Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro – Circolare n. 1137 del 11 novembre 2016 – Antiriciclaggio

Roma, 11 novembre 2016 Prot. n. 9942/U/CIRC. Circolare n. 1137

Oggetto: antiriciclaggio.

Sommario:

1) Premessa

2) Quadro normativo

3) Nozioni generali

4) Ambito di applicazione e obblighi a carico del Consulente del lavoro

5) Conclusioni

Premessa

La disciplina in esame persegue l’obiettivo di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo. A tal fine, i principi generali dell’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevedono che i destinatari delle disposizioni del decreto adottino “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno e di valutazione e gestione del rischio”. Il Ministero della Giustizia, con l’intento di garantire omogeneità di comportamento, con proprio Decreto del 16 aprile 2010, ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti e i revisori.

Quadro Normativo

D.Lgs. 16 novembre 2007, n. 231; Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007, n. 172 – Serie generale); Direttiva 1° agosto 2006. n. 2006/70/CE, emanata dalla Commissione in esecuzione della III Direttiva (2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), con lo scopo di definire il concetto di «persone politicamente esposte» e di fissare i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata artt. 1 e 22 della Legge Delega 25 gennaio 2006, n. 29 – (Legge Comunitaria 2005); Direttiva 26 Ottobre 2005, n. 2005/60/CE (III Direttiva); Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nozioni generali

Se commessi intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.

Il delitto di “riciclaggio” è previsto dall’art. 648 bis C.P., il quale individua colpevole di tale reato “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. L’art. 648 ter del C.P. dispone che è perseguibile e soggetto alla pena ivi prevista chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”

Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro

Il Consulente del Lavoro è destinatario della disciplina di cui all’art. 12, comma1, lettera a) del predetto D.Lgs. 231/2007 e, pertanto, fatto salvo l’esenzione, disposta dallo stesso art. 12, comma 3, “Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”, già illustrata dalla Fondazione Studi con il parere n. 2 del 27 maggio 2013, è fatto obbligo allo stesso di acquisire tutte le informazioni relative al cliente all’inizio del rapporto di consulenza e di procedere all’adeguata verifica della clientela a mezzo:

1) identificazione cliente;

2) identificazione del titolare effettivo;

3) ottenimento di informazioni su natura e scopo della prestazione professionale;

4) controllo costante durante la prestazione professionale;

5) registrazione e conservazione dati;

6) segnalazioni delle operazioni sospette;

7) formazione del personale ove esistente.

A titolo meramente esplicativo e non esaustivo sono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni professionali:

– consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;

– consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;

– consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti;

– consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;

– gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;

– assistenza e rappresentanza nel contenzioso amministrativo del lavoro e previdenziale;

– assistenza e consulenza nella mediazione e certificazioni contratti;

– assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;

– gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;

– gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;

– consulenza di materia di contabilità e bilanci;

– ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;

– redazioni di stime e perizie di parte;

– assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;

– arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

Conclusioni

Quanto sopradetto comporta che i Consulenti del Lavoro sono in ogni caso obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, registrare e conservare i dati e formare il personale ove esistente. Inoltre, gli stessi sono vincolati, fatte salve le specifiche esenzioni, all’osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, in considerazione del combinato disposto degli artt. 43 e 16, comma 1, del suddetto D.Lgs. 231/2007, che, tra l’altro, dispone in modo tassativo l’obbligo per i professionisti di effettuare l’adeguata verifica della clientela “quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)