CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Nota 08 aprile 2022, n. 3040
Cessazione dello stato di emergenza – Regolamento recante le disposizioni per la formazione continua dei Consulenti del Lavoro
Com’è noto, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consiliare del 26 e 27 gennaio 2022, preso atto della permanenza a livello nazionale dell’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID19 e dell’intensificarsi dei contagi, aveva adottato un provvedimento in materia di formazione continua obbligatoria per il biennio 2021/2022, disponendo di consentire agli iscritti in via temporanea ed eccezionale di conseguire crediti con la modalità a distanza mediante l’utilizzo della tecnologia webinar ed e-learning nella misura del 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Dal confronto con il Ministero vigilante era infatti emerso che l’evolvere della situazione emergenziale, stante gli inevitabili riflessi sulle attività formative, poteva essere posto a fondamento di un provvedimento che solo in via temporanea ed eccezionale permettesse di elevare la percentuale della formazione a distanza, dispiegando la sua efficacia entro il termine dello stato di emergenza, fissato per il giorno 31 marzo 2022.
In data 17 marzo u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che ha introdotto disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto, è ora possibile ricondurre le attività formative verso un’ordinaria gestione nella fase post-pandemia e porre fine alle deroghe al Regolamento recante le indicazioni per la formazione continua per i Consulenti del Lavoro previste fino al 31 marzo 2022, recuperando il livello qualitativo e le funzioni di vigilanza e controllo.
A tal fine, si ricorda che il vigente Regolamento, approvato con delibera n. 22 in data 22 dicembre 2017 con il parere favorevole del Ministero del Lavoro, previa intesa con il Ministero della Giustizia, agli artt. 6 e 10 dispone che gli iscritti possano conseguire i crediti formativi attraverso la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning e/o webinar nella misura massima del 40% dei crediti totali previsti per ciascun biennio formativo.
Conseguentemente, dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 i crediti formativi acquisiti mediante la partecipazione ad eventi a distanza saranno ritenuti validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo nella misura massima del 40% dei crediti totali previsti per il biennio e non sarà possibile assumere in via autonoma delibere che rideterminino la percentuale della formazione a distanza per gli iscritti, salvo quanto previsto dal richiamato Regolamento per le prerogative, sia di natura legale che regolamentare, di competenza dei Consigli Provinciali.
In assenza di comprovate e oggettive ragioni, che consentano l’adozione di specifici provvedimenti che tengano conto delle peculiarità individuali e/o territoriali, non sarà infatti possibile prevedere ulteriori deroghe a quanto previsto dal vigente Regolamento.
Tenuto conto inoltre della necessità di salvaguardare e agevolare l’attività di vigilanza dei Consigli Provinciali, si comunica che sono state operate le opportune modifiche alla piattaforma informatica, che permetteranno di verificare, per ogni periodo per cui sono stati applicati con atti di coordinamento e indirizzo del Consiglio Nazionale dei provvedimenti di variazione delle percentuali di formazione a distanza consentite, la regolarità nel conseguimento dei crediti formativi da parte degli iscritti.
Pertanto, qualora per i periodi precedenti fossero stati adottati provvedimenti diversi ed ulteriori, si consiglia di verificare il corretto inserimento delle percentuali di formazione a distanza riportate, fatta salva la possibilità in ogni caso di intervenire in variazione nel caso in cui vengano rinvenute delle difformità.
Si informa infine che il Consiglio Nazionale si riserva la possibilità di assumere ulteriori provvedimenti in correlazione con l’andamento pandemico e l’eventuale adozione di ulteriori disposizioni in materia da parte delle Istituzioni governative.
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