CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 02 febbraio 2022, n. 15
Verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Modello di dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. 137/2012 (ndr art. 46 e 47 d.P.R. 445/2000)
In funzione di ausilio all’attività di verifica dei requisiti di iscrizione nell’albo che gli Ordini sono chiamati a svolgere entro il primo trimestre di ciascun anno (art. 34, comma 1, d. lgs. 139/2005) è stato predisposto un modello di dichiarazione da inviare agli iscritti che potrà essere utilizzato a tale scopo.
Come già evidenziato nell’informativa CNDCEC n. 28/2018, la verifica può essere effettuata anche mediante la richiesta agli iscritti di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 citati sono esenti dall’imposta di bollo, secondo quanto previsto dall’art. 37 dello stesso d.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000 le amministrazioni richiedenti (in questo caso gli Ordini) effettuano idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ed in tutti i casi in cui in merito ad esse sorgano fondati dubbi.
Quanto al contenuto del modello, si ricorda che sono oggetto di dichiarazione i requisiti di iscrizione che sono suscettibili di modificazione nel corso del tempo, quali il godimento del pieno esercizio dei diritti civili, la residenza, il domicilio professionale (NOTA 1) e l’assenza di situazioni di incompatibilità (o, viceversa, la sua presenza in caso di iscrizione nell’elenco speciale).
Il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile è accertato tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’assenza di procedimenti penali in corso o di condanne penali.
Quanto al requisito della cittadinanza, previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), d. Lgs. 139/2005, si ricorda che a seguito della entrata in vigore del d.P.R. 137/2012 (NOTA 2) esso non è più necessario al fine dell’iscrizione nell’albo/elenco e del suo mantenimento.
Nel modello dovranno inoltre essere dichiarati l’indirizzo PEC ed il possesso di polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni derivanti dalla propria attività professionale.
Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità che in relazione al “domicilio professionale” (NOTA 3) venga dichiarato il luogo di svolgimento dell’attività professionale che sia quello in cui l’iscritto esercita in modo stabile, continuativo e, soprattutto, “prevalente” l’attività stessa. Ciò rileva in particolare, nel caso in cui l’iscrizione sia richiesta in base al domicilio, in presenza di pluralità di sedi presso le quali il professionista esercita la sua attività, dovendosi escludere dalla nozione giuridica di “domicilio professionale” gli “altri luoghi” di esercizio dell’attività professionale che non siano, appunto, quello prevalente.
—
Note:
(1) In merito al domicilio professionale, si vedano le Informative n. 22/2019 e n. 114/2020
(2) Art. 2, comma 4, d.P.R. 137/2012 – Accesso ed esercizio dell’attività professionale
“4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti”.
(3) Sulla nozione di “domicilio professionale” si vedano le Informative n. 22/2019 e n. 114/2020
Allegato
Testo dell’allegato
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