratori precoci. L’art. 2 c. 3 del DPCM chiarisce che per raggiungere il requisito contributivo della ‘Quota 41’ potranno utilizzare il cumulo ex L. 228/2012, art. 1 c. 239, così come potenziato dalla L. 232/2016, facendo concorrere tutti i contributi cronologicamente non sovrapposti presso le Gestioni INPS (inclusa la Gestione Separata) e presso le Casse professionali per liberi professionisti iscritti ad albo.
Requisito contributivo pensione anticipata (Lavoratori) | Requisito contributivo pensione anticipata (Lavoratrici) | Requisito contributivo Lavoratori Precoci (Lavoratori e Lavoratrici) | |
---|---|---|---|
2017 | 42 anni 10 mesi | 41 anni 10 mesi | 41 anni |
2018 | 42 anni 10 mesi | 41 anni 10 mesi | 41 anni |
2019 | 43 anni 3 mesi (1) | 42 anni 3 mesi (1) | 41 anni 5 mesi (1) |
2020 | 43 anni 3 mesi (1) | 42 anni 3 mesi (1) | 41 anni 5 mesi (1) |
2021 | 43 anni 6 mesi (1) | 42 anni 6 mesi (1) | 41 anni 8 mesi (1) |
2022 | 43 anni 6 mesi (1) | 42 anni 6 mesi (1) | 41 anni 8 mesi (1) |
—
(1) Requisito in attesa di adeguamento definitivo alla speranza di vita ISTAT.
- Platea dei Beneficiari
Secondo la manovra del 2017 e l’art. 3 del DPCM in esame, potranno richiedere l’accesso alla pensione anticipata precoce i lavoratori assicurati presso il Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti INPS o presso le altre forme sostitutive ed esclusive (ex INPDAP, IPost etc.) che presentino contribuzione accantonata prima del 1996 presso le richiamate Gestioni INPS. Sono ammessi al beneficio sia coloro che godono del metodo di calcolo retributivo “puro” (con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 1995), sia coloro che vedranno applicare alla propria pensione il cd. metodo misto (retributivo fino al 1995, contributivo a partire dal 1996). Si ritiene che potranno accedere anche i lavoratori con contribuzione accantonata ante 1996 nel FPLD, anche se avranno già esercitato la cd. opzione per il metodo di calcolo contributivo, dal momento che l’opzione non muta il periodo di accantonamento effettivo della contribuzione.
- Requisiti
3a. Requisito di Contribuzione Precoce
Il primo requisito consiste nel possedere almeno 12 mesi di “contribuzione per periodi di lavoro effettivo’ maturati prima del compimento di 19 anni di età anagrafica. Tale definizione sembra riecheggiare quella introdotta dall’articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011 che neutralizzava le penalizzazioni della pensione anticipata percepita da soggetti sotto i 62 anni di età “limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. In quel caso, la norma di primo livello prevedeva l’equiparazione di parte della contribuzione figurativa a quella maturata in corrispondenza di periodi di lavoro effettivo. In questo caso sia la L. 232/2016 sia il DPCM del 22 maggio (art. 3 c. 1) non introducono alcuna specificazione, lasciando intendere che solo la contribuzione legata ad effettiva attività lavorativa potrà essere considerata ai fini del requisito ‘precoce’. Si ritiene inoltre che anche la contribuzione estera da lavoro oggetto di totalizzazione internazionale in ambito comunitario o con paese convenzionato o, ancora, oggetto di riscatto nel caso di paesi non convenzionati potrà essere considerata utile ai fini della maturazione del requisito “precoce”.
3b. Requisito Soggettivo
Oltre alla contribuzione “precoce”, i richiedenti dovranno inoltre maturare uno dei seguenti quattro requisiti, quasi del tutto analoghi a quelli previsti per l’Ape Sociale:
- a) Disoccupati a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 L. 604/1966) che abbiano esaurito da almeno tre mesi il godimento della prestazione di disoccupazione loro spettante
- b) Lavoratori che assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente che sia portatore di handicap grave
- c) Lavoratori portatori di handicap con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, certificata da Commissione formata ai sensi dell’art. 4 L. n. 104/1992
- d) Lavoratori che esercitino da almeno sei anni, continuativamente, professioni ritenute particolarmente faticose (11 tipologie elencate nell’Allegato A al DPCM); in alternativa potranno avere accesso al beneficio anche i lavoratori addetti a mansioni usuranti come identificati dal D. lgs. n. 67/2011.
