CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 24 febbraio 2020, n. 24

Documento “Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi”

Ti comunico che il Consiglio Nazionale nella seduta del 12 febbraio 2020 ha approvato il documento “Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi”.

Il nuovo art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 introduce l’obbligo di controllo da parte del committente sulla corretta esecuzione e versamento delle ritenute operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ai lavoratori impiegati nell’ambito di appalti e subappalti. Alla luce del nuovo obbligo normativo, il revisore legale del bilancio della società committente ma anche il revisore della società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sono tenuti a verificare, nell’ambito dei normali controlli sulla regolare tenuta della contabilità, che la società revisionata abbia posto in essere procedure e direttive appropriate ad adempiere ai nuovi obblighi negli appalti e subappalti.

Il documento, disponibile sul nostro sito web all’indirizzo www.commercialisti.it. è corredato da due check list contenenti esempi di procedure da svolgere nell’ambito dell’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio della società committente (allegato 1) e della società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice (allegato 2).

Allegato

“Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi” –

Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con Legge del 19 dicembre 2019, n. 157

Premessa

Il Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (D.L. 124/2019), convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (L. 157/2019) si inserisce nell’ambito delle “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

All’interno del Capo I, tra le misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, trova spazio l’articolo 4, riguardante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera” che integra al testo del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (D.Lgs. 241/1997) il nuovo articolo 17-bis. Rispetto alla versione iniziale pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 252 del 26 ottobre 2019, l’articolo 4 del D.L. 124/2019 è stato radicalmente modificato dalla L. 157/2019.

  1. Scopo del documento

L’articolo 4 del D.L. 124/2019 come modificato in sede di conversione con L. 157/2019 integra nel testo del D.lgs. 241/1997 l’articolo 17-bis recante norme sulle Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del  regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.

L’articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997 su citato introduce, in particolare, l’obbligo di controllo da parte del committente sulla corretta esecuzione e versamento delle ritenute operate dall’impresa appaltatrice, affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori impiegati nell’ambito di appalti e subappalti. Viene in tal modo estesa la responsabilità del medesimo committente in merito alle ritenute fiscali a carico dei lavoratori sulle retribuzioni dagli stessi percepite, ampliando il quadro normativo in tema di responsabilità solidale negli appalti.

Il presente documento riassume la disciplina sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti come aggiornata dall’articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997 introdotto dall’articolo 4 del D.L. 124/2019 modificato in sede di conversione con L. 157/2019.

Il presente documento recepisce anche le recenti risoluzioni, provvedimenti e circolari pubblicate dall’Agenzia delle Entrate seguenti:

a) risoluzione n.108 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto “Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Chiarimenti”;

b) risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019 avente ad oggetto “Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24″;

c) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020 recante “Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241”;

d) circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 recante “Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Primi chiarimenti”.

Il documento comprende anche una check list per le procedure da svolgere nell’ambito dell’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio della società committente (Allegato 1) e della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice (Allegato 2).

  1. Norme di riferimento

Le principali norme di riferimento che definiscono la nuova disciplina su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono:

a) L. 157/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 24 dicembre 2019.

b) D.lgs. 241/1997 e successive modificazioni.

Il testo di legge

Di seguito la versione aggiornata dell’articolo 4 del D.L. 124/2019 come modificato dalla L. 157/2019.

Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17 -bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera) – 1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d) , e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
  2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori,  identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
  3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al  soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
  5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
  6. a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  7. b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
  8. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
  9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
  10. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».
  11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
  12. All’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a – quater) è inserita la seguente:

«a -quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a -quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 11 -ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

  1. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
  2. Ambito di applicazione

Le disposizioni introdotte dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 si applicano alle imprese committenti che affidino a terzi la fornitura di beni e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma” (comma1, articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997), nonché alle  imprese appaltatrici, affidatarie o alle imprese subappaltatrici richiamate dai contratti soggetti alla norma.

Secondo quanto riportato dalla risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate “la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.

Stante tale decorrenza, secondo quanto desumibile dalla risoluzione n. 108, la valutazione circa il superamento del limite di 200.000 euro annui dovrà essere effettuata anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto riferiti al periodo di imposta 2019 e ancora in corso nel periodo di imposta 2020 per un valore residuo di importo superiore a euro 200.000.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020 ha chiarito che, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub-affidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto originario committente e affidatario.

Infine, il comma 5 dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 prevede delle cause di esonero al ricorrere delle quali, pur rientrando nell’ambito di applicazione del comma 1, l’art. 17-bis non trova applicazione (si veda anche il par. 10 del presente documento). La sussistenza dei requisiti per l’esonero (tra cui il requisito di anzianità minima) definiti nelle lettere a) e b) del comma 5 dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 deve essere comunicata al committente allegando apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate. Lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti di esonero è contenuto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 54730 del 6 febbraio 2020.

