CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 24 del 24 febbraio 2023

Proposte emendative al D.L. 11/2023 in materia di cessione crediti da bonus edilizi

Ho il piacere di portare alla Tua conoscenza le proposte che il Consiglio Nazionale ha inviato all’attenzione del Governo, con il proposito di migliorare sotto il profilo tecnico il D.L. 11/2023 recentemente emanato in materia di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi.

In particolare, si è posta l’attenzione sulla necessità di emendare il Decreto-legge prevedendo norme di interpretazione autentica che evitino il sorgere di contenziosi su temi quali:

– facoltà e non obbligo di liquidazione di stati avanzamento lavoro per i bonus diversi da quelli previsti dall’art. 119 del D.L. 34/2020;

– facoltà e non obbligo di inclusione nelle asseverazioni tecniche dell’attestazione di congruità delle spese relative all’apposizione del visto di conformità;

– possibilità di accedere alla remissione in bonis nel caso di presentazione dell’allegato B, ai fini del sisma bonus e del super sisma bonus, successivamente alla presentazione del titolo edilizio o dell’inizio lavori;

– perimetro temporale e oggettivo del requisito SOA per affidamento dei lavori in ambito superbonus.

È stata inoltre richiesta proroga dei termini per la presentazione della comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, nonché la proroga dei connessi termini di messa a disposizione dei dati per la dichiarazione redditi precompilata e di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute dai condomini.

Ti invito a diffondere il documento agli iscritti all’Ordine da Te presieduto.

Allegato

DOCUMENTO

Emendamenti al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

EMENDAMENTO

Articolo 2-bis. (Norme di interpretazione autentica)

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: “Articolo 2-bis. (Norme di interpretazione autentica)

  1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si introducono norme di interpretazione autentica delle seguenti disposizioni:
  2. a) l’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  3. b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  4. c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017, ai fini del sisma bonus sugli interventi di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 e del superbonus sugli interventi di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020; a tal fine la lettera b) dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del citato articolo 121;
  5. d) l’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati in data compresa tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022 e la data del 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10-bis, oppure di documentare al committente ovvero all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10-bis, è sufficiente che risulti soddisfatta entro la data dell’1 gennaio 2023;

2) la soglia di 516.000 euro va calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto;

3) la disposizione non si applica, ai fini degli incentivi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, quando oggetto degli incentivi sono le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Relazione illustrativa

La norma, al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di superbonus e altri bonus edilizi, introduce alcune norme di interpretazioni autentica concernenti in particolare:

– la possibilità di non procedere per stati di avanzamento dei lavori, ai fini dell’esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo e la cessione a terzi del credito d’imposta, con riguardo ai bonus edilizi diversi dal superbonus, come, peraltro, più volte confermato sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso di interpellanze parlamentari sia nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate;

– la possibilità di detrarre le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità anche se tali spese non risultassero incluse nel computo metrico e nell’asseverazione di congruità del tecnico abilitato che, per sua natura, concerne le sole spese per la realizzazione degli interventi e le spese professionali di natura tecnica connesse;

– la possibilità di accedere alla c.d. remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardo all’adempimento di deposito dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico (c.d. “Allegato B”) propedeutico alla possibilità di beneficiare del sisma bonus o del superbonus sugli interventi di riduzione del rischio sismico nonché la definizione di “prima dichiarazione utile”, ai fini della possibilità di accedere alla remissione in bonis medesima;

– il chiarimento del perimetro applicativo, sia con rifermento al profilo temporale sia con riferimento al profilo oggettivo, del c.d. “requisito SOA” per l’affidamento di interventi in ambito superbonus.

EMENDAMENTO

Articolo 2-ter. (Proroghe di termini)

Dopo l’articolo 2-bis è inserito il seguente: “Articolo 2-ter. (Proroghe di termini)

  1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2023.
  2. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 16 ottobre 2023.
  3. Per l’anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.
  4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2022, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 17 aprile 2023.

Relazione illustrativa

La norma, mutuando quanto già previsto per l’anno 2022 e considerata la situazione di stallo che si è venuta a creare nell’acquisizione di crediti da parte del circuito bancario, cui peraltro l’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto si propone di porre rimedio, dispone la proroga al 28 aprile 2023 del termine per la presentazione della comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021.

Ciò al fine di consentire ai soggetti cedenti e al circuito bancario di poter perfezionare quante più operazioni possibili limitando gli effetti negativi cui sono esposti, in particolare, i contribuenti persone fisiche che si sono impegnati finanziariamente nella ragionevole aspettativa di poter perfezionare la cessione del credito.

Conseguentemente e coerentemente vengono prorogati i termini per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata 2023 e per la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.