In riferimento ai care-givers di cui alla lett. b, il DPCM non specifica, come nel caso dell’Ape Sociale, che per ogni disabile assistito in condizione di gravità spetti un unico beneficio.
Per gli addetti a lavori usuranti, l’art. 3 c. 1 lett. d del DPCM specifica che il beneficio sarà accessibile a due distinte platee.
Da un lato vi sono gli Addetti alle 11 lavorazioni difficoltose di cui all’Allegato E della L. 232/2016, elencati più minutamente nell’Allegato A al DPCM.
Professioni che danno diritto alla Pensione Anticipata Precoce
(Svolte per almeno 6 anni negli ultimi 7 in via continuativa) – Allegato E L. 232/2016
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Come nel caso dell’Ape Social, il DPCM lega la difficoltà della mansione in 9 casi su 11 anche al tasso premiale INAIL applicato, che non dovrà essere inferiore ai 17/1000. Tale requisito non è invece applicato alle categorie del personale sanitario infermieristico o ostetrico né per il personale docente di asili nido e scuole dell’infanzia. Alla data della domanda di accesso del beneficio gli “usurati”
dovranno avere svolto in via continuativa per almeno sei anni una o più attività fra le 11 sopra elencate. Si ricorda poi come l’art. 53, c. 2 della Manovrina (D.l. 50/2017) dello scorso 24 aprile, ha fornito una norma di interpretazione autentica in riferimento alla ‘continuità’ dei sei anni di lavoro usurante, disponendo che si considereranno comunque svolte in via continuativa quelle attività usuranti che, nei sette anni prima dell’accesso a pensione, avranno registrato interruzioni per massimo dodici mesi a condizione che negli ultimi sette anni prima della pensione precoce il richiedente abbia comunque maturato sei anni complessivi di lavoro usurante.
Al contempo, la norma consente l’accesso per chi ha un anno di contributi da lavoro prima dei 19 anni di età anche ai lavoratori addetti a mansioni usuranti classicamente intesi, secondo la disciplina del D.lgs. 67/2011 (art. 1, commi 1, 2 e 3) con le 4 categorie di mansioni sotto elencate, il requisito potrà essere di 7 anni di lavoro usante sugli ultimi 10 o, ancora, di almeno la metà della propria vita lavorativa dedicata alle mansioni sotto specificate.
Categoria | Descrizione (D.lgs. 67/2011, art. 1, c. 1) |
---|---|
Mansioni propriamente usuranti | a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del DM Lavoro 19/05/1999 |
Lavoratori Notturni | b) lavoratori notturni- lavoratori a turn che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 o ridotto a 64 per chi matura l’accesso al pensionamento anticipato dall’1/07/2009; – lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; |
Lavoratori impegnato in serie produttiva (catena) | c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa INAIL di cui all’allegato 1 del D.lgs. 67/2011, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con esclusione degli addetti a lavorazioni complementari alla linea produttiva; |
Autisti | d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. |
- Iter di accesso alla pensione anticipata “precoce”
4a. Domanda di Certificazione
Il DPCM dello scorso 22 maggio specifica che i potenziali beneficiari della Quota 41 dovranno presentare due distinte domande. La prima di riconoscimento di accesso al beneficio, vale a dire di certificazione dei requisiti sopra elencati, da presentare alla propria sede INPS competente in base al luogo di residenza dell’assicurato. La seconda è la vera e propria domanda di pensione “precoce” da presentare solo dopo aver ottenuto riscontro positivo da INPS. Il timing per la presentazione della domanda di certificazione di riscontro da parte dell’Istituto è quello sotto esposto in tabella:
RequisitiPensione Lavoratori Precoci Maturati entro il | Domanda di certificazione da presentare entro (chiusura della 1a finestra annuale) | Seconda finestra annuale (valida solo in presenza di risorse annue residue) | Esito della domanda di certificazione (feedback da parte di INPS) |
---|---|---|---|
31/12/2017 | 15/07/2017 | 30/11/2017 | 15/10/2017 1° finestra31/12/2017 2° finestra |
31/12/2018 | 01/03/2018 | 30/11/2018 | 30/06/2018 1° finestra31/12/2018 2° finestra |
31/12/2019 | 01/03/2019 | 30/11/2019 | 30/06/2019 1° finestra31/12/2019 2° finestra |
Gli assicurati presenteranno domanda di certificazione dei requisiti entro il marzo dell’anno in cui maturano tutti i requisiti richiesti dalla norma (contributivi e soggettivi). Nel solo caso del 2017, sarà possibile presentare la richiesta di certificazione entro il 15 luglio.