  1. Obblighi per l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice

Ai fini del versamento delle ritenute per lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dalla norma, almeno i seguenti punti rientrano tra gli obblighi in capo alla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

  1. Alla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice spettano il calcolo delle ritenute afferenti i redditi erogati ai lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto ed il relativo versamento con distinte deleghe per ciascun committente.
  2. Come specificato dalla risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quantificazione dei versamenti in maniera distinta per ciascun committente (e quindi la quantificazione della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata) deve essere effettuata dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).
  3. Il versamento delle ritenute da parte dell’impresa deve avvenire “con distinte deleghe per ciascun committente” (comma 1, articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997). Viene esclusa la possibilità di compensazione, salvi i casi di esonero previsti dal comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.

I versamenti devono essere effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente (risoluzione n.109 del 24 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate).

Al fine di consentire all’impresa di effettuare i versamenti indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, l’amministrazione finanziaria ha istituito il codice identificativo “09” denominato “Committente”.

Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24” come riportate nella Risoluzione n. 109 dell’Agenzia delle Entrate:

  1. nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
  2. nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

I modelli “F24” compilati secondo le istruzioni sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati, l’impresa  appaltatrice, affidataria o subappaltatrice è tenuta a trasmettere al committente, entro cinque giorni dalla scadenza del versamento, i seguenti documenti:
  2. copia delle deleghe di versamento delle ritenute operate, ii. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,

iii. l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,

  1. il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La società subappaltatrice è tenuta a trasmettere copia dei documenti indicati al precedente punto d. anche alla società appaltatrice.

  1. Obblighi per il committente

Come specificato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019, la norma introdotta dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, al comma 2, obbliga il committente alla verifica del versamento.

A tal fine il committente è tenuto almeno a:

  1. richiedere e ricevere dalla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice copia della delega di pagamento delle ritenute operate di propria pertinenza;
  2. ricevere dalla società appaltatrice, affidataria e subappaltatrice entro cinque giorni dalla data di scadenza del versamento il set di documenti previsti dal comma 2 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (si veda il precedente paragrafo 5.d);
  3. effettuare una verifica in merito agli adempimenti che devono essere eseguiti dalla società appaltatrice, affidataria o subappaltatrice attraverso il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese su indicate sulla base del set di documenti di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997 ricevuti.

Come indicato nella risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, accedendo al proprio “cassetto fiscale” il committente potrà consultare i modelli “F24” ad esso riferiti compilati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice secondo le istruzioni fornite nella stessa risoluzione ed indicate nel precedente paragrafo 5.c.

  1. Sospensione del pagamento dei corrispettivi in caso di inadempienza dell’impresa appaltatrice

Come previsto dal comma 3 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, il committente è tenuto a sospendere il  pagamento di eventuali corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso in cui queste o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere allo stesso committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati previste dal comma 2 dell’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, ovvero qualora dai  dati risultanti dalla documentazione trasmessa risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

Il committente è chiamato alla sospensione del pagamento dei corrispettivi fintantoché perduri l’inadempimento da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Entro novanta giorni il committente dovrà dare inoltre comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei propri confronti.

La norma (comma 3, articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997) ha espressamente precluso alle imprese appaltatrici o affidatarie  che si vedano sospeso il pagamento dei corrispettivi a seguito di inadempimenti, la possibilità di agire con azione esecutiva finalizzata a soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fintanto non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

  1. Sanzioni in capo al committente

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, alle imprese committenti è comminata una sanzione di importo pari alle sanzioni dovute dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici per la violazione degli obblighi di determinazione e tempestivo versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.

  1. Limiti alla facoltà di utilizzo dell’istituto della compensazione

Secondo quanto introdotto dal comma 8 dell’articolo 17-bis, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 17 del D.lgs. 241/1997, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici non possono avvalersi dell’istituto della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso della durata del contratto, per il personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

  1. Esclusione dagli obblighi previsti dalla norma

In base a quanto indicato dal comma 5 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, non sono tenute ai nuovi obblighi previsti dall’articolo 17-bis le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che rispettino i seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno tre anni;
  2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Al fine dell’esclusione dagli obblighi previsti dall’articolo 17-bis, la sussistenza di tali condizioni va comunicata al committente nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2 dell’art. 17-bis, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate così come previsto al comma 6 dell’art. 17-bis.

  1. Decorrenza degli obblighi

Secondo quanto indicato al comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 124/2019, gli obblighi introdotti dall’articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Come definito dalla risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 dell’Agenzia della Entrate, la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

  1. Modifiche in ambito di inversione contabile

Il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 126/2019 modifica il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (D.P.R. 633/1972) con l’introduzione della lettera a) quinquies all’articolo 17, sesto comma.

