CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 06 marzo 2020
Coronavirus, le indicazioni del Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini territoriali della categoria
In una informativa direttive su formazione, attività amministrativa, eventi aggregativi sia per gli Ordini delle zone gialle, sia per quelli del resto d’Italia
Formazione professionale continua, attività amministrativa, eventi aggregativi. Sono alcuni dei temi sui quali l’informativa 16/2020 del Consiglio nazionale dei commercialisti fornisce indicazioni alla luce dell’emergenza coronavirus. Indicazioni vengono fornite sia agli Ordini dislocati nelle zone più coinvolte dall’epidemia, sia a tutti i restanti Ordini territoriali. Nei prossimi giorni, si legge nell’informativa, saranno comunicate le misure di sostegno che il Consiglio, anche d’intesa con le Casse di Previdenza di Categoria, renderà disponibili per i Colleghi colpiti dall’emergenza.
Le indicazioni saranno in ogni caso tempestivamente aggiornate in relazione ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità amministrative.
RIDUZIONE CREDITI FORMATIVI PER IL 2020
Nella nota, Il Consiglio comunica di aver deliberato che al termine dell’emergenza verrà stabilita una riduzione dei crediti obbligatori ai fini della formazione professionale continua per l’anno 2020.
GLI ORDINI DELLE ZONE PIÙ A RISCHIO
Gli Ordini dislocati nelle zone più a rischio (Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; Province di Pesaro e Urbino, Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona e Savona) sono invitati a sospendere, fino al 3 aprile, tutti gli eventi in luoghi pubblici o privati, attività di formazione, corsi professionali, master e procedure concorsuali pubbliche o private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati su base curriculare e in maniera telematica. In più, si consiglia di svolgere eventuali incontri o riunioni con modalità di collegamento da remoto.
TUTTI GLI ALTRI ORDINI D’ITALIA
L’informativa prosegue poi con le indicazioni degli Ordini dislocati in tutto il resto del territorio nazionale, invitati ad adottare le seguenti disposizioni indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica:
– Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze, assicurano l’applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
– Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
Al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, le amministrazioni, nell’esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
A tal fine, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
– Obblighi informativi dei lavoratori
i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 6/2020 e ss.mm. o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
– Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione
Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l’opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l’adeguato distanziamento.
– Missioni
Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale
– Ulteriori misure di prevenzione e informazione
Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o, in generale, nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un’adeguata distanza con l’utenza. Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione. Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Il Consiglio Nazionale, al fine di facilitare il lavoro delle segreterie degli Ordini, ha disposto che gli eventi richiesti in accreditamento sul portale Fpc e “rinviati” a causa dell’emergenza corona virus potranno, fino a nuove disposizioni, essere gestiti come segue:
– al fine di evitare il reinserimento sul portale di tutti gli eventi cancellati, le date degli eventi calendarizzati dal 5 marzo 2020 potranno essere modificate indicando la data convenzionale del 30 giugno 2020 (martedì). Quando il Consiglio dell’Ordine avrà determinato la nuova data di svolgimento dell’evento, l’Ordine provvederà ad aggiornare la scheda evento mediante una nuova modifica.
– per gli eventi calendarizzati fino alla data del 5 marzo 2020, l’Ordine è invitato a lasciare in sospeso la gestione fintanto che non stabilisca la nuova data di svolgimento dell’evento. Quando il Consiglio dell’Ordine avrà determinato la nuova data di svolgimento dell’evento, si provvederà a comunicare via mail all’indirizzo FPC@commercialisti.it la nuova data di svolgimento dell’evento, affinché l’ufficio del CNDCEC possa provvedere alla variazione della scheda evento.
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