Il DPCM specifica inoltre che al momento della sottomissione della richiesta di certificazione gli assicurati potranno non avere ancora maturato il requisito dei 41 anni di contributi (aumentato dell’adeguamento a speranza di vita dal 2019) nonché tre dei requisiti soggettivi sopra elencati al punto 3b. In particolare, potranno essere maturato entro il 31 dicembre dell’anno di richiesta della pensione, oltre alla quota 41, anche la conclusione del trimestre successivo all’ultimo mese di fruizione dell’indennità di disoccupazione o i 6 anni richiesti in via continuativa di lavoro usurante ex Allegato A L. 232/2016 o, in alternativa, Il requisito di 7 anni negli ultimi 10 di attività gravosa o di almeno la metà della vita lavorativa totale svolti secondo la definizione di mansioni difficoltose ex art. 1 D.lgs. 67/2011.
In riferimento alla documentazione da presentare, si rimanda a quanto specificato per i requisiti di accesso all’Ape Sociale e alla relativa documentazione speciale da presentare richiedendo a INPS la certificazione al suo diritto. L’unica variazione (art. 5 c. 3 del DPCM 22 Maggio dedicato ai lavoratori precoci) riguarda gli addetti a mansioni usuranti; per coloro che soddisfino infatti i requisiti dettati dall’art. 1 del D.lgs. 67/2011 e non quello di lavoro usurante continuativo per 6 anni introdotto dalla legge di stabilità del 2017, la documentazione da allegare alla richiesta di certificazione dei requisiti sarà quella elencata dal Decreto del Ministero del Lavoro del 20 settembre 2011 nell’Allegato A.
Rimane di cruciale importanza, la collaborazione e il veloce scambio informativo fra INPS e Ministero del Lavoro, INAIL, ANPAL e INL, in modo da procedere in termini temporali adeguati alle necessarie verifiche di quanto attestato dai richiedenti nelle richieste di certificazione. Nelle more dell’Adozione del protocollo di scambio informativo, l’INPS avvierà comunque l’istruttoria di tutte le domande presentate.
4b. Domanda di Pensione
Una volta presentata la domanda di certificazione dei requisiti, l’Istituto ne comunicherà l’esito secondo le scadenze indicate nella tabella sopra esposta (entro il 30 giugno di ogni anno per le domande inviate entro il 1° marzo, entro il 31 dicembre per le domande presentate entro il 30 novembre; solo per il 2017 l’esito delle domande inviate entro il 15 luglio sarà comunicato entro i 3 mesi successivi). Come nel caso dell’Ape Sociale, i possibili esiti esplicitati da INPS saranno tre:
– reiezione della domanda in assenza dei requisiti necessari;
– accoglimento con indicazione della prima decorrenza di pensione utile;
– accoglimento con riserva con differimento della prima decorrenza di pensione in relazione alle risorse residue.