Con tale modifica normativa l’ambito di applicazione della disciplina giuridica dell’inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) viene estesa alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

Secondo quanto previsto dal nuovo testo del D.P.R 633/1972, il metodo dell’inversione contabile non si applica però per le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti e società già soggetti a split payment (di cui all’articolo 11-ter del DPR 633/1972) e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 126/2019 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Allegato 1

CHECKLIST – Società committenti

VERIFICA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI (ART. 17-bis D.lgs. 241/97)

SOCIETA’
BILANCIO DI ESERCIZIO AL
FASEVerifica regolare tenuta contabilità sociale
CARTA DI LAVORO [….]
PREPARATO DA
DATA
RIVISTO DA
DATA
N.PROCEDURERISULTATIRIF.
1Verificare se la Società:- È committente di contratti di appalto, subappalto, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati aventi ad oggetto la realizzazione, con prevalente utilizzo di manodopera presso le proprie sedi di attività e con utilizzo di beni strumentali di propria proprietà, di una o più opere o di uno o più servizi con opere o servizi che eccedono un importo complessivo annuo di € 200.000,00.[ Si ]Proseguire con i punti 2 e successivi

[ No]

2Verificare che la Società:- abbia stabilito procedure e direttive appropriate per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 17-bis del Dlgs 241/97;Descrivere le procedure e direttive seguite […](Sulla base delle informazioni acquisite e sulla base della frequenza pianificata delle verifiche periodiche, pianificare i controlli da svolgere nelle verifiche periodiche).
3Verificare, su base campionaria, che la Società:abbia acquisito per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici che vogliono avvalersi della facoltà di disapplicazione della normativa di cui all’art. 17-b/s Dlgs 241/97 il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei requisiti per la disapplicazione;

provveda ad acquisire con cadenza di ogni 4 mesi dalla data di rilascio l’anzidetto certificato.

[ Si ][ No]

Proseguire con il punto 4

4Verificare, su base campionaria, che la Società:- proceda a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;Riportare gli estremi delle richieste fatte nel periodo oggetto di verifica:[….]
5Verificare, su base campionaria, che la Società abbia ricevuto entro i 5 giorni successivi al termine di versamento:i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;

un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente all’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;

l’elenco delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;

il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente

Avvenuta ricezione?[ Si ]

Proseguire con il punto 6

[ No]

Passare al punto 7

6Verificare, su base campionaria, che la Società:- effettui controlli sul corretto adempimento da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici.Adempimenti corretti?[ Si ]

[ No]

Descrivere gli inadempimenti riscontrati dalla Società:

[ … ]

Proseguire con il punto 7

7Verificare, su base campionaria, che la Società:abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate;

abbia comunicato l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni

8Verificare la sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate dall’impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)
9Verificare la sistemazione da parte della direzione delle non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)

Allegato 2

CHECKLIST – Società appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici

VERIFICA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E DEI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO O DI PRESTAZIONE DI OPERE E SERVIZI (ART. 17-bis D.lgs. 241/97)

SOCIETA’
BILANCIO DI ESERCIZIO AL
FASEVerifica regolare tenuta contabilità sociale
CARTA DI LAVORO[ …]
PREPARATO DA
DATA
RIVISTO DA
DATA
N.PROCEDURERISULTATIRIF.
1Verificare se la Società:- È appaltatrice, affidataria o subappaltatrice di contratti di appalto, subappalto, affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati aventi ad oggetto la realizzazione, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, di una o più opere o di uno o più servizi con opere o servizi che eccedono un importo complessivo annuo di € 200.000,00.[ Si ]Proseguire con i punti 2 e successivi

[ No]

2Verificare che la Società:- abbia stabilito procedure e direttive appropriate per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 17-bis del Dlgs 241/97;Descrivere le procedure e direttive seguite […](Sulla base delle informazioni acquisite e sulla base della frequenza pianificata delle verifiche periodiche, pianificare i controlli da svolgere nelle verifiche periodiche).
3Verificare che la Società:abbia acquisito nel caso si avvalga della facoltà di disapplicazione della normativa di cui all’art. 17-bis Dlgs 241/97 il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei requisiti per la disapplicazione;

provveda ad acquisire con cadenza di ogni 4 mesi dalla data di rilascio l’anzidetto certificato.

[ Si ][ No]

Proseguire con il punto 4

4Verificare, su base campionaria, che la Società rediga correttamente gli F24 relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, in particolare:a) che abbia indicato nella sezione “Contribuente” il codice fiscale della Società tenuta al versamento;

b) che abbia indicato nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo “09” da riportare nel campo “codice identificativo”;

c) che non abbia operato compensazioni con proprie posizioni creditorie;

d) che abbia correttamente determinato le ritenute da versare;

e) verificare la corretta contabilizzazione.

5Verificare, su base campionaria, che la Società, senza avvalersi della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, abbia versato quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati;

nel corso della durata del contratto

6Verificare la sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate dall’impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)
7Verificare la sistemazione da parte della direzione delle non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)