L’art. 11 del DPCM chiarisce i criteri di monitoraggio e, soprattutto, di priorità in ordine all’accoglimento delle domande. Infatti, l’accesso a “pensione precoce” pur non essendo una misura sperimentale (come nel caso dell’Ape che non potrà essere richiesto dopo il 2018) non potrà eccedere il limite di spesa ribadito dal c. 4 dell’art. 7 del Decreto in esame (dai 360 milioni di euro del 2017, il budget annuo si stabilizzerà nei 590 milioni da stanziare a partire dal 2020). I criteri di priorità nel concedere l’accesso a pensione sono due, uno principale e uno sussidiario:
- Data di raggiungimento del requisito contributivo “precoce” (41 anni di contributi fino al 2018 incluso)
- In caso di parità del requisito A, Data di presentazione della domanda di certificazione dei requisiti
Ricevuto l’accoglimento da parte di INPS della domanda di certificazione, il pensionato potrà presentare la domanda di pensione osservando il timing di accesso indicato dallo stesso Istituto nella propria comunicazione.
La decorrenza della pensione sarà osservata dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. Solo per l’anno 2017, in stretta aderenza alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere n. 961/2017 dello scorso 28 aprile, l’accredito della pensione potrà essere retroattivo rispetto alla domanda risalendo alla data di maturazione di tutti i requisiti richiesti e comunque non oltre il maggio del 2017 (art. 7 c. 3 del DPCM).
- Incumulabilità e altre caratteristiche della Pensione dei Lavoratori Precoci
I lavoratori precoci che fruiranno del beneficio rispetto ai termini della tradizionale pensione anticipata, sono sottoposti ad alcuni vincoli chiariti dall’art. 8 del decreto. Questi infatti non potranno godere di ulteriori benefici pensionistici, a eccezione della maggiorazione contributiva (massimo 5 anni) riconosciuta ai lavoratori sordomuti o invalidi oltre il 74% (ex art. 80, c. 3, L. 388/2000). Va inoltre ricordato che a norma della L. 153/1969, art. 22, c. 1 lett. c, ai fini di un legittimo accesso a pensione di anzianità contributiva (dunque la pensione anticipata, ma anche quella per i lavoratori precoci) il richiedente non dovrà prestare attività lavorativa subordinata alla data di decorrenza della prestazione. Ma ai pensionati “precoci” sarà applicato una ulteriore limitazione, già prevista dal c. 204 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2017. Infatti, in deroga rispetto a quanto stabilito dall’art. 19 del D.l. 112/2008 che aveva disposto la piena compatibilità delle pensioni di vecchiaia e anzianità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo. Dal momento che il beneficio dell’anticipo concesso ai lavoratori precoci è legato a delle condizioni di svantaggio (utilizzate anche nell’Ape Sociale), la norma prevede che per tutta la durata dell’anticipo rispetto alle ordinarie decorrenze della pensione anticipate (vd. Tabella al punto 1), pari a massimo 1 anno e 10 mesi, i beneficiari della pensione precoce non potranno godere di redditi da lavoro dipendente o autonomo. In questo senso, rispetto alla misura temporanea dell’Ape Sociale, così come a quella della NASpI, la norma non prevede una soglia di tolleranza (normalmente identificata in redditi non superiori a 8.000 euro per redditi di lavoro dipendente e assimilato o a 4800 per quelli di lavoro autonomo).
Il DPCM chiarisce inoltre che INPS recupererà le rate di pensione corrisposte indebitamente qualora risulti la contemporanea percezione dei redditi di lavoro dipendente o autonomo. INPS dovrà specificare con successiva prassi (il punto non è chiarito nella Circolare n. 100/2017)to eventuali misure di verifica reddituale tese a identificare situazioni di percezione illegittima. Per i dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti di ricerca pubblici, il c. 201 del primo articolo della L. 232/2016 ha già chiarito come l’erogazione del Trattamento di Fine Servizio sarà corrisposto solo dopo i termini già chiariti da INPS con la Circolare n. 37/2012 (dopo 3,5, 6 o 24 mesi dalla fine del rapporto di lavoro, a seconda delle modalità di cessazione e dell’anzianità contributiva dei pubblici dipendenti).
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